Alcune considerazioni sulla produzione legislativa in materia di obbligo vaccinale, green pass e deroghe al divieto di mobilità e quarantena precauzionale (1/2022)

Stampa

Titolo completo: Alcune considerazioni sulla produzione legislativa in materia di obbligo vaccinale, green pass e deroghe al divieto di mobilità e quarantena precauzionale disposte per garantire l’esercizio del diritto di voto dei grandi elettori in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica

Introduzione

A livello europeo i regolamenti UE n. 953 e 954 del 14 giugno 2021, al fine di agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di CoViD-19, hanno tracciato il quadro per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla CoViD-19[1].

E’ indubbio che i due regolamenti UE abbiano potuto incidere potenzialmente anche sul dibattito interno agli Stati, lasciando in ogni caso un ampio margine decisionale agli Stati membri di imporre misure maggiormente restrittive nel caso in cui la rispettiva situazione epidemiologica lo richiedesse.

Il considerando n. 36 del regolamento n. 953 recitava nel seguente modo: “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti CoViD-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l’opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate. Pertanto il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l’uso di uno specifico vaccino anti CoViD-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l’esercizio del diritto di libera circolazione o per l’utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati”, mentre il  paragrafo 1 dell’art. 11 del Regolamento (UE) 2021/953 fa “salva la competenza degli Stati membri di imporre restrizioni per motivi di salute pubblica”.

Al paragrafo 2 della stessa disposizione viene stabilito che: “Qualora uno Stato membro imponga, in conformità del diritto dell’Unione, ai titolari dei certificati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di sottoporsi, dopo l'ingresso nel suo territorio, a quarantena o ad autoisolamento  a un test per l'infezione da SARS-CoV-2, o qualora imponga altre restrizioni ai titolari di tali certificati perché, per esempio, la situazione epidemiologica in uno Stato membro o in una regione all'interno di uno Stato membro peggiori rapidamente, in particolare a causa di una variante di SARS-CoV-2 che desti preoccupazione o interesse, esso ne informa di conseguenza la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell'introduzione di tali nuove restrizioni. A tal fine lo Stato membro fornisce le seguenti informazioni: a) i motivi di tali restrizioni; b) la portata di tali restrizioni, specificando quali titolari di certificati ne sono soggetti o esenti; c) la data e la durata di tali restrizioni”.

La produzione legislativa in materia di obbligo vaccinale e green pass

In materia di contenimento degli effetti del contagio da coronavirus, una importante e progressiva produzione legislativa ha riguardato l’ambito dell’introduzione dell’obbligo vaccinale e del green pass a partire dal momento in cui  l’immissione in commercio dei primi vaccini è stata autorizzata[2].

Il decreto legge n. 1 del 2022, che, all’art. 1, comma 1, capoverso articolo 4-quater, introduce l’obbligo vaccinale per chi ha compiuto i 50 anni è soltanto l’ultimo dei provvedimenti in materia. La previsione dell’obbligo di vaccinazione contro il CoViD-19 per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni, con applicazione delle sanzioni previste dal capoverso 4-sexies del comma 1 dell’art. 1 del decreto legge n. 1 del 7 gennaio 2022 (sanzioni amministrative pecuniarie), introduce, con decorrenza dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, un obbligo di certificazione verde CoViD-19 “rafforzato” - generato, cioè, esclusivamente da vaccinazione o da guarigione - per l’accesso ai luoghi di lavoro, pubblico e privato, e agli uffici giudiziari da parte dei soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni.

Il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52, convertito nella legge n. 87 del 2021, recante “Misure  urgenti  per  la  graduale ripresa delle attività  economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle esigenze  di   contenimento   della   diffusione   dell'epidemia   da COVID-19” aveva  già proceduto, all’art. 9, a  introdurre lo strumento del green che viene definito come documento che comprova “lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2”. Inoltre, la norma ha confermato l’equivalenza delle certificazioni rilasciate negli Stati membri dell’Unione europea e di quelle rilasciate in uno Stato terzo a seguito di vaccinazione con preparati riconosciuti nell’Unione europea.

L’obbligo vaccinale per alcune categorie (operatori sanitari) era stato introdotto con l’art. 4 del decreto legge del 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni nella legge n. 78 del 2021.

Gli atti legislativi successivi determinano una estensione della portata delle norme in materia di green pass e delle norme in materia di obbligo vaccinale.

Come è stato accennato, si verifica una progressiva estensione dell’obbligo vaccinale a categorie di lavoratori, i lavoratori sanitari in primis e poi il resto - si pensi, ad esempio, al decreto legge del 10 settembre 2021 n. 122 che estende al personale delle strutture socio-assistenziali l’obbligo vaccinale. In particolare, si veda il decreto legge del 26 novembre 2021 n. 172 che estende l’obbligo di vaccinazione al personale amministrativo della sanità, a docenti e personale amministrativo della scuola, a militari e forze di polizia.

La produzione legislativa si è incentrata poi sulla estensione della necessità del possesso di green pass per accedere a luoghi e svolgere alcune attività – si pensi al decreto legge del 22 luglio 2021 n. 105 (estensione dell’impiego della certificazione verde per l’accesso ai servizi di ristorazione al chiuso, a spettacoli, musei, piscine, palestre, centri termali, centri culturali centri sociali e ricreatici), al decreto legge del 6 agosto 2021 n. 111 (estensione dell’impiego della certificazione verde nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del  sistema  nazionale  di  istruzione  e  universitario, nonchè gli studenti universitari), al decreto legge del 10 settembre 2021  n. 122 (estensione dell’obbligatorietà del green pass in ambito scolastico, della formazione superiore e universitario e dell’obbligo vaccinale al personale di strutture socio sanitario-assistenziale), al decreto legge del 21 settembre 2021 n. 127 (estensione della certificazione verde al mondo del lavoro pubblico e privato a partire dal 15 ottobre e fino al 31 dicembre 2021 modificando il DL Riaperture - DL 52/2021 - e introducendo l’art. 9 quinquies).

Tali tendenze poi trovano un punto di contatto nell’approvazione della normativa sul cd. super green pass.

Il decreto legge - cd. CoViD Dicembre - ovvero il DL n.172/2021 introduce il cd. “super green pass” o “green pass rafforzato[3].

Per “super green pass” o “green pass rafforzato” si intende la Certificazione verde CoViD-19 attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione di CoViD-19.

Come è evidente, la normativa su green pass e obbligo vaccinale costituiscono normative distinte anche se presentano punti di intersezione e sovrapposizione. In particolare, vi è una importante sovrapposizione fra i due ambiti normativi nel contesto della normativa sull’istituzione del super green pass. In questo contesto si verifica una identificazione della operatività della certificazione verde con l’avvenuto completamento del ciclo vaccinale o la guarigione dall’infezione di Sars-Cov2.

L’obbligo del super green pass viene esteso con il  decreto legge del 24 dicembre 2021, n. 221 e, decreto legge del 30 dicembre 2021, n. 229, in vigore dal 1 gennaio 2022 per ulteriori attività a partire dal 10 gennaio 2021 e fino alla fine dell’emergenza epidemiologica.

 

Impatto della normativa sui lavori e le prerogative parlamentari. In particolare, la tecnica della “abrogazione del decreto legge dalla legge di conversione di altro decreto legge nella quale il decreto abrogato è confluito” in materia di garanzia dell’esercizio del diritto di voto dei grandi elettori positivi al covid o in quarantena in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica

 Considerato questa ampia produzione legislativa in materia di contenimento degli effetti del contagio da coronavirus ci chiediamo quali siano state le modalità secondo cui questa normativa ha impattato sui lavori e le prerogative parlamentari.

Gli organi interni della Camera (Ufficio di Presidenza e Collegio dei questori) – alla luce dell’articolo 9 quinquies del decreto legge n. 52 del 2021 – avevano proceduto a richiedere il green pass per la partecipazione ai lavori parlamentari[4]

A dicembre la Corte costituzionale aveva respinto i ricorsi, aventi ad oggetto la norma menzionata, presentati dalla componente del gruppo misto “L’Alternativa c’è”, dichiarandoli  “inammissibili”.

Con ordinanza n. 256 del 2021 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato il 12 novembre 2021 da alcuni deputati appartenenti alla componente di opposizione del gruppo misto della Camera dei deputati, denominata “L’Alternativa C’è” (Pino Cabras, Raffaele Trano, Emanuela Corda, Francesco Forciniti, Paolo Giuliodori, Alvise Maniero, Arianna Spessotto e Andrea Vallascas) che avevano promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Governo della Repubblica, della Camera dei deputati, dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del Collegio dei questori della Camera dei deputati.

Il menzionato ricorso lamentava l’adozione, da parte del Governo, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde CoViD-19 e il rafforzamento del sistema di screening), convertito, con modificazioni, nella legge 19 novembre 2021, n. 165, il quale, introducendo l’art. 9-quinquies e, nello specifico, il suo comma 12, nel precedente decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da CoViD-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87, aveva imposto l’obbligo di possesso o esibizione della certificazione verde CoViD-19 (cosiddetto green pass) ai lavoratori pubblici per l’accesso al luogo di lavoro nel periodo intercorrente dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021.

In particolare, i ricorrenti evidenziavano che il comma 12 prevede che “gli organi costituzionali, ciascuno nell’ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui al presente articolo” (art. 9-quinquies, comma 12), così incidendo sull’esercizio della funzione dei parlamentari (in violazione degli artt. 1 e 67 della Costituzione), poiché sarebbe impedito loro di svolgere l’attività legislativa (in violazione degli artt. 71 e 72 Cost.), e ledendo, inoltre, l’autonomia del Parlamento (artt. 64 e 66 Cost.)[5].

La Corte dichiarava  l’inammissibilità del ricorso poichè, l’art. 9-quinquies, comma 12, del d.l. n. 52 del 2021, come introdotto dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 127 del 2021, secondo cui gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni concernenti la certificazione verde, può essere interpretato nel senso che esso preservi integralmente la libera valutazione di opportunità delle Camera, in ordine all’an, al quando e al quomodo del processo di adeguamento. Di conseguenza, la Corte conclude che il citato d.l. n. 127 del 2021 non può incidere sulle prerogative costituzionali dei deputati ricorrenti, considerato che, alla Camera, l’introduzione della certificazione verde consegue alla delibera dell’Ufficio di Presidenza del 22 settembre 2021 e agli atti parlamentari che ne sono derivati.

Successivamente la Corte costituzionale con ordinanza n. 15 del 2022 ha dichiarato inammissibili i ricorsi depositati in data 7 gennaio 2022 da alcuni parlamentari (deputati Pino Cabras, Emanuela Corda, Simona Suriano e Andrea Vallascas e il senatore Pietro Lorefice) che hanno sollevato conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato sorto a seguito dell’approvazione del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da CoViD-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria), e, in particolare, dell’art. 1, comma 2.

La disposizione che sarebbe all’origine del conflitto, in vigore dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato d’emergenza epidemiologica da CoViD-19, subordina l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico e il loro utilizzo al possesso delle certificazioni verdi CoViD-19, cd. super green pass, di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c bis), e di cui all’art. 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da CoViD-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87.

I ricorrenti evidenziavano che la normativa oggetto di conflitto costituiva un impedimento all’esercizio della funzione parlamentare, menomando le attribuzioni di ciascun parlamentare in violazione degli artt. 1, 67, 70, 71, 72 Cost., e, conseguentemente, lamentavano un grave vulnus concernente la partecipazione all’attività legislativa.

I ricorrenti affermavano che la disposizione oggetto di conflitto “determinerebbe un grave squilibrio fra i diversi poteri dello Stato, poiché con essa il Governo avrebbe precluso ai ricorrenti ogni partecipazione all’attività legislativa, sicché il conflitto sarebbe necessario in quanto «diretto a ripristinare le competenze costituzionalmente garantite» e perciò a tutelare il «principio di separazione dei poteri»”[6].

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue alla constatazione che la questione sollevata concerne una disposizione che regola le condizioni di accesso al trasporto pubblico e non incide in maniera immediata e diretta sulle attribuzioni parlamentari il cui esercizio deve essere garantito dai competenti organi delle Camere nel rispetto della legislazione vigente.

In tema di impatto della normativa in materia di contenimento del contagio da coronavirus sui lavori parlamentari, un riferimento specifico va fatto al decreto legge del 21 gennaio  del 2022, n. 2, recante “Disposizioni urgenti per consentire l’esercizio del diritto di voto in occasione della prossima elezione del Presidente della Repubblica” che ha disciplinato l’esercizio del diritto di voto dei 1009 grandi elettori in occasione della elezione del Presidente della Repubblica che si è svolta fra il 24 e il 29 gennaio 2022.

Il decreto legge prevedeva, al comma 1 dell’art. 1, una serie di deroghe alle restrizioni poste alla libertà di circolazione dei grandi elettori (membri del Parlamento e delegati regionali) che si trovassero nella condizione di positività al coronavirus o di quarantena o isolamento dovuto a contatto stretto con positivo[7] e, al comma 2 e 3 dell’art. 1, una serie di norme che disciplinavano queste deroghe attraverso la previsione  di misure precauzionali cui le persone interessate dovevano attenersi nell’esercizio del diritto di voto[8].

Da più parti sono state sollevate critiche concernenti questo decreto sulla base di una pluralità di profili attinenti, più specificatamente, alla sostanziale mancanza di urgenza del provvedimento (la pandemia è in atto ormai da due anni e la elezione del Presidente della Repubblica rappresentava un evento inserito nell’agenda istituzionale delle Camere); il rischio che il ricorso a tale strumento poteva determinare in termini di validità del voto; il ricorso a uno strumento con forza di legge a fronte di destinatari specifici e individuabili; la possibilità di mettere in programma la necessità di riformare i regolamenti parlamentari (il regolamento della Camera nel caso di votazione del Parlamento in seduta comune) al fine di prevedere la possibilità del ricorso al voto digitale nei casi di necessità e urgenza[9].

A tutte queste obiezioni deve essere aggiunta quella concernente il rischio di una conversione in legge di un decreto che ha una natura che si potrebbe qualificare come “provvedimentale” e “specifica” sia per quanto concerne il contenuto, riguardante una occasione specifica di voto, che i singoli destinatari interessati dalla norma, coloro che fra i grandi elettori si trovasse in una delle condizioni individuate dal decreto legge.

Tale rischio non si è concretizzato poiché in sede di conversione del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, il decreto legge n. 2 del 2022 viene abrogato dall’art. 1 comma 3 della legge 18 febbraio 2022, n.11 di conversione del primo decreto legge.Vengono ovviamente dichiarati validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del medesimo decreto-legge n. 2 del 2022. Il Comitato per la legislazione nel resoconto della seduta del 15 febbraio evidenzia come l’ordine del giorno 9/2835-A/10, presentato dai componenti del Comitato per la legislazione e approvato dalla Camera il 20 gennaio 2021 impegnava il Governo “ad operare per evitare la ‘confluenza’ tra diversi decreti legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari”; nella seduta del 23 febbraio 2021 il Governo esprimeva parere favorevole con una riformulazione all’ordine del giorno 9/2845-A/22 che impegnava il Governo “a porre in essere ogni iniziativa volta, in continuità di dialogo con il Parlamento, ad evitare, ove possibile, la confluenza dei decreti-legge, in linea anche con l’ordine del giorno 9/2835-A/10”[10].

Il fenomeno della abrogazione effettuata dalla legge di conversione nella quale si verifica la “confluenza” del decreto legge abrogato con la previsione di apposita clausola di sanatoria costituisce un fenomeno sul quale il Rapporto sull’attività del Comitato per la legislazione, pubblicato in data 15 febbraio 2022, dedica una specifica attenzione[11]. Come è possibile vedere dalla tabella di seguito riportata e estratta dall’ultimo Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione, pubblicato in data 15 febbraio 2022, a partire dal decreto legge recante “Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale, nonché proroga di termini in materia di reddito di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro” del 16 giugno 2020, n. 52, fino al decreto legge recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da CoViD-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale” del 10 settembre 2021, n. 122, sono ben 22 i decreti legge, di cui 7 approvati durante il governo Draghi, che prevedono questa forma di confluenza con abrogazione.

A fianco del fenomeno della confluenza, il Rapporto sull’attività del Comitato per la legislazione, pubblicato in data 15 febbraio 2022, sintetizza il contenuto delle raccomandazioni espresse dal Comitato nel periodo di riferimento al fine di tutelare gli equilibri specifici del sistema delle fonti[12]. In particolare, va fatta menzione all’approfondimento effettuato in materia di profili problematici posti da fonti (soprattutto impiego dei dPCM nella legislazione dell’emergenza); del ricorso alla decretazione d’urgenza che vede un perdurante, e rafforzata dalle esigenze dell’emergenza, preponderanza della decretazione d’urgenza sulla legislazione, con la particolarità che nella Legislatura in corso la prassi del cd. “monocameralismo alternato” è stato esteso anche alla sessione di bilancio; del fenomeno dell’abrogazione o della modifica esplicita ad opera di un decreto legge di norme contenute in un altro decreto legge in via di conversione.

Alcune considerazioni conclusive

In questa scheda abbiamo esaminato alcuni fenomeni differenti riconducibili a un minimo denominatore comune che è rappresentato da alcune peculiari caratteristiche della recente produzione legislativa in materia di contenimento degli effetti del contagio da coronavirus.

Sotto questa etichetta generale abbiamo cercato di individuare alcune fondamentali tendenze della produzione legislativa nell’ambito della estensione dell’obbligo vaccinale, dell’impiego del green pass e dell’impatto di questa normativa sui lavori e le prerogative parlamentari, includendovi e considerando anche il decreto legge n. 2 del 2022 sull’esercizio del diritto di voto dei grandi elettori in occasione della elezione del Presidente della Repubblica.

Il riferimento all’ultimo Rapporto sull’attività del Comitato per la legislazione, pubblicato il 15 febbraio 2022, consente di inquadrare in maniera sintetica tali elementi peculiari che sono emersi anche nell’analisi.

Innanzitutto abbiano evidenziato una progressiva estensione della portata della normativa in materia di obbligo vaccinale e impiego del green pass ad opera di successivi decreti legge. Nella produzione normativa si è sostanzialmente ricondotto alla fonte primaria la funzione di rimodellazione progressiva della misure adottate sulla base delle esigenze epidemiologiche e di tutela della salute pubblica a differenza di quanto avvenuto nelle prime fasi dell’emergenza quando un ampio ricorso a fonti secondarie o atipiche era stato posto in essere.

Tale fenomeno, diretto a garantire un adeguato ricorso ai vari strumenti facenti parte del sistema delle fonti, ha richiesto tuttavia un maggiore sforzo di flessibilizzazione dello strumento della decretazione d’urgenza che si trova ad essere impiegato e in qualche modo manipolato secondo quelle tecniche che prevedono la confluenza dei decreti legge e l’abrogazione dei decreti legge da parte delle leggi di conversione di altri decreti legge con confluenza della clausola di sanatoria – rispetto alle quali si veda quello che è accaduto nella abrogazione del decreto legge n. 2 del 2022 sull’esercizio del diritto di voto dei grandi elettori in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica.

Questi fenomeni distorsivi dello strumento della decretazione d’urgenza possono essere considerati la conseguenza di una azione di flessibilizzazione dei decreti legge posta in essere al fine di parlamentarizzare il più possibile l’emergenza sanitaria all’interno di una situazione emergenziale nella quale le esigenze e i presupposti di fatto mutano rapidamente in conseguenza della situazione epidemiologica e delle esigenze di tutela della salute individuale e collettiva a livello nazionale e locale.

E’ indubbio che la materia del contenimento degli effetti derivanti dal contagio del coronavirus abbia rappresentato un importante stress test a livello istituzionale e a livello di produzione legislativa, indicando altresì la necessità di elaborare adeguati correttivi diretti a garantire una produzione legislativa razionale e equilibrata.

In particolare, il ricorso alla decretazione d’urgenza pare sia stato uno strumento adeguato nel caso della progressiva estensione della portata normativa delle norme in materia di obbligo vaccinale e impiego del green pass. La stessa riflessione non può essere svolta in riferimento al fenomeno dell’abrogazione delle norme di un decreto legge da parte di una legge di conversione di altro decreto legge con confluenza della clausola di sanatoria che ha rappresentato un fenomeno distorsivo che ha una sua eccezionalità non totalmente riconducibile alle condizioni che legittimano il ricorso al decreto legge.

Questo fenomeno viene analizzato approfonditamente nell’ultimo Rapporto sull’attività del Comitato per la legislazione evidenziandone la rilevanza quantitativa (viene riportato che dall’inizio della Legislatura sino al 15 gennaio 2022 il fenomeno ha interessato 33 decreti-legge) e chiedendone la delimitazione del ricorso a situazioni di assoluta eccezionalità da motivare nel corso dei lavori parlamentari.

Infine, in relazione al fenomeno dell’abrogazione o della modifica esplicita ad opera di un decreto legge di norme contenute in un altro decreto legge ancora in corso di conversione viene evidenziata la rilevanza di un dato cronologico significativo: dopo essersi presentato in maniera sensibile nella prima fase della pandemia, nella primavera 2020, nel quarto turno di presidenza il fenomeno si è presentato solo in due occasioni (si vedano i pareri sul decreto legge n. 3 del 2021 del 18 febbraio 2021 e sul decreto legge n. 2 del 2021 del 2 marzo 2021), e si ripresenta, infine, durante la cd. “quarta ondata” con una certa frequenza (decreti legge n. 172, 221, 228, 229 del 2021 e n. 1 del 2022).

 

[1] Cfr. Regolamento (Ue) 2021/953 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla CoViD-19 (certificato CoViD digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di CoViD-19 e il Regolamento (Ue) 2021/954 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla CoViD-19 (certificato CoViD digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di CoViD-19 stabiliscono i requisiti per individuare la equivalenza fra documentazione al fine di consentire la libera circolazione delle persone all’interno dell’UE.

[2] La Commissione europea ha rilasciato l’autorizzazione all'immissione in commercio condizionata per il vaccino messo a punto da BioNTech e Pfizer il 21 dicembre 2020 e per quello di Moderna il 6 gennaio2021, dopo che l’EMA aveva espresso una valutazione positiva sulla loro sicurezza ed efficacia. Il vaccino Astrazeneca è stato autorizzato in data 29 gennaio 2021.

[3] Le condizioni che consentono il possesso di super green pass sono le seguenti:  è ottenuto a seguito della conclusione del ciclo vaccinale; vale solo per coloro che sono o vaccinati o guariti; serve per accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla in ambiti quali spettacoli, eventi sportivi; ristorazione al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

[4] Cfr. la delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati del 22 settembre 2021, recante «Misure per l’adeguamento dell’ordinamento della Camera dei deputati alle disposizioni in materia di certificazioni verdi recate dal decreto-legge del 21 settembre 2021, n. 127»; la delibera del Collegio dei questori della Camera dei deputati del 12 ottobre 2021, che, a sua volta, richiede ai deputati di possedere la certificazione verde, ai fini dell’accesso alle sedi della Camera; la nota 13 ottobre 2021, prot. n. 2021/0021473/GEN/CPA, con la quale i deputati questori hanno dato comunicazione ai presidenti dei gruppi parlamentari della citata decisione del 12 ottobre 2021.

[5] Inoltre, i ricorrenti aggiungono che l’Ufficio di Presidenza e il Collegio dei questori della Camera avrebbero violato l’autonomia del Parlamento poiché l’introduzione del certificato verde sarebbe dovuta avvenire con una modifica del regolamento parlamentare, seguendo il procedimento di cui all’art. 16 regol. Camera.

[6] Cfr. ordinanza della Corte costituzionale n. 15 del 2022. I profili di legittimità costituzionale riportati sono molteplici e fanno riferimento alle violazioni dell’art. 16, 32, 117 primo comma, della Costituzione.

[7] L’art. 1, comma 1, recita come segue: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, al fine di garantire l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Presidente della Repubblica, i membri del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali convocati a partire dal 24 gennaio 2022, nel caso in cui siano sottoposti alla misura dell'isolamento, in quanto risultati positivi ai test diagnostici per SARS-CoV-2 o alla misura della quarantena precauzionale, in quanto identificati come contatti stretti con soggetti confermati positivi al predetto virus, sono autorizzati, previa comunicazione all'azienda sanitaria territorialmente competente, a spostarsi, con mezzo proprio o sanitario, sul territorio nazionale, esclusivamente per raggiungere la sede del Parlamento ove si svolge la predetta votazione, e fare rientro nella propria residenza o dimora, indicata come sede di isolamento o quarantena. Gli spostamenti sono consentiti per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto e comunque con modalità tali da prevenire il pericolo di contagio. A tali fini, i predetti soggetti sono altresì autorizzati a soggiornare presso le strutture previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, o altro luogo idoneo dove proseguire il periodo di isolamento o di quarantena”.

[8] L’art. 1, comma 2 e 3, recita come segue: “Durante la trasferta necessaria a completare le operazioni di voto, i membri del Parlamento in seduta comune e i delegati regionali cui al comma 1, sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

  1. a) divieto di utilizzo dei mezzi pubblici; b) divieto di sosta in luoghi pubblici; c) divieto di entrare in contatto con soggetti diversi da coloro che sono preposti alle operazioni di voto; d) divieto di pernottamento e consumazione dei pasti nei luoghi diversi da quelli indicati come sede di isolamento o quarantena; e) obbligo di utilizzo costante, all'aperto e al chiuso, dei

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. 3. La Camera dei deputati comunica al Prefetto di Roma le fasce orarie giornaliere all'interno delle quali si svolgono le votazioni dei soggetti di cui al comma 1”.

[9] Sul punto si vedano R. Dickmann, Il d.l. n. 2 del 2022 per consentire il voto dei grandi elettori del Presidente della Repubblica in isolamento o in quarantena per Covid19, in Federalismi, 09/02/2022; G. Marazzita, Il decreto legge (dei paradossi) sull’esercizio del diritto di voto per l’elezione del Presidente della Repubblica, Federalismi, 09/02/2022.

[10] Si veda Comitato per la legislazione, Resoconto della seduta del 15 febbraio 2022, pp. 4 ss.

[11] Cfr. Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione, Quarto Turno Di Presidenza (Presidente On. Stefano Ceccanti) (6 gennaio 2021 – 5 novembre 2021), 15 febbraio 2022, pp. 33 ss.

[12] Cfr. Rapporto sull’attività svolta dal Comitato per la legislazione, Quarto Turno Di Presidenza (Presidente On. Stefano Ceccanti) (6 gennaio 2021 – 5 novembre 2021), 15 febbraio 2022, pp. 13 ss.