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ISVAP, adottato in via di necessità ed urgenza il regolamento n. 37 (2/2011)

Dal sito internet dell’ISVAP si ricava che, nel periodo febbraio-maggio 2011, l’Istituto ha adottato un unico atto normativo, ovverosia il regolamento n. 37 del 15 marzo 2011 concernente l’«attuazione delle disposizioni in materia di solvibilità corretta introdotte dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 che modifica il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 contenente misure urgenti per il sostegno a lavoro, occupazione ed imprese e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 25 marzo 2011 [1].

Questo nuovo regolamento si segnala per due ordini di peculiarità, fra loro collegate.

La prima peculiarità riguarda il fondamento della potestà regolamentare.

A differenza di quanto normalmente accade infatti, secondo quanto si evince dallo stesso titolo del regolamento,  la potestà regolamentare esercitata nel caso di specie risulta espressamente fondata  non su di una disposizione del Codice delle assicurazioni private, bensì su di una disposizione contenuta in altro atto di rango legislativo, e precisamente sul comma 15-ter dell’art. 15 del D.L. n. 185/2008, conv. L. n. 2/2009, introdotto, insieme al comma 15-bis del medesimo art. 15, dall’art. 2, comma 17-terdecies del D.L. n. 225/2010, conv. L. n. 10/2011.

Nel citato comma 15-bis appunto, in considerazione della situazione di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari, si introduce la facoltà per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di tener conto, ai fini della verifica della solvibilità corretta, del valore di iscrizione nel bilancio individuale dei titoli di debito destinati a permanere durevolmente nel patrimonio ed emessi o garantiti da Stati dell’Unione europea.

Nel citato comma 15-ter, d’altra parte, si stabilisce che l’ISVAP «disciplina con regolamento modalità, condizioni e limiti di attuazione» del precedente comma 15-bis, «anche al fine di assicurare la coerenza con altri benefici che direttamente o indirettamente incidono sul calcolo della solvibilità corretta».

La seconda peculiarità riguarda il procedimento di adozione del regolamento.

A differenza di quanto normalmente accade, infatti, nel caso di specie non è stata posta in essere alcuna procedura di pubblica consultazione.

La ragione di tale omissione, d’altronde, si trova implicitamente indicata nel preambolo dell’atto, laddove si fa riferimento alla «necessità ed urgenza di provvedere all’emanazione del presente Regolamento», trattandosi per l’appunto di un regolamento attuativo di una disposizione contenuta in un provvedimento legislativo di necessità ed urgenza.

Anche il regolamento qui considerato, peraltro, risulta accompagnato da una relazione illustrativa ai sensi dell’art. 23 della L. n. 262/2005.

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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