Giurisprudenza costituzionale

Disciplina del pubblico impiego e rilievo della contrattazione collettiva nazionale: i riverberi sull’equilibrio finanziario regionale (1/2023)

Sentenza n. 253/2022 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 20/12/2022 – Pubblicazione in G.U. 21/12/2022 n. 51

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 253/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis della legge della Regione Molise n. 7/1997. Pronunciandosi su una questione di costituzionalità sollevata dalla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Molise, in sede di giudizio di parificazione del rendiconto regionale per il 2020, il giudice delle leggi ha accolto le censure formulate in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera l), Cost., mentre ha dichiarato inammissibile, per assenza di adeguata argomentazione, la censura relativa alla lesione dell’art. 117, terzo comma, Cost.


La disposizione impugnata, introdotta per effetto dell’art. 11 della legge regionale n. 6/2002, contempla l’istituzione di un’apposita area quadri del personale regionale, comprendente i dipendenti della categoria D del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL). A questa categoria di personale è riconosciuta un’indennità annuale, che è parte integrante della retribuzione. L’entità dell’indennità è definita dallo stesso art. 29-bis della legge molisana n. 7/1997. In sede di valutazione complessiva dell’affidabilità dei conti e della regolarità della gestione regionale, il giudice contabile ha analizzato il capitolo di spesa del bilancio regionale su cui gravano gli oneri recati da questa disposizione; dopodiché, ha sospeso il giudizio di parificazione, limitatamente a tale capitolo, per effetto della proposizione della questione di costituzionalità.
La Corte ricorda che la disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego contrattualizzato – nella quale rientrano anche i dipendenti regionali – è stata costantemente ricondotta alla materia dell’ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. A questo proposito, svolgono la funzione di parametro interposto le norme desumibili dagli artt. 2, 40 e 45 del d.lgs. n. 165/2001, che attribuiscono un ruolo peculiare all’autonomia collettiva; alla contrattazione integrativa spetta allora la determinazione del trattamento economico accessorio, nel rispetto dei limiti e dei vincoli previsti dal CCNL. Il legislatore regionale molisano, istituendo un’apposita area quadri del personale regionale, ha leso le prerogativa assegnate dal legislatore statale alla contrattazione collettiva nazionale, a cui compete in via esclusiva la definizione del sistema di classificazione del personale. La Corte segnala poi che dalla giurisprudenza di legittimità emerge, in primo luogo, che al pubblico impiego contrattualizzato – “connotato da principi e regole fortemente derogatorie rispetto al regime giuridico del comune rapporto di lavoro subordinato” (Cons. in dir., punto 4.1.1) – non si applica l’art. 2095 c.c.; e, in secondo luogo, che nel settore del lavoro pubblico il legislatore detta regole peculiari soltanto per la categoria dei dirigenti, mentre per il rimanente personale la competenza attribuita alla contrattazione collettiva risulta piena.
Alla luce di queste coordinate, l’introduzione e la disciplina di un’indennità per una specifica area quadri, al di fuori delle previsioni della contrattazione collettiva, è di per sé in contrasto con la disciplina del rapporto di pubblico impiego, come definita dal legislatore statale, nell’esercizio della sua competenza esclusiva in tema di ordinamento civile, col d.lgs. n. 165/2001. Risulta inoltre violato l’art. 81, terzo comma, Cost., poiché la disposizione impugnata – e colpita dalla declaratoria d’incostituzionalità – ha introdotto una voce di spesa per il personale a carico della finanza regionale, senza però il necessario fondamento della contrattazione collettiva e in violazione del riparto della competenza legislativa, con conseguente incidenza sull’equilibrio finanziario dell’ente e lesione dei criteri dettati dall’ordinamento ai fini della corretta gestione della finanza pubblica (sentenza n. 112/2020, Cons. in dir., punto 11).

Osservatorio sulle fonti

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