Impugnazione legge regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 5 dell’8 aprile 2013 (3/2013)

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Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali

Con delibera del 31 maggio 2013 il Governo ha impugnato la legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 5 dell’8 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali”.

La legge è stata ritenuta eccedente le competenze statutarie della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e pertanto costituzionalmente illegittima sotto diversi profili.

Primo fra tutti, è stato oggetto di censura l’esercizio del potere legislativo da parte del Consiglio regionale nel periodo successivo a quello dell’indizione delle nuove elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.

La legge in questione è stata, infatti, approvata in data 8 aprile 2013 e pubblicata in data 10 aprile 2013, a meno di due settimane dalle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale e Presidente delle Regione fissate dalla Giunta regionale nelle date 21 e 22 aprile 2013 e dunque in piena fase di prorogatio dei poteri dell’organo legislativo regionale.

Sebbene l’art. 2 della L.R. 18 giugno 2007 n. 17 recante “Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia” non indichi il dies a quo dal quale decorre l’attenuazione dei poteri del Consiglio regionale, il ricorrente richiama l’ormai consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui «nell’immediata vicinanza al momento elettorale, pur restando ancora titolare della rappresentanza del corpo elettorale regionale, il Consiglio regionale non solo deve limitarsi ad assumere determinazioni del tutto urgenti o indispensabili, ma deve comunque astenersi, al fine di assicurare una competizione libera e trasparente, da ogni intervento legislativo che possa essere interpretato come una forma di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori» (Corte cost. sent. n. 68/2010).

Ad avviso del ricorrente, la legge del Friuli Venezia Giulia n. 3 del 2013 non sembra rivestire i caratteri di urgenza e di indefettibilità, costituendo una legge omnibus composta da disposizioni eterogenee, sia di carattere finanziario che ordinamentale, che oltre a far ravvisare un possibile intento di captatio benevolentie nei confronti dell’elettorato, eccedono senz’altro i limiti dell’ordinaria amministrazione.

Sono poi state oggetto di censura le disposizioni seguenti:

-      L’articolo 3, comma 28, che considerando il materiale litoide materia prima e come tale non assoggettato al regime dei sottoprodotti di cui all’articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006 e alle regole del decreto ministeriale 10 agosto 2012 n. 161, si pone in contrasto con la disciplina statale dei rifiuti e quindi viola la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia ambientale (Corte Costituzionale, sentenza 249/2009).

-      L’articolo 7, commi 1 e 2, che stabilendo che le maggiori spese di personale connesse a nuove assunzioni ex art. 9, co. 127-137, della l.r. 31 dicembre 2012, n. 27, non rilevano ai fini del calcolo della riduzione della spesa per il personale imposta dall’art. 12, comma 25 e comma 28.1, della legge regionale 30.12.2008, n. 17, si pone in contrasto con la disciplina statale di contenimento della spesa retributiva ed occupazionale e, pertanto, viola l’art. 117, comma 3, della Costituzione.

-      L’articolo 7, comma 3, in quanto estendendo la possibilità di derogare ai limiti previsti per il ricorso ai contratti a tempo determinato e alle collaborazioni coordinate e continuative a circostanze non previste dalla disciplina statale non assicura il rispetto dei limiti imposti dalla disciplina statale all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, e pertanto si pone in contrasto con l’art. 117, comma 3, della Costituzione.

-      L’articolo 10, commi 1 e 2, che autorizza la Regione Friuli Venezia Giulia a prevedere concorsi per l’accesso ad impieghi pubblici, riservando al personale interno un numero di posti superiore al 50%, in violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, che sanciscono il principio secondo cui ai posti pubblici si accede solo tramite procedure concorsuali aperte.

-      L’art. 10, comma 5, in quanto, non precisando che il conferimento delle posizioni del personale regionale non dirigenziale ex art. 16 del contratto collettivo integrativo 1998-2001 può avere esclusivamente effetti giuridici, viola l’art. 9, c. 21, del d.l. n. 78/2010 (secondo cui per gli anni 2011, 2012 e 2013 le progressioni in carriera per il personale contrattualizzato possono avere solo effetti giuridici) e si pone pertanto in contrasto con l’art. 117, comma 3, della Costituzione.