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Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste: Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma in materia di trasporto ferroviario (1/2011)

Il decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 194 trasferisce alla Regione tutte le funzioni di programmazione ed amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto ferroviario, di interesse regionale e locale, prevedendo che per l’esercizio delle stesse ci si possa avvalere comunque degli organi consultivi e dei servizi tecnici dello Stato. In particolare, vengono attribuiti alla Regione i servizi di trasporto ferroviario disciplinati con contratto di servizio nazionale erogati su ogni tratta che insista su territorio regionale, nonché sui tratti Aosta/Pré-Saint-Didier, Aosta/Torino.

Le risorse finanziarie umane, strumentali ed organizzative necessarie a garantire un livello di erogazione di tali servizi dovranno essere individuate entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, con accordo di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Dipartimento della pubblica amministrazione e innovazione e la Regione.

Relativamente a tali servizi, la Regione subentrerà allo Stato nel rapporto con l’Impresa ferroviaria e, dopo una serie di adempimenti stabiliti dall’articolo 2, dovrà stipulare con quest’ultima il relativo Contratto di servizio.

Spetterà alla Regione, inoltre, l’individuazione del gestore del servizio da effettuarsi, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sugli appalti pubblici di servizi, mediante ricorso a procedure ad evidenza pubblica.

Insieme alla Regione ed ai Ministeri competenti, il Gestore così individuato stipula accordi di programma quadro al fine di individuare gli interventi infrastrutturali necessari per conseguire una riqualificazione della rete ferroviaria della Regione, in modo da ridurre l’attuale squilibrio a favore dei trasporti su gomma nella ripartizione modale del trasporto passeggeri e merci, riducendo l'impatto sull'ambiente.

Il decreto demanda per altro alla Regione la competenza a richiedere il trasferimento dei beni, degli impianti e delle infrastrutture delle tratte ferroviarie ricadenti sul territorio regionale non ritenute di rilevanza per il sistema ferroviario nazionale, previa quantificazione delle risorse finanziarie necessarie alla loro gestione, nonchè dei beni già appartenenti a detta categoria non utilizzati per l’esercizio ferroviario, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedimento di dismissione dei beni.

Sono, inoltre, trasferite alla Regione le funzioni in materia di sicurezza, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 ed in attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE, in relazione alle tratte ricadenti nel territorio regionale adibite unicamente a servizi passeggeri in ambito regionale, locale, urbano e suburbano e funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario.

 

Link web: http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/10194dl.htm

 

 

 

 

Osservatorio sulle fonti

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