Del potere di ordinanza in caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti (2/2013)

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Sent. TAR MARCHE, sez. I, 11 febbraio 2013, n. 137

Per il caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, l'art. 192, comma 3, del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 appresta un rimedio tipico ("Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere..."), sicché non può farsi ricorso al rimedio atipico residuale dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d. lg. 267 del 2000"; ed inoltre l'ordine di rimozione dei rifiuti, ove rivolto al proprietario (obbligato in solido con il responsabile), non può prescindere dall'accertamento dell'imputabilità ad esso della violazione a titolo di dolo o di colpa (cfr. Consiglio di Stato sez. V, ord. 1.2 2012 n. 452).