O.P.G.R. Campania 15 marzo 2020, n. 17 - Disposizioni relative al Comune di Ariano Arpino (AV)

Titolo completo "Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 17 del 15 marzo 2020 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Disposizioni relative al Comune di Ariano Arpino (AV"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 39 del 15/03/2020)

  • La presente ordinanza stabilisce il divieto di uscita da e di entrata in uno specifico comune, salvo puntuali eccezioni, richiamando le sanzioni penali previste per la violazione delle prescrizioni introdotte.

Parole di interesse: limitazione libertà di circolazione; misure di contenimento e gestione; sanzioni; uffici pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 che, all’art.1, dispone:

- al comma 1 che “Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni e nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti con le modalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica”;

- al comma 2 che, “tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:

  1. a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area”;

VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art.3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all’art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “ 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

PRESO ATTO

- che, alla data del 14 marzo 2020, è stato comunicato dai competenti uffici del Dipartimento di prevenzione della ASL di Avellino che, nell’area Irpina, risultavano allo stato contagiati n.19 cittadini, dei quali 12 residenti nel Comune di Ariano Irpino (AV);

- che, con nota prot.18206 del 14.3.2020, il Prefetto di Avellino, nel rappresentare la situazione dei contagi nel territorio di competenza e, in particolare, nel Comune di Ariano Irpino, ha comunicato che il Commissario straordinario del detto Comune ha già adottato misure di prevenzione e contenimento dei rischi di contagio disponendo, in particolare, la chiusura delle scuole e la riduzione dei servizi di trasporto oltre il 50% e che la stessa prefettura ha invitato la DG della ASL competente ad ampliare lo spettro delle possibili ipotesi di contagio, la cui genesi primaria risulta connessa allo svolgimento di una festa;

- con report del 15 marzo 2020 all’Unità di crisi regionale, l’ASL competente ha rappresentato altresì che, alla data odierna, la situazione si è ulteriormente aggravata, in quanto:

  1. i contagiati nella provincia risultano aumentati a n. 37, di cui 21 nel solo territorio di Ariano Irpino;

  2. si è altresì verificato il primo caso di decesso in Irpinia

  3. il dato relativo ai soggetti rientrati dalle ex zone rosse ammonta a 370 persone e i contatti diretti ai soggetti contagiati, ad oggi ammontante a n. 125 soggetti, costituisce “dato suscettibile di considerevole aumento”, alla luce delle inchieste epidemiologiche in atto;

CONSIDERATO che la situazione che vede coinvolti i cittadini del Comune di Ariano Irpino risulta di particolare gravità, tenuto conto del numero dei contagiati e dell’alto rischio di ulteriore e progressivo incremento, in considerazione delle modalità con cui si è sviluppato il primo contagio- avvenuto in circostanze che hanno coinvolto un elevatissimo numero di persone (oltre duecento) - e degli ulteriori contagi, che rischiano di determinare un grave ampliamento dei focolai di infezione;

RITENUTO

- che la descritta situazione impone di adottare misure di estrema urgenza, aggiuntive rispetto a quelle vigenti, volte ad evitare il più possibile episodi ed occasioni di contagio, tenuto conto delle gravissime ed irreparabili conseguenze collegate all’eventuale ulteriore incremento delle positività al virus e del concreto rischio di paralisi dell’assistenza agli ammalati per insufficienza di strutture e strumentazioni, idonee, allo stato, a fronteggiare un aggravio dell’emergenza già in essere, stante la crescita esponenziale della curva di contagio, scientificamente attestata con riferimento ai territori nei quali i focolai si sono registrati antecedentemente;

- che è in corso di realizzazione il Piano degli interventi urgenti per l’incremento dei posti letto di terapia intensiva e sub-intensiva nelle strutture sanitarie campane e pertanto, nelle more della attuazione degli interventi ivi previsti, risulta indispensabile l’adozione di ulteriori misure volte a garantire la sicurezza per i cittadini che circolano per motivi strettamente necessari e della collettività in generale;

CONSIDERATO

che nel contesto descritto, eventuali spostamenti in ingresso ed in uscita dal territorio del Comune di Ariano Irpino, peraltro destinati ad incrementarsi a partire dalla giornata del 16 marzo 2020, anche per la ripresa delle attività lavorative, esporrebbero la popolazione al concreto gravissimo rischio di incremento esponenziale della diffusione del virus;

che, pertanto, ricorrono le condizioni di estrema necessità ed urgenza per l’adozione di misure volte ad impedire gli spostamenti da e per il territorio del Comune di Ariano Irpino;

RILEVATO che l’art.3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento ) decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 stabilisce che “ 1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonche' i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale. 2. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessita' ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le misure adottate ai sensi del presente comma perdono efficacia se non sono comunicate al Ministro della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione”;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e delle norme tutte ivi richiamate emana la seguente

 

ORDINANZA

 

  1. Ferme restando le misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, a decorrere dal giorno 15 marzo 2020 e fino al 31 marzo 2020, con riferimento al Comune di Ariano Irpino (AV), sono adottate le seguenti, ulteriori misure: (misure di contenimento e gestione)
    a) divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; (limitazione libertà di circolazione)
    b) divieto di accesso nel territorio comunale;
    c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. (uffici pubblici)

  1. È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza alle attività relative all'emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale.

  1. È comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito, ai sensi dell’art. 650 del codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro. (sanzioni)

La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

La presente ordinanza è altresì notificata al Commissario straordinario del Comune di Ariano Irpino e ai Prefetti della Regione ed e’ trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

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