O.P.G.R. Campania 25 marzo 2020, n. 24 - Ordinanza n.14 del 12 marzo 2020- Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Proroga dell’efficacia.

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. – Ordinanza n.14 del 12 marzo 2020- Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Proroga dell’efficacia."

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 53 del 25/03/2020

  • La presente ordinanza proroga una precedente ordinanza in materia di trasporto pubblico locale, che introduceva misure di contrasto dell’emergenza.

Parole di interesse: Regione; Campania; ordinanza Presidente Regione; 25 marzo 2020; misure di contenimento e gestione; trasporto.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, all'arti dispone che "1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica" e al comma 2 individua le misure che, tra le altre, possono essere adottate;

PRESO ATTO che l'art. 3 del menzionato decreto-legge (Attuazione delle misure di contenimento) stabilisce, al comma 1, che "1. Le misure di cui agli articoli 1 e 2 sono adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni competenti, nel caso in cui riguardino esclusivamente una sola regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni, nel caso in cui riguardino il territorio nazionale" e al comma 2 dispone che " Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; VISTO il DPCM 1 marzo 2020, con il quale sono state adottate, ai sensi dell'art. 3 del menzionato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, misure urgenti di contenimento del contagio nelle regioni e nelle province di cui agli allegati 2 e 3, misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, con contestuale cessazione dei provvedimenti, anche contingibili ed urgenti adottati anteriormente allo stesso DPCM 1 marzo 2020 ;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che, all’art.1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale), comma 1, preso atto dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale dispone che “1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e fino al 25 marzo 2020, con salvezza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, ove non incompatibili;

CONSIDERATO

- che, secondo quanto previsto dall’art.1, n.5) del citato DPCM 11 marzo 2020, “ il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio  erogato  dalle  Aziende  del  Trasporto pubblico locale,  anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi  in  relazione  agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla  base  delle  effettive  esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo,  sulla  base  delle effettive esigenze e al  solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali”;

 - che, al fine di prevenire e contenere il rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale, con ordinanza n.14 del 12 marzo 2020, in coerenza con la citata disposizione del DPCM 11 marzo 2020, sono state disposte misure urgenti di riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare i soli servizi essenziali, evitando mobilità ingiustificata, a tutela sia degli addetti che degli utenti;

- che la citata ordinanza n.14 del 12 marzo 2020 ha efficacia fino alla data odierna;

- che la situazione sussistente ad oggi sul territorio regionale, quale rappresentata dai report ufficiali dell’Unità di Crisi regionale,  registra un  numero di contagi, alla data del 24 marzo  2020,  pari ad   oltre n.1194 unità;

- che gli studi epidemiologici pervenuti dall’Unita di Crisi dimostrano la sussistenza di un trend di crescita lineare dei pazienti positivi e segnalano che si rende necessario protrarre le misure adottate, al fine di minimizzare la possibilità di ulteriori, probabili, spread diffusivi del virus;

- che ricorrono, pertanto, le condizioni di estrema necessità ed urgenza  che  impongono  di  assicurare, sul territorio regionale, la persistenza delle misure di prevenzione e contenimento del rischio adottate con la menzionata ordinanza n.14/2020, tenuto peraltro conto delle misure che, anche a livello statale, hanno disposto limitazioni a plurime attività cui sono ordinariamente collegate esigenze di mobilità;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ";

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 che, all’art.5, comma 4 sancisce che “Resta salvo il potere di ordinanza delle regioni, di cui all’art.3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6”;

considerata l’estrema necessità ed urgenza di contenere il rischio di ulteriore contagio, emana la seguente

ORDINANZA (misure di contenimento e gestione)

  1. L’efficacia dell’ordinanza n. 14 del 12 marzo 2020 (“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- . Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art.50 del TUEL. – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”) è prorogata fino al 14 aprile 2020. (trasporto)

La presente ordinanza è notificata ai Sindaci e ai Prefetti ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della Salute.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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