Archivio rubriche 2015

Novità legislative della Provincia di Bolzano (3/2015)

Nel periodo luglio-ottobre 2015 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato 7 leggi, tra le quali si segnalano:

Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7

"Partecipazione e inclusion"

Nei mesi luglio-ottobre 2015 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha approvato 4 leggi provinciali, fra le quali si segnalano in particolare:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15

"Legge provinciale per il governo del territorio"

Con questa legge la Provincia autonoma di Trento ha dettato disposizioni per il governo e la valorizzazione del territorio provinciale, definendo, in particolare, gli strumenti di pianificazione territoriale e i piani attuativi; la disciplina della tutela e della valorizzazione del paesaggio, con l'indicazione delle specifiche competenze di Provincia, comunità e comuni e con l'individuazione degli strumenti volti a garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale; la disciplina in materia di edilizia.


 

Legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13

Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco

Con questa legge la Provincia intende limitare la diffusione del gioco e promuovere la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco e la cura della dipendenza patologica da gioco, anche se lecito. La Provincia, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, le forze armate e di polizia, l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e associazioni di categoria, promuove

a) azioni di sensibilizzazione e prevenzione, indirizzate prioritariamente alle fasce sociali a rischio, volte ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sul fenomeno, a favorire un approccio responsabile al gioco e a informare della presenza dei servizi di assistenza pubblica e del privato sociale;

b) iniziative di formazione finalizzate alla prevenzione della dipendenza da gioco e al riconoscimento delle situazioni di rischio.

La legge vieta:

a) la collocazione degli apparecchi da gioco a una distanza inferiore a trecento metri da istituti scolastici o formativi, strutture sanitarie e ospedaliere, strutture residenziali o semiresidenziali, circoli pensionati, luoghi di culto;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari concernenti l'apertura o l'attività di sale da gioco o la fruibilità presso gli esercizi pubblici degli apparecchi da gioco.

Ogni due anni la Giunta provinciale presenta alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale una relazione sull'attuazione della legge.

delle persone con disabilità".

La legge ha la finalità di promuovere e garantire alle persone con disabilità pari opportunità in tutti gli ambiti della vita. A tal fine si prevedono misure di sostegno alle famiglie, misure volte a garantire un sistema educativo inclusivo e la partecipazione alla vita lavorativa. L'intervento normativo riguarda anche le necessità abitative, sanitarie, di mobilità e relative al tempo libero.

 


 

Legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9

"Legge provinciale per le attività culturali".

La legge riconosce e sostiene il diritto all'attività e alla partecipazione culturale di tutte le persone che vivono sul territorio provinciale.

A tal fine si prevedono: vantaggi economici per attività culturali ed artistiche; istituzione di consulte culturali; partecipazione della Provincia ad enti culturali; sostegno a pubblicazioni ed attività editoriali, nonché nel settore del cinema e della multimedialità. Si prevedono, altresì, attività di carattere educativo e sponsorizzazioni di iniziative educative e culturali.

 


 

Legge provinciale 29 settembre 2015, n. 13

"Modifiche della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, recante "Norme sulle telecomunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione"

La legge reca modifiche alla l.p. 6 del 2002 sulle telecomunicazioni, impegnando la Provincia di Bolzano a promuovere "la libertà e la pluralità dei mezzi di informazione al fine di soddisfare le esigenze democratiche, sociali e culturali della popolazione altoatesina, di potenziare l'identità linguistica e culturale delle persone appartenenti ai gruppi linguistici ladino, tedesco e italiano, di garantire il pluralismo di idee nonché un'offerta indipendente, diversificata, equilibrata e capillare di informazioni su tematiche locali. Uno speciale riguardo è rivolto alle esigenze dei gruppi etnici tutelati dallo Statuto di autonomia".

Per l'espletamento delle attività indicate dalla legge si prevede l'istituzione di un Comitato provinciale per le comunicazioni, composto da sei esperti nei settori della comunicazione, dell'informazione, delle telecomunicazioni e della multimedialità. La composizione deve rispecchiare la consistenza dei gruppi linguistici. Si prevedono poi modifiche in merito alla comunicazione istituzionale dell'ente provinciale, alle misure di incentivazione delle imprese di comunicazione locali, alla concessione di compensazioni finanziarie (previa qualificazione quali servizi di interesse economico delle attività di diffusione di contenuti che rispondono alla finalità della legge).

 


 

Si segnala altresì:

Impugnativa della l.p. n. 6 del 19 maggio 2015 "Ordinamento del personale della Provincia"

Il Consiglio dei Ministri con delibera del 24 luglio 2015 ha impugnato la legge provinciale sull'ordinamento del personale, comprendente disposizioni già vigenti e nuove disposizioni, avente l'obiettivo di raccogliere in un unico testo le principali disposizioni in materia.

Tale legge è censurata in quanto eccede dalle competenze legislative statutarie di cui agli artt. 8, 9 e 10 dello Statuto Speciale della Regione Trentino Alto Adige, che non prevede la competenza in materia di previdenza sociale, che è esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera o) della Costituzione, contrastando altresì con la competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento di finanza pubblica, prevista per le Regioni ordinarie dall'art.117, co. 3, Cost., ed estesa, ex art. 10 legge cost. n. 3/2011, alla Regione Trentino Alto Adige e alle Province autonome di Trento e di Bolzano quale forma di autonomia più ampia, cui la Regione e le province autonome, pur nel rispetto della propria autonomia, non possono derogare. Come più volte ribadito dalla Corte Costituzionale, il vincolo del rispetto dei principi statali di coordinamento della finanza pubblica connessi agli obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, che grava sulle Regioni ad autonomia ordinaria in base all'art. 119 della Costituzione, si impone anche alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano a statuto speciale, nell'esercizio della propria autonomia finanziaria.

 

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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