Del potere di ordinanza sindacale in materia ambientale (2/2013)

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Sent. TAR LOMBARDIA, Milano, sez. I, 2.3.2013, n. 575

Il Collegio ribadisce che al di là dell'ordinario assetto dei compiti e delle funzioni amministrative, definito dal Codice dell'ambiente, è consentito ai sindaci di poter emettere provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia ambientale, ma come la giurisprudenza ha precisato, in un circoscritto novero di ipotesi, quali a titolo esemplificativo:

a) "l'ordinanza contingibile ed urgente emessa dal Sindaco può essere adottata non solo per porre rimedio a danni già verificatisi in materia di sanità ed igiene ma anche per prevenire tali danni (cfr. le decisioni sez. IV n. 926 del 21.11.1994, sez. V n. 1904 del 2.4.2001), come del resto espressamente previsto dall'art. 54 che consente tali provvedimenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini" (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 aprile 2003, n. 1831);

b) "la mancata attuazione della normativa in tema di pianificazione per lo smaltimento dei rifiuti - a prescindere da eventuali responsabilità per la mancata realizzazione - comporta una obiettiva situazione di emergenza non fronteggiabile in breve tempo con rimedi ordinari, sotto tale profilo si presenta legittimo l'esercizio del potere "extra ordinem" previsto dalla indicata normativa, da parte del Sindaco, al fine di far fronte all'emergenza rifiuti e scongiurare, in tal modo, situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente" (cfr. TAR Sicilia - Palermo, 4 novembre 2009, n. 1726);

c) la proroga temporanea del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani (cfr. TAR Campania - Napoli, 21 giugno 2005, n. 8329).

È invece illegittima - in quanto emessa in violazione di ordinarie competenze dell'ente provinciale - l'ordinanza sindacale con la quale era stato ingiunto alla ricorrente "l'immediata sospensione dell'attività dell'impianto di recupero di rifiuti inerti mediante frantumazione e la relativa movimentazione dei mezzi", nel contempo prescrivendosi "di attuare tutti gli accorgimenti di tipo tecnico" relativi alla protezione dei rifiuti stoccati dall'azione del vento. L'ordinanza sindacale non poteva ricondursi ai poteri extra ordinem di cui all'art. 54 del t.u.e.l., essa infatti era stata fondata sull'incompatibilità urbanistica dell'impianto, adducendo che "l'attività svolta dalla ditta viene esercitata in una zona del territorio comunale classificata dal p.r.g. vigente come 'agricolo-boschiva' adibita ad agricoltura, per la quale le norme tecniche di attuazione vigenti non consentono l'insediamento di un'attività che rientra tra quelle classificate come insalubri di I classe". In realtà i presupposti per l'esercizio del potere ex art. 54 sono dati dalla urgente necessità di provvedere con efficacia di immediatezza nei casi di pericolo attuale od imminente e dalla sussistenza del carattere della "provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e a efficacia temporalmente limitata", mentre non è consentito emanare tali ordinanze "per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti, ovvero per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi permanenti".