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La Commissione Politiche dell’UE della Camera esprime il primo parere contrario ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona in merito all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dei brevetti (3/2011)

Parere della XIV Commissione della Camera motivato ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull’Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea su: Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile COM(2011)216 def.

Allegato 2 Resoconto sommario seduta XIV Commissione – 8 giugno 2011

Motivi della segnalazione

 

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera esprime il primo parere “motivato”, sostanzialmente di contenuto contrario, nell’ambito del controllo sul rispetto del principio di sussidiarietà sulla Proposta di regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria in relazione al regime di traduzione applicabile COM(2011)216 def.

La proposta di procedere ad una cooperazione rafforzata riguardo al regime di traduzione nel settore della tutela brevettuale è stata avanzata dalla Commissione in seguito al veto posto in Consiglio dall’Italia e dalla Spagna sulla Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione europea (COM(2010)350 def.), che prevedeva che il trattamento, il rilascio e la pubblicazione del brevetto UE avvenissero in una delle lingue del lavoro dell’Unione europea, cioè francese, inglese o tedesco. Su tale proposta anche la Camera dei deputati si era espressa con un parere contrario (per la risposta della Commissione europea a tale parere, cfr. infra la scheda La Commissione europea risponde ad un parere contrario della Camera sulla proposta di regolamento sul regime di traduzione del brevetto dell’Unione europea). Sulla proposta di ricorrere ad una cooperazione rafforzata in tale materia il Governo italiano ha presentato ricorso di annullamento alla Corte di giustizia.

Sulla proposta di ricorrere alla cooperazione rafforzata la XIV Commissione si è espressa attraverso un parere che, sebbene qualificato come «motivato» ai sensi dell’art. 6 del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona, non contiene alcun riferimento al principio di sussidiarietà (sul punto, cfr. C. Fasone, Il «parere motivato» sul rispetto del principio di sussidiarietà deve riguardare esclusivamente l’osservanza di quest’ultimo?, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 15 giugno 2011).

I rilievi critici della XIV Commissione si appuntano piuttosto: a) sulla correttezza della base giuridica della proposta, che la XIV Commissione non ritiene essere costituita dall’art. 118, comma 1, del TFUE, dato che l’applicazione di un regime linguistico solo ad alcuni Stati membri non assicura quella «protezione uniforme dei diritti di proprietà industriale nell’Unione» contemplata nel suddetto articolo; b) sulla violazione dell’art. 326, comma 2, del TFUE, poiché che non risulterebbe nel caso concreto rispettata una delle condizioni per procedere ad una cooperazione rafforzata e cioè il fatto che essa non rechi pregiudizio al mercato interno e non derivi da essa un ostacolo o una discriminazione per gli scambi tra gli Stati membri o una distorsione di concorrenza tra questi ultimi; c) sulla violazione del principio di proporzionalità, derivando dal ricorso alle tre lingue del lavoro dell’UE una semplificazione e un risparmio dei costi di traduzione ai quali si accompagna tuttavia un sacrificio eccessivo della concorrenza.

Sulla vicenda vedi supra in questa Rubrica anche il commento di C. Fasone, La cooperazione rafforzata in materia di brevetto europeo: un difficile test per il coinvolgimento dei Parlamenti nel processo decisionale europeo.

 

Osservatorio sulle fonti

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