Nella seduta del 17 settembre 2025, la 4a Commissione permanente del Senato ha completato l’esame della proposta di direttiva COM(2025) 173, la quale mira ad attuare in modo uniforme negli Stati membri le disposizioni dell’Accordo BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) sulla conservazione e sull’uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale, adottato il 19 giugno 2023 nell’ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
La 4a Commissione permanente ha ritenuto corretta la base giuridica individuata dalla proposta di direttiva nell’art. 192, par. 1 TFUE (politica dell’Unione in materia ambientale).
Pur essendo decorso il termine delle 8 settimane previsto dal Protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionale, la 4a Commissione permanente ha ritenuto di dover adottare, nell’ambito di una risoluzione, un parere motivato. Ad avviso del Senato, infatti, la proposta di direttiva non è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in quanto le disposizioni dell'Accordo BBNJ possono essere attuate dagli Stati membri senza necessità di un intervento da parte dell’Unione e, quindi, di ulteriori passaggi che comportano aggravi sia in termini amministrativi che finanziari.
In particolare, la risoluzione ha evidenziato diverse criticità. In primo luogo, la direttiva rischia di determinare una duplicazione e un aggravio di obblighi rispetto a quanto già previsto dall’Accordo BBNJ, in particolare con riferimento alle risorse genetiche marine e agli strumenti di gestione per zone (ABMT). Inoltre, viene sottolineato il rischio di un’ingerenza dell’Unione europea nelle prerogative degli Stati membri, poiché le proposte di istituire aree marine protette dovrebbero essere sottoposte preliminarmente alla Commissione europea, limitando la possibilità per i singoli Stati di agire in sede internazionale.
La direttiva comporterebbe anche un aumento degli oneri burocratici a carico della ricerca e delle imprese, con possibili effetti disincentivanti sulle attività scientifiche in alto mare. La Commissione richiama, al contempo, la necessità di garantire il principio di connettività ecologica tra le aree marine protette, così da assicurare la continuità degli ecosistemi e la diversità genetica.
Viene inoltre ritenuta essenziale l’introduzione di un meccanismo strutturato di co-finanziamento, capace di rafforzare le capacità scientifiche e istituzionali dei Paesi in via di sviluppo, in linea con lo spirito dell’Accordo BBNJ. Per quanto riguarda il Mediterraneo, se ne segnala l’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva, dato che la generalizzata istituzione di Zone economiche esclusive (ZEE) ha eliminato le aree di alto mare. In questo contesto, si raccomanda di tutelare in particolare gli interessi della pesca italiana.
Infine, la 4a Commissione permanente osserva che la proposta prevede tempi di attuazione troppo brevi, fissati in sei mesi, e chiede che siano dilatati, considerando che l’Accordo BBNJ entrerà presumibilmente in vigore solo nel corso del 2026.
In precedenza, anche la Camera dei deputati aveva adottato un parere motivato con il quale veniva contestato il rispetto del principio di sussidiarietà.
In particolare, nella seduta dell’8 luglio 2025, la XIV Commissione della Camera dei deputati aveva espresso un parere motivato sulla stessa proposta di direttiva, ha rilevato anzitutto che la proposta non risulta pienamente conforme al principio di attribuzione in quanto, sebbene la base giuridica della proposta sia stata correttamente individuata, alcune disposizioni sembrerebbero incidere su aspetti di competenza esclusiva degli Stati membri.
Secondo la XIV Commissione, inoltre, la proposta non risulta conforme al principio di sussidiarietà, in quanto non è condivisibile l’assunto da cui parte la Commissione europea, secondo cui gli obiettivi della medesima non possano essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri.
Infine, la proposta non è ritenuta neppure pienamente conforme al principio di proporzionalità, in quanto alcune disposizioni prevedono obblighi che, in gran parte, duplicano o, in alcuni casi, si aggiungono a quelli derivanti dall’Accordo BBNJ, creando un considerevole aggravio degli oneri amministrativi e finanziari in capo agli Stati membri e contraddicendo, in sé, l’obiettivo della semplificazione a cui si ispira la Commissione europea.
