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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE 2020

 

Sentenza n. 143 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito dell’8/07/2020 – Pubblicazione in G.U. 15/7/2020 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 143/2020 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili oppure rigettato, “nei sensi di cui in motivazione”, questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 25 giugno 2019, n. 30 (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 3/2015), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La legge regionale impugnata restringe l’efficacia delle misure di contenimento della spesa introdotte dalla l.reg. Calabria n. 3/2015. La difesa erariale dubita, fra l’altro, dell’idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista dall’art. 2 della l.reg. Calabria n. 30/2019 a prevenire un aumento della spesa riferita alla finanza regionale allargata. Ciò darebbe luogo a una violazione degli artt. 81, 97, primo comma, e 117, terzo comma, Cost.

Sentenza n. 133 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 06/07/2020 – Pubblicazione in G.U. 08/07/2020, n. 28

Motivo della segnalazione

Oggetto della sentenza segnalata sono questioni di costituzionalità in via principale sollevate dal Governo in ordine a una disposizione contenuta da una legge della Regione Calabria in  materia di “stabilizzazione” del personale assunto a tempo determinato come addetto stampa, per il quale tanto la legislazione statale (del 2000) quanto quella regionale, derogatoriamente rispetto a quanto previsto con riguardo ad altri settori, stabiliscono che si possa ricorrere a personale esterno all’amministrazione anche ove non sussista impossibilità oggettiva di ricorrere a personale interno.

Ordinanza n. 132 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 26/06/2020 - Pubblicazione in G.U. 01/07/2020 n. 27

Motivo della segnalazione

Nel caso che ha dato origine all’ordinanza qui segnalata, la Corte costituzionale è stata chiamata in via incidentale a giudicare sulla compatibilità con l’art. 21 Cost. e con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), nonché con la CEDU, e in particolare con il suo art. 10, quale norma interposta ai sensi dell’art. 117, comma 1, Cost. (parametri a cui una delle ordinanze di rinvio aggiunge i principi di offensività del reato, di cui all’art. 25 Cost., e quello di rieducatività della pena, di cui all’art. 27, comma 3, Cost.), della disciplina sanzionatoria in materia di diffamazione a mezzo stampa.

La decisione è interessante, in primo luogo, per l’ampia trattazione in essa contenuta dei temi relativi alla rilevanza costituzionale (e convenzionale) della libertà di manifestazione del pensiero (e, al suo interno, della libertà di stampa), di cui si sottolinea la valenza fondamentale ai fini del funzionamento di un sistema democratico e la sua bilanciabilità con altri beni di rilevanza costituzionale.

Sentenza n. 130/2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 26/06/2020 – Pubblicazione in G.U. 01/07/2020, n. 27

Motivo della segnalazione

La sentenza, emessa dalla Corte costituzionale in ordine a questioni di costituzionalità in via principale, concerne disposizioni della legge della Regione Siciliana 16 dicembre 2018, n. 24 (Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020. Disposizioni varie). Ad essere impugnate dal Governo sono diverse disposizioni della legge, attinenti a profili e materie diverse. A risultare particolarmente rilevanti, ai fini della presente segnalazione, sono le argomentazioni adoperate dalla Corte per risolvere, nel senso della dichiarazione di incostituzionalità, una questione di legittimità costituzionale che investe profili relativi alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria.

Sentenza n. 126 del 2020 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 25/06/2020 – Pubblicazione in G.U. 01/07/2020 n. 27

Motivo della segnalazione

La questione sottoposta alla Corte dal Presidente del Consiglio riguarda la presunta illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3 e dell’art. 2 della legge della Regione Toscana 28 giugno 2019, n. 38 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro per la sostituzione di personale collocato in quiescenza, del direttore generale e dei direttori. Modifiche alla l. r. 1/2009), per contrasto con gli artt. 3, 51, comma 1, 97, 117, comma 2, lett. l) e m) e comma 3 Cost.

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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