Non eccede la delega conferita, finalizzata al riordino di un settore normativo, l’attribuzione al TAR del Lazio della cognizione delle controversie di cui agli artt. 142 e 143 del Testo Unico degli enti locali (3/2014)

Stampa

Sentenza n. 182/2014 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 23/06/2014 – Pubblicazione in G.U. del 25/06/2014

Motivi della segnalazione

In questa sentenza la Corte costituzionale prende in esame questioni di costituzionalità sollevate dal TAR per la Campania in riferimento all'dell'art. 135, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, delle controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 142 e 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Tra i parametri invocati vi era l'art. 76 Cost., richiamato dal giudice rimettente, il quale ne affermava la violazione ad opera della norma impugnata, per eccesso di delega, dal momento che – affermava il medesimo – l'introduzione di ipotesi di competenza funzionale del TAR Lazio sarebbe stata da ritenersi esorbitante dall'area circoscritta dai principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 44 della legge delega 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), limitata al riordino delle norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo.

Il giudice delle leggi non accoglie la censura mossa dal giudice rimettente, dichiarando infondata la questione di costituzionalità, sulla base di un percorso argomentativo che valorizza la configurazione (rectius l'autoqualificazione) della delega di cui si tratta come delega per il riassetto di un settore normativo e abilita il legislatore delegato a intervenire nella disciplina del processo amministrativo, entro i limiti del riordino della normativa vigente. Il riferimento è all'art. 44 della legge delega n. 69 del 2009, il quale indica, inoltre, tra i principi e criteri direttivi impartiti al legislatore delegato, la necessità di «assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela».

La Corte rileva che la delega contenuta nel succitato art. 44 aveva abilitato il legislatore delegato a intervenire nella disciplina del processo amministrativo, entro i limiti del riordino della normativa vigente, comprendendo espressamente nell'ambito dei poteri conferiti al Governo quello di individuare l'ambito di cognizione degli organi di giustizia amministrativa di primo grado. In conformità con tali direttive si era mosso il legislatore delegato, mediante la scelta di concentrare presso un unico giudice controversie caratterizzate da specifici elementi qualificanti e quindi la devoluzione della cognizione in ordine ai provvedimenti previsti dall'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000 alla competenza funzionale del TAR Lazio, scelta fondata – si ribadisce – sull'espressa attribuzione al medesimo legislatore delegato del potere di coordinamento e di armonizzazione della tutela giurisdizionale e, dunque, non eccedente i limiti della delega.