L’accertamento della pienezza del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero: la Corte ritorna sulla differenza fra elezioni politiche e altre consultazioni elettorali (2/2018)

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Ordinanza n. 63/2018 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale  

Deposito del 27/3/2018 – Pubblicazione in G.U. 28/3/2018 n. 13 

Motivo della segnalazione

Con l’ordinanza n. 63/2018 la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli artt. 1, comma 2, 2, 4-bis, 12 e 14 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che disciplina l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero. Tale questione traeva origine da un procedimento dinanzi al giudice ordinario, con cui, in relazione al referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, un cittadino residente all’estero chiedeva l’accertamento del fatto che il c.d. voto per corrispondenza non consente l’esercizio del diritto di voto in modo libero e diretto, con pieno e completo rispetto delle garanzie di segretezza e personalità.

 

Ad avviso della Corte, la questione è manifestamente inammissibile. In primo luogo, appare insufficientemente motivato il riferimento all’accertamento della pienezza del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero. In secondo luogo – diversamente dalle ipotesi che sono venute in rilievo nelle sentenze nn. 1/2014 e 35/2017 e in maniera invece analoga a quanto è previsto per le elezioni europee (sentenza n. 110/2015) – l’incertezza sulla pienezza del diritto di voto in una procedura referendaria non può essere ritenuta costituzionalmente insuperabile “nel senso di non poter essere risolta, sul piano costituzionale, se non ammettendo un’azione del tipo di quella proposta nel giudizio a quo”. Nel caso del referendum costituzionale, infatti, è espressamente prevista la reclamabilità delle operazioni di voto all’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero (art. 23 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e art. 20, comma 3, del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), come anche, in un secondo momento, all’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, “legittimato – esso – a sollevare incidente di costituzionalità”.