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Il c.d. Trattato sul Fiscal compact (2/2012)

Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione europea e monetaria

Motivi della segnalazione

Il 2 marzo 2012 venticinque dei ventisette Stati membri dell’Unione europea hanno sottoscritto a Bruxelles il Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’Unione europea e monetaria (c.d. Trattato sul Fiscal compact). L’obiettivo del Trattato, come si legge nell’art. 1, è quello di «rafforzare il pilastro economico dell’unione economica e monetaria adottando una serie di regole intese a rinsaldare la disciplina di bilancio attraverso un patto di bilancio, a potenziare il coordinamento delle loro politiche economiche e a migliorare la governance della zona euro, sostenendo in tal modo il conseguimento degli obiettivi dell’Unione europea in materia di crescita sostenibile, occupazione, competitività e coesione sociale».

In particolare l’art. 13 del Trattato, per quanto qui interessa, dispone che il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali delle parti contraenti definiranno insieme l’organizzazione e la promozione di una conferenza dei rappresentanti delle pertinenti commissioni del Parlamento europeo e dei rappresentanti delle pertinenti commissioni dei parlamenti nazionali ai fini della discussione delle politiche di bilancio e di altre questioni rientranti nell’ambito del Trattato. Si tratta di una disposizione rilevante in quanto valorizza il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, attraverso lo strumento della cooperazione interparlamentare, in occasione delle discussione e della formazione delle politiche di bilancio.

Nella bozza di Trattato si faceva riferimento ad una conferenza dei presidenti delle commissioni bilancio dei parlamenti nazionali. La versione attuale estende la partecipazione alla conferenza ai rappresentanti delle commissioni dei parlamenti nazionali e non fa più riferimento alle commissioni bilancio (apparendo dunque in tal modo maggiormente rispettosa dell’autonomia dei singoli parlamenti di individuare la composizione delle rispettive delegazioni).

L’articolo 13 richiama peraltro il Titolo II (in materia di cooperazione interparlamentare) del Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali dell’Unione europea allegato al Trattato di Lisbona, il quale all’art. 9 disciplina in generale la cooperazione interparlamentare ed all’art. 10 in modo specifico la Conferenza degli organi parlamentari specializzati per gli affari dell’Unione (COSAC). Sembra dunque restare aperta la possibilità di utilizzare la stessa COSAC per attuare l’art. 13 del Trattato o, comunque, di seguire il modello COSAC per istituire una specifica conferenza ai sensi dello stesso art. 13. Su tale profilo cfr. la Relazione del Vicepresidente della XIV Commissione, on. Enrico Farinone. Sulla riunione dei Presidenti COSAC svoltasi a Copenaghen il 30 gennaio 2012 nella seduta della XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera del 12 aprile 2012. 

 

Osservatorio sulle fonti

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