O.P.G.R. Campania 6 marzo 2020 n. 7 - Sospensione temporanea delle attività delle discoteche e di altri luoghi di ritrovo sul territorio regionale

Titolo completo: "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 50 del TUEL - Sospensione temporanea delle attività delle discoteche e di altri luoghi di ritrovo sul territorio regionale"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 20 del 06/03/2020

  • La presente ordinanza stabilisce la sospensione delle attività delle discoteche e di altri luoghi di svago in cui non possa essere rispettata la prevista distanza di sicurezza interpersonale

Parole di interesse: misure di contenimento e gestione.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45 , che, all'art. 1 dispone che "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

PRESO ATTO che l'art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce, al comma 1, che "1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori o'neri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su propo sta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale" e al comma 2 dispone che " Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18-' agosto 2000, n. 267'';

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il successivo DPCM 4 marzo 2020, con il quale sono state adottate ulteriori Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, tra le quali:

- sospensione delle manifestazioni , eventi e spettacoli di ·qualsiasi natura, ivi inclusi quellì cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) al medesimo DPCM;

- limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del decreto e fino al 15 marzo 2020, sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed u·rgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale'';

VISTO l'art. 50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell 'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d 'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali" ;

 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "l. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali" ;

 

RITENUTO

- che, tenuto conto dell'aggravarsi della situazione di contagiò a livello nazionale e regionale, si rende necessaria l'adozione di ogni urgente misura volta a contenere e prevenire il rischio di contagio e di diffusione del virus, risultando integrate le condizioni di eccezionalità ed urgente· necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dell'art.32 , comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art.117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art.SO TUEL;

- che, considerata la ratio sottesa alle prescrizioni del DPCM 4 marzo 2020, sopra richiamate, e al fine di realizzare un'efficace azione di contenimento e di prevenzione dei contagi risulta indispensabile disporre la sospensione delle attività:

  1. delle discoteche;
  2. di ogni altro luogo di svago o divertimento la cui frequentazione , per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) al medesimo DPCM;

ORDINA

 la sospensione immediata e fino al 15 marzo 2020, su tutto il territorio regionale, delle attività: (misure di contenimento e gestione)

  1. delle discoteche;
  2. di ogni altro luogo di svago o divertimento la cui frequentazione, per le modalità di ritrovo, comporti assembramento degli utenti e comunque non consenta che il servizio sia espletato per i soli posti a sedere e con il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d) al DPCM 4 marzo

La presente ordinanza viene notificata ai Sindaci, ai Prefetti, alle Questure perchè dispongano le verifiche e i controlli di rispettiva competenza in ordine all'osservanza delle presenti disposizioni e trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione Campania.

Osservatorio sulle fonti

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