- Legge provinciale 8 luglio 2025, n. 7 “Istituzione dell’Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale e disposizioni in materia di Terzo settore”
La legge disciplina le misure di promozione e di sostegno del volontariato in Alto Adige e istituisce, ai sensi dell’art. 2, co. 2-quinquies, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, l’Elenco provinciale degli enti che svolgono attività di interesse generale.
La legge dà attuazione a quanto previsto dal d.lgs. n. 26/2024 e n. 64/2024 che hanno previsto la possibilità per la Provincia autonoma di Bolzano di istituire un proprio elenco degli enti che svolgono attività di interesse generale.
La legge in commento prevede che nell’elenco provinciale possono essere iscritti gli enti a carattere privato che, senza fine di lucro, svolgono attività di interesse generale in Alto Adige, che ivi hanno sede e che soddisfano i requisiti generali e specifici previsti dalla stessa legge. Sono iscritti di diritto gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale, con sede legale in Provincia di Bolzano.
L’art. 3 individua i requisiti generali per l’iscrizione: la costituzione in forma di associazione o fondazione; la sede legale in provincia di Bolzano; lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale previste dall’art. 5 del Codice del Terzo settore; assenza di scopo di lucro; divieto di distribuire, neanche in via indiretta o differita nel tempo, ricavi ed eventuali avanzi d’amministrazione tra soci, fondatori o amministratori; divieto di iscrizione tra gli enti che perseguono, direttamente o indirettamente, un interesse economico dei propri soci, fondatori o amministratori.
Gli artt. 4 e 5 individuano requisiti specifici per l’iscrizione all’albo provinciale, con riguardo, rispettivamente, alle associazioni e alle fondazioni. L’iscrizione comporta degli obblighi di comunicazione a carico dell’ente (art. 6) e la possibilità di fruire di vantaggi economici (art. 8), beni provinciali in comodato gratuito (art. 9), agevolazioni tributarie (art. 10).
L’elenco è configurato come completare rispetto al Registro unico nazionale del Terzo settore.
- Legge provinciale 14 luglio 2025, n. 8 “Modifiche a leggi provinciali in materia di uffici provinciali e personale, comuni e comunità comprensoriali, enti locali, cultura, spettacoli pubblici, istruzione, sport e tempo libero, ordinamento forestale, agricoltura, opere idrauliche, usi civici, caccia e pesca, protezione antincendio e civile, utilizzazione delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell’ambiente, energia, parchi naturali e tutela della natura, finanze, patrimonio, turismo e industria alberghiera, alpinismo, lavori pubblici, servizi e forniture, attività economiche, lavoro, edilizia abitativa agevolata, assistenza e beneficenza, igiene e sanità”
La legge interviene su numerose normative provinciali, modificandole o integrandole. Le disposizioni riguardano un ampio spettro di materie: organizzazione amministrativa, enti locali, cultura, istruzione, sport, ambiente, finanze, patrimonio, turismo, lavori pubblici, attività economiche, lavoro, edilizia abitativa agevolata, assistenza e sanità.
Più esattamente, il Titolo I reca misure in materia di uffici provinciali e personale, comuni e comunità comprensoriali, enti locali, cultura, spettacoli pubblici, istruzione, sport e tempo libero.
Il Titolo II interviene in tema di ordinamento forestale, agricoltura, opere idrauliche, usi civici, caccia e pesca, protezione antincendio e civile, utilizzazione delle acque pubbliche, tutela del paesaggio e dell’ambiente, energia, parchi naturali e tutela della natura.
Il Titolo III reca misure in materia di finanze, patrimonio, turismo e industria alberghiera, alpinismo, lavori pubblici, servizi e forniture, attività economiche.
Il Titolo IV interviene, infine, in tema di lavoro, edilizia abitativa agevolata, assistenza e beneficenza, igiene e sanità.
La legge provinciale detta una disciplina organica in materia di protezione delle piante nel territorio provinciale, adeguando l’ordinamento provinciale al quadro normativo unionale (Reg. UE n. 2016/2031 e n. 2017/625) e statale (d.lgs. n. 19/2021 e d.lgs. n. 150/2012). Essa sostituisce integralmente la previgente L.P. n. 8/2016.
La legge attribuisce al Servizio fitosanitario provinciale competenze estese: applicazione della normativa unionale e statale, vigilanza ufficiale, definizione di aree delimitate, rilascio del passaporto delle piante, certificazioni e piani di azione contro organismi nocivi.
La Giunta nomina un/una Responsabile del Servizio, cui spettano funzioni di coordinamento e l’adozione delle misure ufficiali, incluse estirpazioni e divieti in caso di organismi nocivi.
Sono previste norme specifiche per: tutela delle api e degli impollinatori, con divieti di trattamenti fitosanitari in determinati periodi o condizioni; tutela delle colture agrarie, in particolare della produzione di tuberi-seme; uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in attuazione del Piano d’azione nazionale e del d.lgs. 150/2012.
La legge disciplina la sorveglianza, i diritti obbligatori a carico degli operatori professionali e un regime sanzionatorio puntuale.
