Archivio rubriche 2011

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 9.3.2011, n. 5654

La sezione tributaria riafferma (vedi già sent. Cass. civ., sez. trib. 17.2.2010, n. 3731 nel numero 2/ 2010 di questa Rivista e Cass. civ., sez. trib. 27.10.2010, nn. 26166, 26167 e 26168 nel numero 1/2011 di questa Rivista) che in tema di contenzioso tributario, “nel comune di Roma il potere di rappresentanza processuale attribuito ai dirigenti comunali dall'art. 34, comma 4, dello statuto comunale, …e dall'art. 3 del regolamento… (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), deve intendersi limitato ai giudizi che …si svolgano dinanzi alle commissioni tributarie, con esclusione del ricorso per cassazione”.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. lav. 20.1.2011, n. 1226; sent. CASSAZIONE CIVILE sez. lav. 21.3.2011, n. 6366

I regolamenti comunali non sono atti normativi di rango paraprimario o subprimario, diversamente dallo statuto dell’ente, che appartiene in considerazione anche della forma di pubblicità cui tale fonte è soggetta, alla scienza ufficiale del giudice.

Il regolamento è norma secondaria la cui conoscenza non rientra tra i doveri del giudice, analogamente agli atti meramente amministrativi, ed in particolare ai decreti ministeriali. Il regolamento comunale deve pertanto essere allegato e prodotto in giudizio non rientrando la sua conoscenza tra i doveri del giudice.

Pertanto il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere di allegazione e produzione delle fonti non consente l’esame delle questioni sottoposte all’esame della Corte.

Sent. T.A.R. LIGURIA, Genova, 7.4.2011, n. 565; sent. T.A.R. LOMBARDIA, Milano, 13.5.2011, n. 1239

Le disposizioni regolamentari che siano immediatamente precettive e direttamente lesive della posizione dei soggetti interessati devono essere impugnate nell’ordinario termine di decadenza, non essendo ammissibile l’impugnazione del regolamento comunale, solo in occasione dell’adozione di un atto esecutivo.


Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, 14.3.2011, n. 200

I caratteri che, sul piano del contenuto sostanziale, valgono a differenziare i regolamenti dagli atti e provvedimenti amministrativi generali, vanno individuati in ciò: mentre quest'ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili, i regolamenti sono espressione di una potestà amministrativa secondaria rispetto alla potestà legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano appunto i caratteri della generalità e dell'astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilità nel tempo dell'applicazione delle norme e non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono.

Sent. TAR LOMBARDIA, Milano, sez. IV, 3.11.2001, n. 7183

Il Tar Lombardia ribadisce che l'attribuzione del potere di rilasciare la concessione edilizia ai dirigenti non può ritenersi subordinata al previo adeguamento dello statuto e dei regolamenti del comune alle sopravvenute modifiche legislative. A seguito della riforma introdotta con l. n. 127/1997 è illegittima una concessione edilizia rilasciata dal sindaco piuttosto che dal dirigente, anche nel caso in cui essa sia stata controfirmata dal responsabile dell'ufficio tecnico del comune.

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 9.3.2011, n. 1469

La decisione di annullamento - che per i limiti soggettivi del giudicato esplica in via ordinaria effetti soltanto fra le parti in causa - acquista invece efficacia erga omnes nei casi di atti a contenuto generale e inscindibile, ovvero di atti a contenuto normativo, quali sono i regolamenti comunali, nei quali gli effetti dell'annullamento non sono circoscrivibili ai soli ricorrenti, essendosi in presenza di un atto a contenuto generale sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può esistere per taluni e non esistere per altri (Cons. Stato, sez. VI, 12 dicembre 2009, n. 7023).

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. IV, 28.1.2011, n. 678

Il disposto dell’art. 3 del t.u. in materia di edilizia sebbene approvato con decreto del Presidente della Repubblica mantiene il suo carattere di norma primaria e prevale sulle disposizioni dei regolamenti edilizi. Si tratta di una prevalenza che vale in ordine alle formule definitorie difformi, fermo restando il ruolo dello strumento urbanistico nell’apposizioni di limiti o divieti ecc.

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 9.2.2011, n. 894

La disciplina delle pubbliche affissioni  è soggetta non solo al rispetto dei beni paesaggistici ai sensi del t.u. n. 42/2004, ma in base all’art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, ogni comune è tenuto ad adottare un regolamento per l'applicazione dell'imposta, che disciplini le modalità di effettuazione della pubblicità, con la possibilità di stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse, e che, in ogni caso, determini la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari, le modalità per ottenere il provvedimento per l'installazione e i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.

Sent. CONSIGLIO DI STATO, 28.2.2011, sez. V, n. 1265

In tema di inquinamento acustico, l'art. 6, comma 3, l. quadro 26 ottobre 1995 n. 447 consente ai comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di attuare una più specifica regolamentazione dell'emissione ed immissione dei rumori, e, in questo ambito, di disciplinare l'esercizio di professioni, mestieri ed attività rumorose anche con l'istituzione di fasce orarie in cui soltanto possano essere espletati, e di prendere così in considerazione, oltre al dato oggettivo del superamento di una certa soglia di rumorosità, anche gli effetti negativi di quest'ultima sulle occupazioni o sul riposo delle persone, e quindi sulla tranquillità pubblica o privata (Cassazione civile, sez. I, 9 ottobre 2003, n. 15081).

Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA 14.3.2011, n. 209

Il Collegio ribadisce una consolidata giurisprudenza, di cui si è dato ampiamente conto nei precedenti numeri di questa Rivista, in base alla quale le prescrizioni regolamentari adottate dai Comuni in ordine alla installazione degli impianti di telecomunicazione non possono risolversi in un divieto assoluto e generalizzato di installazione di impianti per telefonia cellulare su intere aree del territorio comunale, in contrasto con i principi enunciati nel suddetto Codice delle comunicazioni elettroniche.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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