Archivio rubriche 2017

TAR LAZIO, Latina, 30.08.2017, n. 439
Il Sindaco del Comune di Roccasecca aveva, con ordinanza 22.11.2016, n. 131, disposto lo sgombero immediato di immobile, sito nel territorio comunale, sul rilievo dell'asserita inagibilità del fabbricato per ragioni igienico sanitarie e di sicurezza. L'autorità comunale, in particolare, aveva adottato l'ordinanza de qua, al fine di salvaguardare l'incolumità e la salute degli occupanti (rectius: rifugiati di guerra), così come previsto negli artt. 50 e 54 comma 2 d.lgs. n. 267/2000.
Il collegio giudicante accoglie il ricorso avverso la predetta ordinanza, considerato che il sindaco non ha competenza a verificare l'idoneità delle strutture temporanee di accoglienza che è riservata al Prefetto dall'articolo 11 d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142.
Né ricorrono nella fattispecie i presupposti legittimanti il ricorso al potere extra ordinem sotteso all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, ex art. 50 e 54 Tuel.

TAR CAMPANIA, Napoli, 8.09.2017, n. 4324
L'esercizio del potere sotteso all'emanazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti, siano esse adottate ai sensi dell'art. 50 (situazione di imminente pericolo per l'igiene e la salute pubblica) che dell'art. 54 T.U.E.L. (grave pericolo per l'incolumità pubblica), trova la propria legittimazione nell'esistenza di una situazione di eccezionalità - la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione -, non fronteggiabile con gli strumenti giuridici ordinari previsti dall'ordinamento, condizione, quest'ultima, unica in ragione della quale si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi.

TAR CAMPANIA, Salerno, 04.08.2017, n. 1288

La società ricorrente contestava la legittimità del provvedimento emanato dal Dirigente del Settore polizia locale del Comune di Mercato San Severino che aveva disposto l'immediata sospensione delle attività (gestione di impianto sportivo) dalle ore 22, sul rilievo del superamento dei limiti di emissione sonora di cui ai, pure contestati, presupposti accertamenti ARPAC.
In proposito, il Collegio evidenzia – inter alia - che non è in discussione la sussistenza del potere del Comune, peraltro riconosciuta dalla legge n. 447 del 1995, di adottare, per determinate aree della città, misure atte a garantire la qualità della vita, il riposo delle persone residenti e le comuni regole della vita civile, e tutelare così la sicurezza urbana, quanto piuttosto quale possa essere la natura, la forma e la tipologia delle disposizioni che prevedano le limitazioni che a tali fini possono essere imposte agli orari di esercizio delle attività ludico-sportive, come nel caso di specie.

TAR CAMPANIA, Salerno, 04.08.2017, n. 1288

La società ricorrente contestava la legittimità del provvedimento emanato dal Dirigente del Settore polizia locale del Comune di Mercato San Severino che aveva disposto l'immediata sospensione delle attività (gestione di impianto sportivo) dalle ore 22, sul rilievo del superamento dei limiti di emissione sonora di cui ai, pure contestati, presupposti accertamenti ARPAC.
Il giudicante ricostruisce il provvedimento extra ordinem attributo al Sindaco dall’art. 9 legge 447/1995 inquadrandolo tra le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 54 d.lgs. n. 267/2000, come modificato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nei limiti e secondo i principi desumibili dalla sentenza della Corte costituzionale, n. 115 del 2011, di cui quella di cui il citato art. 9 costituisce species.

TRGA Trento, 16.08.2017, n. 255

La ricorrente impugnava l’ordinanza del Sindaco del Comune di Volano n. 66 del 19
dicembre 2016, che aveva disposto "l'allontanamento di gatti e del cane presente nell'alloggio…, mediante sistemazione degli stessi presso il parco canile/gattile di Rovereto", nonché "un intervento di sanificazione radicale dei locali (appartamento e parti comuni), nonché di imbiancatura con materiali specifici in modo da eliminare gli odori impregnanti". Tale provvedimento era stato adottato al dichiarato fine di "intervenire sia al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica, che le condizioni degli animali” detenuti dalla ricorrente.

TRGA Trento, 16.08.2017, n. 255

Nel respingere la censura di violazione delle norme sul procedimento, il TRGA sottolinea la decisiva rilevanza della circostanza che l'Amministrazione abbia ampiamente dimostrato in giudizio come la partecipazione della ricorrente al procedimento non avrebbe comunque potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale, stante l'acclarata esigenza di "intervenire sia al fine di tutelare l'igiene e la sanità pubblica, che le condizioni degli animali detenuti dalla signora". Pertanto, - alla luce della disposizione dell'art. 2-octies, comma 2, seconda parte, della legge n. 241/1990, secondo la quale "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato" - la ricorrente non aveva motivo di dolersi del fatto che non sarebbe stata posta in condizione di partecipare al procedimento.

TAR LOMBARDIA, Milano, 28.08.2017, n. 1773

L'onere di motivazione in ordine alla celerità che giustifica la contrazione delle garanzie partecipative non viene meno per intere categorie di provvedimenti (come, ad esempio, le ordinanze contingibili e urgenti), dovendo essere valutata caso per caso. Detto altrimenti, l'urgenza che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241 del 1990, consente di derogare all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, deve essere intesa come "urgenza qualificata", legata alle caratteristiche specifiche del caso concreto, che deve essere debitamente esplicitata in motivazione (cfr., in tal senso, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 09.02.2001, n. 580, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 03.02.2015, n. 692, T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 15.11.2011, n. 1376, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 26.02.2010, n. 474, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 25.02.2009, n. 1083; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. III, 27.12.2007, n. 4107; T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 31.10.2007, n. 1901; T.A.R. Marche, 25.01.2002, n. 97; T.A.R. Toscana, Sez. II, 14.02.2000, n. 168).

TAR CAMPANIA, Napoli, 8.09.2017, n. 4324

L'Azienda sanitaria ricorrente aveva impugnato l'ordinanza contingibile ed urgente con la quale il Sindaco del Comune di Benevento le intimava di provvedere, previa presentazione del Piano di Lavoro, alla rimozione e al corretto smaltimento di tutto l'amianto interessante le strutture del complesso ospedaliero, con successiva trasmissione della documentazione attestante gli interventi eseguiti, il corretto smaltimento del predetto materiale nonché il certificato di restituzione all'esercizio ordinario del presidio.
Il Collegio ritiene fondate le censure relative all’assenza dei presupposti legittimanti l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento.

TRIB. GENOVA, sez. IV, 28.07.2017

La sentenza si pronuncia sul ricorso proposto da alcune associazioni avverso l’ordinanza di tutela sanitaria emanata dal Sindaco del Comune di Alassio (SV) in data 1 luglio 2015 con la quale era stato vietato alle persone prive di fissa dimora, provenienti da paesi dell'area africana, asiatica e sud americana, se non in possesso di regolare certificato sanitario attestante la negatività da malattie infettive trasmissibili, di insediarsi anche occasionalmente nel territorio comunale, fondando il provvedimento su un asserito accertamento di un esponenziale aumento sul territorio comunale di cittadini stranieri provenienti da diversi stati africani, asiatici e sudamericani ed in considerazione del fatto che in detti paesi, sia di origine che di transito, in assenza di adeguate misure di profilassi, sono ancora presenti numerose malattie contagiose ed infettive, quali ad esempio TBC, scabbia, HIV, e una gravissima epidemia di ebola come attestato anche dall'OMS.
Era contestualmente contestata l’ordinanza di tutela sanitaria del 25 giugno 2016 con la quale il Sindaco del Comune di Carcare (SV), evidenziando la necessità di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, aveva vietato la dimora, anche occasionale, presso qualsiasi struttura di accoglienza di persone provenienti da paesi dell'area africana o asiatica, prive di regolare certificato sanitario, attestante le condizioni sanitarie e l'idoneità a soggiornare.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633