Archivio rubriche 2010

Sent. TAR TOSCANA, sez. II, 19.3.2010, n. 702

La potestà regolamentare degli enti locali nel momento in cui disciplina sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti stessi deve esplicarsi rispettando i principi, di matrice penalistica, che governano i provvedimenti sanzionatori. Tra tali principi rientrano certamente oltre a quello di non retroattività, quelli di tassatività e determinatezza della fattispecie illecita. Pertanto una descrizione non puntuale del fatto contestato porta a menomare il diritto alla difesa, data la difficoltà a confrontarsi con una imputazione generica e non precisa; identica menomazione deriverebbe, poi dall’applicazione analogica della norme sanzionatorie (vietata dal principio di tassatività).

Sent. TAR TOSCANA, sez. II 9.1.2010, n. 11

L'omessa impugnazione del regolamento comunale non ne impedisce la disapplicazione ove confliggente con una fonte normativa sovraordinata, attesa la necessità, in caso di contrasto tra norme di rango diverso, di garantire il rispetto della gerarchia delle fonti e di accordare, quindi, prevalenza a quella di rango superiore e cioè alla legge o ad altro atto di normazione primaria (Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1169).

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Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. I, 26.3.2010, n. 7252

La conoscenza dello statuto appartiene, in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice, il quale è pertanto tenuto –in applicazione del principio iura novit curia, discendente dall’art. 113 c.p.c.- a disporne l’acquisizione anche d’ufficio, e, comunque, a farne applicazione, pur prescindendo dalle prospettazioni delle parti.

CORTE COSTITUZIONALE, sent. 6.5.2010, n. 167

Di fronte all’impugnativa statale della l.r. Friuli Venezia-Giulia 29.4.2009, n. 9 ed in particolare della disposizione che fissa principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni di polizia locale da parte dei comuni, perché ritenuta invasiva della sfera di competenza degli enti locali garantita dall’art. 114 Cost., la Corte ritiene la questione non fondata, in quanto l’art. 114 stabilisce che anche i comuni (come le province, le città metropolitane e le regioni) sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni, secondo principi stabiliti dalla Costituzione, ma non attribuisce alcuna competenza statutaria o regolamentare ai predetti enti.

Link: www.cortecostituzionale.it

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 20.10.2009, n. 22229

La sentenza ribadisce l‘orientamento, che può definirsi consolidato a partire dalla nota sentenza Cass. SS.UU. n. 12868 del 2005, per il quale ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, perché spetta allo statuto comunale stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio.

Nel caso oggetto del giudizio emerge dallo statuto (art. 51 bis) del  comune di Civitavecchia che, in tutti i casi in cui il Comune si avvale per la difesa tecnica di propri dipendenti, non è richiesta autorizzazione a stare in giudizio o altro atto autorizzativo, comunque denominato, della giunta o di altro organo comunale monocratico o collegiale.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, Sezioni Unite, 23.12.2009, n. 27216

Le Sezioni unite ricostruiscono, innanzitutto, in continuità con precedenti sentenze della stessa Cassazione, l’evoluzione normativa in tema di rappresentanza processuale degli enti locali siciliani. Nell’ambito della regione Sicilia, avente competenza legislativa esclusiva sull’ordinamento degli enti locali, il Sindaco, per agire o resistere in giudizio in rappresentanza del Comune, doveva essere autorizzato con deliberazione della giunta municipale vigente la l.r. Sicilia n. 16/1963, e così anche dopo l’entrata in vigore del nuovo ordinamento delle autonomie locali, introdotto dalla legge statale n. 142/1990 i cui artt. 35 e 36 erano stati recepiti dalla l.r. Sicilia n. 48/1991 con disciplina non modificata dalla successiva l.r. Sicilia n. 26/1993. Successivamente la nuova normativa regionale in tema di ripartizione delle competenze, in conformità alla distinzione tra organi di indirizzo e di controllo pubblico-amministrativo ed organi responsabili della gestione amministrativa, in linea con l’intervenuta modifica del titolo V della Costituzione e la sopravvenuta l. n. 131/2003, nonché con il nuovo quadro delle competenze degli organi del comune, già delineato dalla l. statale n. 142/1990 completato dalle disposizioni successive sino al t.u. approvato con d.lg. n. 267/2000, ha profondamente innovato le precedenti attribuzioni della giunta municipale, più non includendo fra le sue competenze le delibere aventi ad oggetto le autorizzazioni alla proposizione delle liti attive e passive, che quale atto gestionale e tecnico, più non necessita anche per i comuni della Regione siciliana dell’autorizzazione giuntale.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 6.11.2009, n. 23562: sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 6.11. 2009, n. 23563; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 6.11. 2009, n. 23564; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 6.11.2009, n. 23565; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 6.11.2009, n. 23566

Queste sentenze della sezione tributaria della Corte di Cassazione ribadiscono che non è configurabile il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3, con riguardo ai regolamenti comunali, perché essi non sono leggi. Solo con riguardo allo Statuto (non al regolamento), infatti, la giurisprudenza della Corte ha avuto modo di affermare che, in base al nuovo testo dell'art. 114 Cost., esso, ove deliberante in materie poste al riparo dalla preferenza della legge, statale o regionale, ovvero del regolamento governativo, è fonte del diritto, con la conseguenza che la violazione o falsa applicazione dello statuto comunale da parte del giudice di merito è denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (Cass. n. 16984 del 2004).

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 6.11.2009, n. 23562: sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib, 12.1.2010, n. 302

Queste sentenze della sezione tributaria della Corte di Cassazione affermano che, qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di delibere comunali, decreti sindacali e regolamenti comunali, è necessario - in virtù del principio di autosufficienza del ricorso stesso - che il testo di tali atti sia interamente trascritto e che siano, inoltre, dedotti i criteri di ermeneutica asseritamente violati, con l'indicazione delle modalità attraverso le quali il giudice di merito se ne sia discostato, non potendo la relativa censura limitarsi ad una mera prospettazione di un risultato interpretativo diverso da quello accolto nella sentenza (v. Cass. n. 1893 del 2009).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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