Impugnazione legge regionale della Sardegna 26 luglio 2013, n. 17 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale” (3/2013)

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Con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 settembre 2013, il Governo ha provveduto a impugnare la legge della Regione Sardegna n. 17 del 26 luglio 2013, rubricata “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro e nel settore sociale”. La legge impugnata, in breve, prevede un adeguamento organizzativo dell’Agenzia regionale per il lavoro (art. 1), autorizza l’Amministrazione regionale ad anticipare il trattamento di cassa integrazione e indennità di mobilità (art. 2), infine, dispone il rafforzamento del programma annuale d’interventi a favore degli emigrati (art. 3).

Ad avviso del ricorrente, la normativa regionale che prevede nuovi oneri di spesa, non avrebbe rispettato il principio di copertura finanziaria delle spese, ponendosi così in contrasto con l’art. 81, comma 4, Cost. (oggi comma 3). In particolare:

L’articolo 2 (Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali) della legge impugnata, al comma 1, autorizza l’Amministrazione regionale, anche tramite la sottoscrizione di apposita convenzione con il competente istituto previdenziale, ad anticipare agli aventi diritto il trattamento di cassa integrazione e le indennità di mobilità maturate e concesse. Il secondo comma dell’articolo 2 dispone che: “Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono determinati in euro 30.000.000 per l'anno 2013”.

Ad avviso del ricorrente, l’articolo 2 della legge in esame sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto autorizzando l’Amministrazione regionale a stipulare una “convenzione con il competente istituto previdenziale”, non prevede che la stessa sia limitata all’esercizio finanziario 2013 e determina, pertanto, oneri a carico del bilancio regionale privi di idonea copertura per gli anni successivi al 2013.

L’articolo 5 (Norma finanziaria) della legge in esame, stabilisce al comma 1 che: “Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutati in complessivi euro 43.500.000 e fanno carico alle UPB indicate nel comma 2. Agli stessi oneri si fa fronte:

a) quanto a euro 12.000.000, mediante le risorse iscritte nell'UPB S06.06.004 del bilancio della Regione per gli anni 2013-2015; agli oneri per gli anni successivi si procede con legge di bilancio;

b) quanto a euro 31.500.000 con le variazioni di cui al comma 2”.

La disposizione in esame sarebbe costituzionalmente illegittima – per violazione del principio di copertura finanziaria delle spese –  sotto due aspetti.

In primo luogo, il ricorrente sostiene che nonostante la legge in esame faccia ricorso a stanziamenti già autorizzati in bilancio per far fronte ai maggiori oneri di spesa, “non risultano né riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa né modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate”.

Inoltre, in riferimento a quanto previsto sub a), il ricorrente osserva che la disposizione rinvia per la copertura degli oneri relativi agli anni successivi al 2015 a legge di bilancio. Tale rinvio si porrebbe in contrasto con l’art. 19, della L. 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Tale norma impone, infatti, che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche debbano contenere la previsione dell’onere stesso e l’indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. La medesima disposizione, al secondo comma, precisa espressamente che le Regioni e le Province autonome siano tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche.

D’altra parte, la giurisprudenza costituzionale ha più volte precisato che il legislatore regionale non può sottrarsi a quella esigenza fondamentale di chiarezza e solidità del bilancio cui si ispira l’art. 81 Cost. In particolare, la Corte ha anche chiarito che “la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in equilibrato rapporto con la spesa che si intende effettuare in esercizi futuri” (Corte cost., sent. n. 272 del 2008; ex plurimis, sentt. n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).