Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (2/2023)

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CONS. STATO, sez. V, 2 maggio 2023, n. 4452
Il Collegio respinge l’appello proposto volto a denunciare la mancanza dei presupposti per l'adozione del provvedimento impugnato, evidenziando come l'ordinanza contingibile e urgente sia stata emanata non a tutela della pubblica incolumità, bensì della "sicurezza urbana".


L’art. 54, comma 4 T.U.E.L. consente al sindaco, in qualità di ufficiale di Governo, di adottare atti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare "gravi pericoli" che minacciano sia l'incolumità pubblica che la sicurezza urbana. Con il D.L. n. 14/2017, convertito nella L. n. 125/2008, nel corpo dell'art. 54 T.U.E.L. è stato introdotto il comma 4-bis, il quale stabilisce che "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare [le situazioni che favoriscono] l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti".
Al comma 12 l'art. 54 T.U.E.L. prevede, ancora, che "Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco". In attuazione di tale previsione il Ministro dell'interno ha emanato il D.M. 5 agosto 2008, che all'art. 1 precisa che per sicurezza urbana deve intendersi “un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".
Fatta questa premessa, il Collegio rileva che la situazione di fatto assunta a fondamento dell'ordinanza impugnata ben può ricondursi tra quelle che il D.M. 5 agosto 2008, comma 1, indica quali situazioni in cui è ravvisabile un grave pericolo per la "sicurezza urbana".
Il sistematico e reiterato mancato rispetto del divieto di vendita al pubblico nell'orario notturno si pone, infatti, in contrasto con le norme che regolano la convivenza civile; inoltre, essendo ben possibile che la vendita notturna provochi assembramento e stazionamento delle persone nei pressi degli esercizi commerciali e quindi disturbo della quiete pubblica in tale fascia oraria, il Collegio ritiene che tale comportamento sia idoneo a impattare negativamente sulla qualità della vita dei residenti e ad alimentare la conflittualità tra gli esercenti che non rispettano gli orari e gli abitanti dei dintorni, creando situazioni che possono degenerare in risse. Pertanto, il comportamento sul quale è intervenuta l'ordinanza impugnata effettivamente è idoneo a mettere in pericolo la sicurezza urbana, per come definita ai sensi del richiamato decreto ministeriale.
Non rileva, dunque, che la situazione cui ha inteso porre rimedio l'ordinanza impugnata non sia annoverabile tra quelle che creano un pericolo incombente per l'incolumità pubblica.