Dei presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza da parte del sindaco (2/2012)

Sent. TAR PUGLIA, Lecce, sez. II, 16.4.2012, n. 691

Deve ritenersi non illegittimo il ricorso all’istituto della ordinanza contingibile ed urgente per la proroga del contratto di appalto, già in essere ma ora scaduto, per la gestione dei rifiuti urbani, in quanto, malgrado il comune non si sia tempestivamente attivato per la indizione della gara per l’affidamento del servizio in questione, la situazione di pericolo per la salute pubblica e l’ambiente connesse alla gestione dei rifiuti, non fronteggiabile adeguatamente con le ordinarie misure, legittimava comunque il Sindaco all’esercizio dei poteri extra ordinem riconosciutigli dall’ordinamento giuridico (art. 50, d.lg. 18 agosto 2000 n. 267).

Del resto, secondo un orientamento giurisprudenziale pienamente condiviso dal Collegio, le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti prescindono dall'imputabilità all'amministrazione o a terzi ovvero a fatti naturali, delle cause che hanno generato la situazione di pericolo: pertanto, di fronte all'urgenza di provvedere, non rileva affatto chi o cosa abbia determinato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere (Consiglio di Stato, sez. V, del 9 novembre 1998, n. 1585; Tar Campania Napoli, sez. I, 27 marzo 2000, n. 813).

L’ordinanza impugnata deve ritenersi, invece, illegittima nella parte in cui il sindaco ha ordinato all’appaltatore ricorrente la prosecuzione del servizio di gestione dei rifiuti, mantenendo invariato il corrispettivo economico fissato col precedente contratto (risalente al 4 dicembre 2003).

Il principio generale secondo il quale in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti deve essere arrecato al privato destinatario dell'ordinanza il minor sacrificio possibile, comporta l’obbligo di non imporre, attraverso il ricorso ai poteri extra ordinem, corrispettivi ancorati a valori risalenti nel tempo e non preceduti dalla previa verifica della loro idoneità a remunerare con carattere di effettività il servizio reso.

Secondo un condivisibile e consolidato orientamento giurisprudenziale, il provvedimento contingibile ed urgente non può giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall'amministrazione al privato, dovendo all’obbligo di proseguire nell'espletamento del servizio essere connessa la corresponsione di un giusto compenso per il destinatario del provvedimento. L’imposizione di una prestazione ad un prezzo non più corrispondente ai prezzi di mercato determinerebbe, infatti, un ingiustificato sacrificio dell'iniziativa economica privata a beneficio della p.a., con violazione dei principi desumibili dall'art. 41 Cost. (Consiglio di Stato, sez. V, 2 dicembre 2002, n. 6624).

Fascicolo n. 3/2023

L’autodichia degli organi costituzionali

Giappichelli

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