Introduzione (1/2015)

Il tema dell’autodichia degli organi costituzionali è recentemente tornato di grande attualità, in particolare a seguito della sentenza n. 120 del 2014 della Corte costituzionale che, seppure dichiarando inammissibile la questione, ha in qualche modo aperto le porte – in maniera innovativa rispetto al passato – al sindacato sull’uso del potere di giurisdizione domestica in sede di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Di seguito sono riportate quattro pronunce del periodo più recente che ritornano sul tema, anche sulla base delle argomentazioni contenute nella citata sentenza. n. 120 del 2014.

 

In particolare, due ordinanze delle SS.UU civili della Corte di cassazione seguono appunto la strada indicata dalla sentenza della Corte costituzionale e rimettono alla stessa Corte la risoluzione di un conflitto tra poteri dello Stato:

  •  l’ordinanza n. 26934 del 2014, relativa proprio al procedimento principale dal quale era stata poi rimessa la questione di costituzionalità decisa con la sentenza n. 120 del 2014 della Corte costituzionale, con cui appunto si solleva un conflitto per vindicatio potestatis avverso il Senato della Repubblica, atteso che le Sezioni Unite lamentano che le norme fondanti l’autodichia e il concreto esercizio di tale potere sulla base di esse invadano il campo d’azione della magistratura;
  • l’ordinanza n. 740 del 2015, di analogo tenore, relativa a un contenzioso tra ex dipendenti della Presidenza della Repubblica su questioni legate al trattamento previdenziale, contenzioso che per altro era stato sospeso in attesa della pronuncia della Corte costituzionale poi giunta con la sentenza n. 120 del 2014.

Inoltre, l’ordinanza n. 7 del 2014 con cui la Commissione giurisdizionale per il personale della Camera dei deputati rimette, per la prima volta, alla Corte costituzionale (qualificandosi quindi come giudice a quo) una questione di legittimità costituzionale in relazione all’avvenuta decurtazione dei trattamenti pensionistici dei dipendenti della Camera dovuta alla delibera dell’Ufficio di Presidenza della Camera del 4 giugno 2014, n. 87. Tale delibera era stata adottata dando seguito all’articolo 1, comma 486, della legge di stabilità per il 2014, rispetto al quale si sollevava questione di costituzionalità in riferimento al combinato disposto degli articoli 3 e 53 della Costituzione e all’asserita violazione del giudicato discendente dalla sentenza n. 116/2013 (nella quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate).

Di tenore diverso, invece, l’ordinanza n. 27396 del 2014 delle SS.UU civili della Corte di cassazione, con cui si è risolto il regolamento preventivo di giurisdizione relativo al ricorso, pendente innanzi alla Commissione contenziosa del Senato della Repubblica, promosso dai dipendenti dei gruppi parlamentari del Senato cd. “stabilizzati” che agivano contro la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 1/2013 (intervenuta, tra l’altro, a abrogare la precedente deliberazione del Consiglio di Presidenza del 1993, che aveva introdotto alcune norme sulla stabilità del posto di lavoro dei predetti dipendenti dei gruppi assunti alla data del 1° gennaio 1993): Tale decisione, pur formalmente estranea alla sfera dell’autodichia, nel riconoscere la giurisdizione del giudice civile, sembra destinata ad introdurre novità rilevanti sia sul piano della possibile legittimazione passiva del Senato presso la giurisdizione ordinaria, sia sul piano della disapplicazione di atti dell’amministrazione parlamentare da parte del giudice comune

Osservatorio sulle fonti

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