Della necessaria intermediazione dello statuto per far valere il principio delle pari opportunità tra donne e uomini nella composizione della giunta comunale (1/2013)

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Sent. Consiglio di Stato, sez. V, 5.12.2012, n. 6228

Poiché lo statuto del comune di San Donaci né dispone, né predetermina alcun vincolo specifico in ordine alla composizione degli organi di governo comunale, limitandosi l'art. 3, comma secondo lett. l) ad affermare che il Comune ispira la propria azione, tra le altre, alla finalità "di promuovere e favorire iniziative che assicurino condizioni sostanziali di pari opportunità per il superamento di ogni discriminazione tra i sessi", non è idoneo a veicolare in concreto la discrezionalità politica in questo settore. Detta disposizione statutaria è chiaramente priva di contenuti precettivi, in ragione della sua vaga e generica formulazione, di rilievo puramente enfatico, non contenente neppure una regola di c.d. "positive action" di tipo promozionale, che deve sempre essere enunciata in modo specifico, determinato e preciso, come è proprio delle norme giuridiche, anche di principio.

Questa sentenza del Consiglio di Stato si mostra di diverso avviso rispetto ad altre sentenze del giudice amministrativo; cfr. TAR Campania sez. I, 7.11. 2011, n. 5167 (in questa Rivista, n. 1.2012), TAR Calabria, 27.9.2012, n. 589 (in questa Rivista, n. 3.2012) e TAR Piemonte sez. I, 10.1.2013, n. 24 infra) che asseriscono l'immediata applicabilità del principio costituzionale delle pari opportunità indipendentemente dalla sua mancata previsione nel testo statutario comunale.