La disciplina statale transitoria non può essere derogata da un provvedimento ad hoc regionale in mancanza della disciplina organica di settore (1/2014)

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Sentenza n. 298/2013 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito dell’11/12/2013 – Pubblicazione in G.U. del  18/12/2013

Motivi della segnalazione: 

Il Presidente del Consiglio dei ministri dubita della legittimità costituzionale di numerose disposizioni della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), ed in particolare degli artt. 5, comma 9; 12, comma 8; 13, commi 2, 3, 4, 5 e 6; 14 per intero e, in subordine, commi 2, 7 e 9; 16, comma 2, lettera a); 17; 18, commi 2 e 4; 34, comma 1, lettere f) ed h), e 35, comma 7, in riferimento agli artt. 3, 41, 97, 117, secondo comma, lettere e), l), m) ed s), e terzo comma, della Costituzione, e agli artt. 4 e 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Per quanto qui rileva, l'art. 12, comma 8, legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 42 (recte: 19) del 2012, nella parte in cui assoggetta alla procedura abilitativa semplificata, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), gli interventi per modifiche non sostanziali da realizzarsi «anche in corso d’opera» su impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l’autorizzazione unica, contrasterebbe con l’art. 5, comma 3, dello stesso decreto legislativo.

Quest’ultimo, nell’attribuire ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (adottato di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata) l’individuazione degli interventi di modifica «sostanziale» degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, prevede che, nelle more dell’approvazione di tale decreto, «non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all’art. 6 [cioè alla procedura abilitativa semplificata] gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti».

La norma regionale impugnata estende l’autorizzazione semplificata anche agli interventi relativi ad impianti non necessariamente esistenti, ponendosi in contrasto con la normativa statale di principio fissata dal d.lgs. n. 28 del 2011 nella materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia», cui va ricondotta la disposizione censurata.

La norma statale, infatti, ha natura di principio fondamentale della materia, secondo quanto già riconosciuto dalla Corte (sent. n. 275 e n. 99 del 2012), in particolare quanto alla necessità dell’esistenza (intesa come completa realizzazione) dell’impianto ai fini del ricorso alla procedura semplificata per le modifiche «non sostanziali». La giustificazione di tale disciplina è evidentemente legata al suo carattere transitorio e alla preoccupazione che la suddetta fase possa incidere negativamente sull’efficienza degli impianti esistenti: questa giustificazione non può essere estesa al caso in questione.

Per tale motivo, la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 8, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 2012, nella parte in cui non prevede che si tratti di interventi da realizzarsi relativamente a impianti e infrastrutture «esistenti».