Emilia-Romagna - Atti del Presidente della Giunta

O.P.G.R. Emilia-R. 25 marzo 2020, n. 49 -Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020

Titolo completo: "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020"
Pubblicata nel BUR n. 90 del 26 marzo 2020

  • Il presente atto dispone misure particolari nell’ambito del trasporto regionale e locale.

Parole di interesse: trasporto.

 Regione Emilia-Romagna

Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 25 marzo 2020, n. 49

Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19.
Disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 Del 14 marzo 2020

IL PRESIDENTE

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
Vista l’ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”;
Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 “Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna”, in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza contingibile e urgente n. 1, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/2/2020;Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”;
Richiamati i propri decreti:
-n. 16 del 24 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente n. 1 del Ministero della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019””;
-n.17 del 25 febbraio 2020 “Chiarimenti applicativi in merito all'Ordinanza contingibile e urgente 23 febbraio 2020 n. 1”;
-n. 25 del 28 febbraio 2020 “Costituzione Unità di crisi regionale COVID-19” con cui, per garantire una risposta coordinata ed unitaria del sistema regionale all’emergenza sanitaria in atto, è stata formalmente istituita una Unità di crisi che opera in costante contatto con il Comitato operativo nazionale;
-n. 29 dell’8 marzo 2020, n. 31 del 9 marzo 2020, n. 32 del 10 marzo 2020, n. 35 del 14 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;
-n. 34 del 12 marzo 2020 “ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 PUNTO 5 DEL DPCM 11 MARZO 2020 IN TEMA DI PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO EROGATO DALLE AZIENDE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN RIFERIMENTO ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME
DA COVID-19”;
- n. 35 del 14 marzo 2020” “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;
-n. 36 del 15 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMUNE DI MEDICINA”;
-n. 39 del 16 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. MODIFICHE ALLE PROPRIE PRECEDENTI ORDINANZE APPROVATE CON DECRETO N. 34 DEL 12 MARZO 2020 E N. 36 DEL 15 MARZO 2020”;
-n. 41 del 18 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. CONTRASTO ALLE FORME DI ASSEMBRAMENTO DI PERSONE”;
-n. 43 del 20 marzo 2020 “ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, E DELL'ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 N. 833. DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI A SEGUITO DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”;
-n. 44 del 20 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19. DISPOSIZIONI RELATIVE AL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI RIMINI”;
-n. 45 del 21 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;
-n. 47 del 23 marzo 2020 “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19”;
Considerato il carattere diffusivo dell'epidemia e del considerevole numero dei casi e dei decessi notificati all’Organizzazione Mondiale della Sanità;
Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID-19;
Considerata la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità;
Ritenuto opportuno provvedere all’adozione di una nuova ordinanza regionale in materia di trasporto pubblico, tutelando la salute degli utenti e dei lavoratori ed evitando la necessità di iniziative ancor più drastiche;
Ritenuto altresì opportuno prorogare sino al 3 aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020, ad eccezione di quelle incompatibili o superate da Ordinanze regionali successive;
Visto l’articolo 117, comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d’urgenza in materia sanitaria;
Visto l’articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;
Visto l’art. 5 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 che dispone quanto segue:
“4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.”
Dato atto dei pareri allegati

ORDINA (trasporto)

1. A decorrere dal 26 marzo 2020 e fino al 29 marzo 2020 la programmazione del servizio ferroviario regionale non subirà variazioni rispetto a quanto definito dall’ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020. A decorrere dal 30 marzo 2020 sarà oggetto di riprogrammazione con ulteriori riduzioni rispetto a quanto definito dall’ordinanza medesima, secondo un programma proposto dall’operatore ferroviario e condiviso con la Regione, che garantisca di massima il servizio nel medesimo arco temporale giornaliero, possa soddisfare le esigenze di spostamento dei lavoratori negli orari di maggior afflusso e l’accessibilità ai turnisti e a coloro che operano in attività ritenute essenziali dalle disposizioni vigenti.
2. La programmazione prevederà un servizio con cadenza almeno bioraria ad eccezione della fascia mattutina dalle 9.00 alle 12.00 nella quale il servizio sarà sospeso per garantire le operazioni di manutenzione della linea, tutelando le condizioni di salubrità e sicurezza per i lavoratori dei gestori dell’infrastruttura. Al contempo, la programmazione renderà possibile garantire la continuità dell’esercizio e l’operatività degli impianti, tutelando la salute dei lavoratori ed evitando la necessità di iniziative ancor più drastiche. Allo scopo di garantire adeguati livelli di servizio proporzionati alla domanda e alle necessità di accessibilità, durante il periodo di attuazione il servizio verrà costantemente monitorato. La comunicazione della programmazione del servizio sarà effettuata a cura del gestore del servizio o delle infrastrutture in base alle rispettive competenze, che daranno la massima informazione possibile attraverso i propri canali.
3. A decorrere dal 26 marzo 2020 nell’ambito della rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico su autobus:
- sono confermate le disposizioni previste nell’Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020;
- per i territori di Piacenza e di Rimini è confermato quanto già previsto al punto 18 dell’Ordinanza n. 48 del 24 marzo 2020:
“È disposta la riprogrammazione temporanea del servizio di trasporto pubblico locale con eventuale soppressione delle corse o rimodulazione degli orari da parte delle Agenzie locali per la mobilità di Rimini e Piacenza in accordo con i rispettivi operatori di trasporto, garantendo i livelli essenziali di mobilità pubblica e limitatamente ai rispettivi territori provinciali”;
-sono confermate le modalità di accesso ai mezzi, già previste nell’Ordinanza n. 34 del 12 marzo 2020. In particolare, i servizi di trasporto pubblico dovranno essere erogati con mezzi idonei a consentire la salita dalla porta posteriore e a garantire a bordo la distanza di sicurezza. Nel caso i mezzi impiegati non lo consentano (ad es. per servizi a chiamata), occorre ove possibile procedere con la sostituzione di mezzo idoneo o, in assenza di alternativa, è consentita la soppressione del servizio, fermo restando l’autonomia decisionale delle competenti Agenzie locali per la mobilità;
- le Agenzie locali per la mobilità e le Società di trasporto sono tenute in ogni caso ad adeguare il servizio alle disposizioni relative alle ulteriori restrizioni previste a livello locale dalle competenti autorità;
-La comunicazione della programmazione dei servizi sarà effettuata a cura del gestore del servizio in base alle rispettive competenze, che darà la massima informazione possibile attraverso i propri canali.
4. Per quanto riguarda il trasporto pubblico non di linea come il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente, si conferma quanto definito dall’Ordinanza n. 39 del 16 marzo 2020, ovvero si raccomanda agli Enti Locali, ciascuno per la propria area di competenza, di rimodulare l’offerta di servizio, sentite anche le organizzazioni di categoria, prevedendo riduzioni dello stesso sulla base delle effettive esigenze finalizzate, in tutti i casi, a garantire i servizi minimi essenziali.
5. I servizi effettuati mediante taxi e noleggio con conducente che sono svolti con modalità atte a garantire la prevenzione del contagio degli operatori e degli utenti, possono essere utilizzati anche per la consegna a domicilio di beni di prima necessità. In questo caso, il servizio comprende il ricevimento dei beni presso il distributore / venditore, il carico e il trasporto sulla vettura e il recapito dei beni in prossimità dell’accesso pedonale/carraio del domicilio del richiedente il servizio. I Comuni, nell’ambito della propria competenza, possono definire le modalità operative e le tariffe di accesso del servizio ovvero estendere le modalità operative e le tariffe applicate al trasporto delle persone anche alla modalità di trasporto qui autorizzata.
6. Di confermare le disposizioni contenute nell’Ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020, ad eccezione di quelle incompatibili o superate dalle successive Ordinanze regionali in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19, prorogandone l’efficacia sino al 3 aprile 2020.
7. Le disposizioni della presente Ordinanza sono efficaci dal 26 marzo 2020 al 3 aprile 2020.
8. La presente ordinanza è comunicata al Ministro della Salute, ai sensi dell’art.3, comma 2 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
9. La presente ordinanza è altresì notificata ai Sindaci e ai Prefetti della Regione ed è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente
Stefano Bonaccini

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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