Principi generali della legge n. 241/1990 e atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione

Stampa

Sentenza n. 166/2009 (giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale)

Nel percorso motivazionale di questa decisione la Corte prende posizione sulla applicabilità dei principi generali della l. n. 241/1990, statuendo che “è sufficiente osservare che anche agli atti amministrativi generali di pianificazione e di programmazione, com'è quello richiamato dalla disposizione censurata, sono applicabili i principi generali di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e, in particolare, quelli contemplati dall'art. 2, comma 2, che impone alla pubblica amministrazione di determinare, quando non sia la legge a stabilirlo, per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve essere concluso, applicandosi, nel caso in cui manchi tale indicazione, quello previsto dal successivo comma 3 (sentenze n. 176 del 2004 e n. 355 del 2002)”.