Statuto e regolamento del Consiglio (1/2023)

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T.A.R. PIEMONTE, Torino, 16 gennaio 2023, n. 53
Non risulta rinvenibile nell’ordinamento alcun principio generale per il quale sussiste l’obbligo di trattare in prima convocazione, o con maggioranze qualificate, atti di pianificazione urbanistica. È desumibile, invece, il diverso principio secondo il quale in materia di ordinamento degli enti locali il funzionamento dei consigli comunali è disciplinato dal relativo regolamento nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto (art. 38, D.Lgs. n. 267/2000).


Tale regolamento deve prevedere, tra l'altro, le modalità per la convocazione dell'assemblea nonché il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute. La materia è stata, dunque, delegificata. Spetta ai singoli comuni, dotati di autonomia normativa e funzionale, disciplinare il funzionamento dei propri organi più rappresentativi con l'unico limite del rispetto dei principi statutari (che non risultano pertanto vincolati dal necessario rispetto dei limiti evidenziati dal ricorrente), legislativi e costituzionali (cfr. ex multis T.A.R. Lazio Latina Sez. I, 24/04/2007, n. 296, T.A.R., Milano , sez. III, 19/07/2016 , n. 1442).
A tale regola generale non fa eccezione neanche l’indicazione normativa, contenuta nell’art. 38 del TUEL, della preferenza da accordare, per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, alle convocazioni fuori orario lavorativo. Ciò si desume sia dal tenore letterale della norma che disciplina una semplice facoltà operativa (“Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento e, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti”) che da una lettura sistematica delle regole che presidiano le prerogative dei consiglieri comunali eletti (i quali, anche se lavoratori dipendenti, godono di una serie di permessi retribuiti per la partecipazione alle assemblee disciplinati dalla legge - ai sensi dell’art. 79 del TUEL - e dai contratti collettivi nazionali).