Piemonte - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Piemonte 20 marzo 2020, n. 4-1141 - Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori

Titolo completo "Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione Covid-19"
Pubblicata nel BUR n. 13 suppl. ord. n. 3 del 26 marzo 2020

  • Il presente atto reca indicazioni circa la possibilità di sostituire il personale assente nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Parole di interesse: assistenza; personale; sanità

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2020, n. 4-1141 Indicazioni inerenti la sostituzione del personale nelle strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in contesto emergenziale da diffusione covid-19.

A relazione dell'Assessore Caucino

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;

visto il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

visto il Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante: “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

vista la Deliberazione n. 21-1132 del 13.03.20 con la quale la Giunta Regionale ha approvato indicazioni di dettaglio per i servizi sociali durante l’emergenza del virus COVID-19, valide per il medesimo periodo di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro della Salute del 09 marzo 2020, per tutto il territorio della Regione Piemonte.

Rilevato che la Deliberazione suddetta rinviava a successive deliberazioni gli eventuali ulteriori indirizzi per garantire la completa operatività di tutti i servizi residenziali, qualora, a causa di possibili conseguenze dovute al COVID-19, si verificassero emergenze relative all’assenza di personale.

Preso atto che l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia, nonché l’incremento dei casi sia sul territorio nazionale che su quello regionale ha anche determinato notevole difficoltà di reperimento delle qualifiche professionali di ambito socio-sanitario, rendendo difficile il mantenimento dei necessari standard gestionali dei servizi nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, quali residenzialità anziani, disabilità, minori, così come evidenziato dai gestori delle strutture con diverse note inviate agli uffici regionali.

Valutata l’esigenza, pertanto, di intervenire a precisare delle indicazioni di carattere straordinario inerenti la sostituzione del personale, finalizzate a fronteggiare l’emergenza che si sta determinando, affinché le strutture territoriali pubbliche e private che erogano prestazioni sociosanitarie e socio-assistenziali in regime residenziale e semiresidenziali proseguano la loro attività, nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento del rischio, garantendo ai pazienti la continuità dell’assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dal DPCM 4 marzo 2020. Ritenuto, per le motivazioni suesposte, di stabilire che nel caso in cui le strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori debbano procedere alla sostituzione di personale assente a vario titolo o dimesso, in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore, temporaneamente e fino a nuove disposizioni, è consentito quanto segue.

  1. Nelle RSA, è consentito convertire una parte del monteore di assistenza tutelare in monteore assegnato al servizio infermieristico.
  2. Nelle tipologie strutturali ove è previsto un monteore assegnato alla figura dell’educatore professionale, è consentito assegnarne una parte a candidati in possesso di una laurea triennale in Servizio sociale (classe L-39), laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87), laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51).
  3. In qualsiasi tipologia strutturale sia previsto un monteore assegnato all’OSS, è possibile, oltre a quanto consentito al punto a), assolvere parte di tale monteore con operatori a supporto, ovvero che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che:
    • stiano frequentando un corso OSS;
    • abbiano conseguito l’attestato di qualifica professionale di assistente familiare;
    • abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;
    • a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità, abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari;
    • abbiano conseguito la laurea triennale in Educazione Professionale (classe di laurea L/SNT2);
    • siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.).
  4. In qualsiasi tipologia strutturale, è consentito assolvere il monteore richiesto, per una determinata professionalità, con operatori in possesso della qualifica abilitante a svolgerla che siano disponibili a prestare attività lavorativa a titolo volontario o che siano collocati in quiescenza.

Ritenuto, altresì, di considerare il periodo di lavoro svolto nelle strutture suindicate dal personale di cui alla lettera c) valutabile quale credito formativo ai fini dell’ottenimento della qualifica OSS, da disciplinarsi con successivo provvedimento deliberativo.

Tutto ciò premesso;

vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6; visto il DPCM del 09 marzo 2020;

visto il DPCM del 11 marzo 2020; vista la DGR n. 21-1132 del 13.03.20;

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel titolo 2, paragrafo 1, artt. 4-6 dell’allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; l

a Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera (personale) (sanità) (assistenza)

  • di stabilire che nel caso in cui le strutture residenziali e semiresidenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani, disabili e minori debbano procedere alla sostituzione di personale assente a vario titolo o dimesso, in deroga a quanto previsto dai provvedimenti regionali di settore, transitoriamente e fino a nuove disposizioni, è consentito quanto segue:
  1. Nelle RSA, è consentito convertire una parte del monteore di assistenza tutelare in monteore assegnato al servizio infermieristico.
  2. Nelle tipologie strutturali ove è previsto un monteore assegnato alla figura dell’educatore professionale, è consentito assegnarne una parte a candidati in possesso di una laurea triennale in Servizio sociale (classe L-39), laurea magistrale in Servizio sociale e politiche sociali (classe LM-87), laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche (classe L-24), laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51).
  3. In qualsiasi tipologia strutturale sia previsto un monteore assegnato all’OSS, è possibile, oltre a quanto consentito al punto a), assolvere parte di tale monteore con operatori a supporto, ovvero che lavorino sempre in affiancamento a un OSS, che:
    • stiano frequentando un corso OSS;
    • abbiano conseguito l’attestato di qualifica professionale di assistente familiare;
    • abbiano svolto, con regolare contratto di lavoro, per almeno 6 mesi anche non consecutivi, mansioni di assistenza al domicilio di anziani non autosufficienti o disabili;
    • a conclusione di un corso di studio di istruzione superiore della durata di 5 anni che si conclude con il rilascio di un diploma di maturità, abbiano conseguito il diploma di Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari;
    • abbiano conseguito la laurea triennale in Educazione Professionale (classe di laurea L/SNT2);
    • siano in possesso del titolo di infermiera volontaria (D.Lgs n. 66 del 2010, art. 1729 e ss.)
  4. In qualsiasi tipologia strutturale, è consentito assolvere il monteore richiesto, per una determinata professionalità, con operatori in possesso della qualifica abilitante a svolgerla che siano disponibili a prestare attività lavorativa a titolo volontario o che siano collocati in quiescenza;
  • di considerare il periodo di lavoro svolto nelle strutture suindicate dal personale di cui alla lettera c) valutabile quale credito formativo ai fini dell’ottenimento della qualifica OSS, da disciplinarsi con successivo provvedimento deliberativo;
  • di dare atto che la presente deliberazione non produce oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’ art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633