O.P.G.R. Campania 22 maggio 2020, n. 50 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni ai sensi dell’art. 1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

Titolo completo "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni ai sensi dell’art.1, comma 16 decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33"

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania numero 112 del 22/05/2020.

  • La presente ordinanza detta previsioni in materia di attività di balneazione, di apertura e funzionamento di alcuni zoo ubicati nel territorio regionale, nonché di attività di noleggi di biciclette, scooter e altri mezzi di trasporto. All’ordinanza sono allegati tre protocolli relativi allo svolgimento delle attività oggetto dell’ordinanza.

Parole di interesse: balneazione; attività commerciali; noleggio; zoo.

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione CAMPANIA;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33;

VISTO, in particolare, l’art.1, del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica. 2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. (omissis) … 14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16. 15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della  situazione  epidemiologica  sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n.19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, puo' introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2”;

VISTO l’art. 2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n.33 del 2020, a mente del quale “1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del  presente  decreto,  sono  punite  con  la  sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.  2. Per l'accertamento delle violazioni  e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o  dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato   dalla    corrispondente    sanzione    accessoria definitivamente irrogata, in sede  di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima. 3. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020 e, in particolare, l’art.2, comma 11, a mente del quale “Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori  e,  in relazione a tale andamento, le  condizioni  di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati  del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un  aggravamento  del  rischio sanitario, individuato secondo i principi  per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10  e  secondo  i  criteri stabiliti dal  Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il  Presidente  della  Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attivita' produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all’art.1, comma 16 del decreto legge n.33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/P.A. interessata, secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 11 del DPCM 26/4/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di ima situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione aggiornata del rischio per ciascuna Regione/P.A. deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia, che coinvolgerà le Regioni/PP.AA. e l’Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-CoV-2 nelle Regioni/PP.AA.(omissis)”;

VISTO il Report di Monitoraggio Fase 2- Report settimanale Report 0: situazione alla fine del lockdown Sintesi nazionale- Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla settimana Sorveglianza integrata COVID-19. Dati relativi alla settimana 4-10 Maggio 2020 (aggiornati al 16 maggio 2020 h10:00), elaborato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Cabina di Regia, ai sensi del citato DM Salute 30 aprile 2020, che attesta, con riferimento alla Regione Campania, una valutazione della stessa con rischio di contagio basso;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’allegato 17 al DPCM 17 maggio 2020, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, nonché i Documenti- Protocolli di sicurezza anti diffusione SARS-CoV-2allegati all’Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020;

 CONSIDERATO

 - che la situazione epidemiologica in atto nella regione, come registrata quotidianamente dall’Unità di Crisi regionale di concerto con i Dipartimenti di prevenzione delle AASSSLL della Campania evidenzia, allo stato e da circa tre settimane, una curva media dei contagi orientata al ribasso;

- che, sul piano della dotazione sanitaria, risultano ad oggi in gran parte realizzate le misure previste dal Piano degli interventi urgenti volto ad assicurare un numero adeguato dei posti letto in terapia intensiva e sub-intensiva sul territorio regionale, al fine di fronteggiare in sicurezza l’eventuale insorgenza di nuovi focolai di infezione;

PRESO ATTO

- che,  con  riferimento  alle attività  degli  stabilimenti  balneari,  di  cui  alla lettera  mm)  del D.P.C.M. del 17.5.2020, l’Unità di Crisi ha elaborato all’esito di incontri con le categorie regionali interessate e con il supporto dei Dipartimenti di prevenzione delle AASSL, sulla base dei criteri e delle prescrizioni di cui alla lett. mm) del citato art. 1 e dell’Allegato 10 al D.P.C.M., e trasmesso in data odierna, apposito Documento, recante Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 per attività ricreative di balneazione e in spiaggia allegato sub 1 al presente provvedimento, per l’esercizio in sicurezza delle indicate attività e per la fruizione in sicurezza delle spiagge di libero accesso ed ha espresso avviso favorevole alla riapertura delle dette attività e alla fruizione delle spiagge di libero accesso, purchè svolte nella puntuale osservanza delle richiamate prescrizioni, a tutela della salute pubblica;

- con riferimento alle attività commerciali di noleggio di biciclette, scooter, risciò, ciclo- carrozzelle, monopattini elettrici, sedway e simili, l’Unità di Crisi regionale con nota di data odierna ha espresso parere favorevole alla ripresa delle attività, purchè nel rispetto delle Linee guida vigenti per l’esercizio delle attività commerciali di vendita al dettaglio, per quanto compatibili, nonché delle specifiche misure indicate nel Protocollo di sicurezza redatto a cura dell’Unità di Crisi, allegato sub 2 al presente provvedimento; (noleggio)

- la medesima Unità di Crisi regionale, con nota di data odierna, allegata sub 3 al presente provvedimento, ha altresì rappresentato di aver “sentito i rappresentanti dello Zoo di Napoli e dello Zoo delle Maitine (Pesco Sannita – BN) che hanno illustrato le proposte di misure di contrasto e contenimento della diffusione del Covid-19, a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e visitatori.Al riguardo, l’Unità di Crisi ritiene che le specifiche attività degli zoo, su aree vaste e prevalentemente all’aperto – in relazione all’andamento epidemiologico ed all’ultimo report degli indicatori di sorveglianza del Ministero della Salute che collocano la Campania nel rischio basso da Covid-19 - possono essere avviate da subito, fatto salvo il tempo necessario all’eventuale adeguamento dei protocolli aziendali, già prescritti dalla normativa vigente, alle seguenti linee di indirizzo (omissis)”; (zoo)

CONSIDERATO

- che, sentita sul punto, l’Unità di Crisi regionale ha altresi’ espresso parere favorevole alla revoca del divieto, sancito con Ordinanza n.48 cit., di raggiungere le isole con mezzi privati da diporto, limitatamente alla mobilità infraregionale, relativa ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio regionale nonché parere favorevole all’uso di natanti, da parte dei soggetti sopra indicati, anche ove non appartenenti al nucleo familiare convivente, ma con utilizzo dei posti in tal caso ridotto del 25% rispetto al massimo consentito dal libretto di navigazione, al fine di consentire un adeguato distanziamento;

- che occorre, altresì, chiarire che, con riferimento a tutti gli esercizi commerciali, anche ambulanti, sussiste l’obbligo di osservanza delle misure generali di cui all’allegato n.2 all’Ordinanza n.48 cit., per quanto compatibili e, con riferimento agli esercizi ambulanti di ristorazione (gelaterie, paninoteche, street food) con obbligo di osservanza delle misure generali disposte con riferimento alle attività di ristorazione e bar, nel documento allegato n. 3 all’Ordinanza n.48 cit., pubblicata sul BURC di pari data, per quanto compatibili;

- che, alla luce del quadro epidemiologico attuale, sulla scorta dell’istruttoria svolta dall’Unità di crisi regionale, anche sulla base delle risultanze del menzionato Report del Ministero della salute, in attuazione dei principi di gradualità ed adeguatezza, risulta, allo stato, consentito prevedere la riapertura delle attività sopra indicate, sino ad oggi inibite nelle more della individuazione di misure precauzionali idonee ad assicurare l’esercizio in sicurezza delle stesse, declinate secondo le specifiche esigenze e caratteristiche della realtà regionale e/o dell’ulteriore miglioramento della situazione epidemiologica;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale ’’;

VISTO l’art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale “5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all’art.117 (Interventi d'urgenza),sancisce che “1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 16 del decreto-legge n.33 del 2020, emana la seguente

ORDINANZA

  1. A decorrere dal 23 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, su tutto il territorio regionale:

1.1. è consentita la riapertura delle attività degli stabilimenti balneari, con obbligo di rigoroso rispetto del Protocollo di sicurezza allegato sub 1 al presente provvedimento; (balneazione)

1.2. con decorrenza dall’adozione di specifici Piani comunali, da adottarsi nel rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo Spiagge libere del medesimo Protocollo di sicurezza allegato sub 1 al presente provvedimento, è consentita altresì la fruizione delle spiagge a libero accesso, alle condizioni e modalità previste nei Piani medesimi;

1.3. è consentita la riapertura delle attività commerciali di noleggio di biciclette, scooter, risciò, ciclo- carrozzelle, monopattini elettrici, sedway e simili, nel rigoroso rispetto delle misure generali previste dal Documento allegato sub 2 all’Ordinanza n.48 del 17 maggio 2020, pubblicata sul BURC n.107 di pari data, riferite alle attività commerciali di vendita al dettaglio, in quanto compatibili, nonché alle misure di cui al Protocollo di sicurezza allegato sub 2 al presente provvedimento; (noleggio; attività commerciali)

1.4. è consentita l’attività di nautica da diporto su mezzi privati, anche da parte di soggetti non appartenenti al nucleo familiare convivente e residenti o domiciliati nella regione Campania, con utilizzo dei posti ridotto in tale caso del 25% rispetto al massimo consentito dal libretto di navigazione, al fine di assicurare un adeguato distanziamento a bordo;

1.5. a modifica di quanto disposto al punto 4.1 dell’ Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020, è consentito lo sbarco sulle isole con mezzi privati da diporto, limitatamente alla mobilità infraregionale, relativa ai cittadini residenti o domiciliati nel territorio regionale.

  1. A decorrere dal 25 maggio 2020, è consentito l’esercizio degli Zoo regionali (Zoo di Napoli e Zoo delle Maitine), a condizione del rispetto dei Protocolli, da trasmettersi da parte degli esercenti interessati ai Comuni e ai Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL competenti e all’Unità di Crisi, recanti le misure precauzionali redatte nel rispetto dei documenti già esaminati dall’Unità di Crisi regionale, integrati con le ulteriori prescrizioni di cui alla nota dell’Unità di crisi del 22 maggio 2020, allegata sub 3 al presente provvedimento. Dalla data di trasmissione dei Protocolli, l’espletamento dell’attività è consentito nel rispetto di quanto previsto ivi previsto, fatto salvo ogni successivo controllo sulla relativa osservanza. (zoo)

3. Per quanto non previsto nel presente provvedimento, restano confermate le disposizioni di cui all’ Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020, pubblicata sul BURC n.107 di pari data. È del pari confermata l’Ordinanza n.49 del 20 maggio 2020, pubblicata sul BURC n.111 di pari data.

  1. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 2 del decreto legge n.33 del 16 maggio 2020, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attivita' di impresa, si applica altresi' la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

  1. La presente ordinanza è comunicata, ai sensi dell’art.1 , comma 16 decreto -legge 16 maggio 2020, 33 al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, ai Comuni, alle Prefetture, alle AASSLL, alle Capitanerie di Porto, alle Camere di Commercio ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

 
   

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