Giurisprudenza costituzionale

Ammissibile il conflitto promosso dalla Camera dei deputati contro il Tribunale di Lecce: l’adozione dei regolamenti “minori” delle Camere è espressiva dell’esercizio di attribuzioni costituzionali delle stesse (1/2023)

Ord. n. 250/2022 – giudizio sull’ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 16/12/2022 – Pubblicazione in G. U. 21/12/2022, n. 51

 

Motivo della segnalazione

Con l’ordinanza segnalata la Corte costituzionale dichiara ammissibile un conflitto di attribuzioni sollevato dalla Camera dei deputati nei confronti del Tribunale ordinario di Lecce, in riferimento ad ordinanze del medesimo Tribunale con cui era stato deciso il pignoramento dell’assegno vitalizio per una somma eccedente quella indicata dal regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati e, in particolare, per l’intero importo dell’assegno vitalizio spettante all’ex parlamentare debitore, a beneficio del creditore procedente, l’Agenzia delle entrate – Riscossione della Provincia di Lecce.


La Camera dei deputati asseriva che in questo modo il giudice ordinario aveva disapplicato illegittimamente l’unica fonte del diritto costituzionalmente titolata a regolare la fattispecie, ossia il citato regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati, così menomando il potere riconosciuto dall’art. 64 della Costituzione a ciascuna Camera di emanare i propri regolamenti, quali fonti dotate, per giurisprudenza costituzionale consolidata nell’interpretazione del testo costituzionale, di una sfera di competenza riservata e distinta da quella della legge ordinaria. La ricorrente Camera dei deputati aveva altresì precisato che «dalla potestà regolamentare generale deriva, tenendo conto delle attribuzioni demandate all’Ufficio di presidenza dall’art. 63 Cost., anche il potere di quest’ultimo di adottare i regolamenti cosiddetti “minori” come quello in materia di assegni vitalizi dei deputati».
A fronte di ciò, la Corte, rilevata agevolmente la sussistenza, per ricorrente e resistente in giudizio, della legittimazione soggettiva ad essere parte nel conflitto, con riguardo la requisito oggettivo del conflitto nota in via preliminare, richiamando una propria recente decisione, che «i regolamenti “minori” (o “derivati”) «rinvengono il proprio fondamento e la propria fonte di legittimazione in quelli cosiddetti “maggiori” o “generali”, approvati da ciascuna Camera a maggioranza assoluta dei suoi componenti a sensi dell’art. 64, primo comma, Cost.» (sentenza n. 237 del 2022)». Conseguentemente – aggiunge la Consulta – il ricorso non sarebbe attinente ad un mero error in iudicando (caso in cui mancherebbero i presupposti oggettivi del conflitto), ma prospetterebbe effettivamente un conflitto per la delimitazione di attribuzioni conferite alla Camera dei deputati da norme costituzionali: la materia di un conflitto risulta perciò sussistente e il ricorso è ammissibile.
La Corte dispone infine la notifica del ricorso al Senato della Repubblica, dal momento che lo stesso «si pone in identica posizione a quella della Camera dei deputati ricorrente rispetto alle questioni di principio da trattare […] (ex plurimis, ordinanza n. 91 del 2016)».

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