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Istituzione e disciplina di tributi propri con presupposti già coperti dall’imposizione erariale: a proposito dell’autonomia di entrata delle Regioni a statuto speciale (3/2018)

Sentenza n. 152/2018– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 11/7/2018 – Pubblicazione in G.U. 18/7/2018 n. 29

 Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 152/2018 la Corte costituzionale ha rigettato o dichiarato inammissibili due questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri e aventi ad oggetto l’art. 19, comma 1, della legge della Regione siciliana 5 dicembre 2016, n. 24 (Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) e dell’art. 23 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 (Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2017. Legge di stabilità regionale. Stralcio I). Le disposizioni impugnate disciplinano sanzioni relative all’omesso, insufficiente o tardivo pagamento della tassa automobilistica regionale, specificando altresì l’ambito di operatività del procedimento di accertamento e riscossione del medesimo tributo. Questo, già istituita come tributo erariale con gettito interamente attribuito alle Regioni (art. 23 del d.lgs. n. 504/1992), è stato poi “regionalizzato” con la legge della Regione siciliana n. 16/2015. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le disposizioni impugnate avrebbero violato gli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lettera e), e terzo, Cost., oltre agli artt. 17 e 36 dello statuto regionale siciliano.

 

In seguito all’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la giurisprudenza costituzionale ha costantemente escluso che la tassa automobilistica regionale potesse essere annoverata fra i tributi propri delle Regioni a statuto ordinario di cui agli artt. 117, quarto comma, e 119, secondo comma, Cost. (sentenze n. 451/2007 e 455/2005).

Diverso è però il discorso che dev’essere svolto relativamente alle autonomie speciali: questi, infatti, “in forza dell’autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti”, ben potrebbero “introdu[rre], nella materia in esame, un tributo proprio, sostitutivo o comunque distinto da quello di matrice erariale” (così, a proposito della Provincia autonoma di Trento, nelle sentenze n. 118/2017 e 142/2012). Nel caso della Regione siciliana, dagli artt. 36 e 17 dello statuto – oltre che dal d.P.R. n. 1074/1965, recante norme di attuazione statutaria – si evincono il potere d’integrare la disciplina dei tributi erariali, nei limiti segnati dai principi della legislazione statale relativi alla singola imposizione, e il potere d’istituire tributi propri, con una disciplina di tutti gli elementi del prelievo che deve rispettare i principi del sistema tributario italiano. In quest’ultima facoltà rientra il potere d’istituire tributi propri con riferimento a presupposti già coperti dall’imposizione erariale, ciò ch’è invece precluso alle Regioni a statuto ordinario dall’art. 7, comma 1, lettera b), n. 3 della legge n. 42/2009. Questo ha fatto il legislatore siciliano decidendo, nel 2015, di “regionalizzare” la tassa automobilistica regionale, che prima era indubbiamente un tributo derivato.

Alla luce di queste coordinate, le disposizioni impugnate devono essere sottoposte a controllo di costituzionalità facendo riferimento al limite dello “spirito” del sistema tributario dello Stato. Discendono da queste premesse la reiezione e la declaratoria d’inammissibilità delle censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri nei suoi due ricorsi.

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