Veneto - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Veneto 12 maggio 2020, n. 605 - Istituzione di un tavolo tecnico in materia di coordinamento dei flussi di utenza relativi al Trasporto Pubblico Locale regionale. Emergenza pandemica Covid 19

Pubblicata nel Bur n. 78 del 26/05/2020

  • Istituzione di un Tavolo tecnico con lo scopo di coordinare le diverse Aziende di trasporto e gli Enti preposti al fine di valutare le necessarie sinergie finalizzate al coordinamento dell'utenza in ambito TPL, nonché per elaborare e raccogliere indicazioni tecniche ed organizzative attinenti tale materia, in relazione all'emergenza pandemica Covid 19.

Parole d’interesse: associazioni di categoria; enti locali; task force; trasporto

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

Il settore del trasporto pubblico locale, come è noto, è stato oggetto di una profonda riforma che trae origine dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", c.d "legge Bassanini 1", successivamente modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, nota come "legge Bassanini 2", agli articoli 1, 4 e 6.

Tale legge dispone la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi volti, tra l'altro, a:

  • delegare alle Regioni i compiti di programmazione e amministrazione in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale;
  • attribuire alle Regioni il compito di definire, d'intesa con gli enti locali, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini, servizi i cui costi sono a carico dei bilanci regionali, prevedendo che i costi dei servizi ulteriori rispetto a quelli minimi siano a carico degli enti locali che ne programmino l'esercizio;

In attuazione della delega è stato emanato il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Con questo decreto viene data attuazione al principio della sussidiarietà nella suddivisione delle funzioni spettanti allo Stato, alle Regioni e alle Autonomie locali. Il decreto ridefinisce l'organizzazione del trasporto pubblico locale e costituisce il nuovo quadro normativo di riferimento a livello nazionale e ad esso si sono adeguate le legislazioni regionali in materia.

La Regione Veneto ha ridefinito la propria normativa con la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale". Le finalità perseguite dalla legge regionale sono "lo sviluppo ed il miglioramento del sistema del trasporto pubblico regionale e locale nell'ambito del proprio territorio, promuovendo, con il concorso degli enti locali, interventi volti al coordinamento delle modalità di trasporto ed alla realizzazione di un sistema integrato della mobilità e delle relative infrastrutture" (Articolo 1, comma1).

Per il perseguimento di queste finalità la Regione, tra l'altro:

  • conferisce agli enti locali tutte le funzioni e i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l'unitario esercizio a livello regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, economicità, efficienza, responsabilità, unicità ed omogeneità dell'amministrazione;
  • finalizza l'utilizzazione dei finanziamenti disponibili al raggiungimento di un adeguato rapporto tra le risorse destinate all'esercizio e quelle destinate agli investimenti, ivi compresa l'introduzione di tecnologie avanzate;
  • incentiva il miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana avendo particolare riguardo alle aree caratterizzate da elevati livelli di inquinamento e congestione, attraverso il riassetto e l'integrazione delle reti e dei modi di offerta di trasporto pubblico e la razionalizzazione del traffico privato, in modo da conseguire efficacia, efficienza ed economicità favorendo il trasporto collettivo rispetto a quello individuale;
  • determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei servizi quantitativamente e qualitativamente sufficienti a garantire la domanda di mobilità dei cittadini e le risorse finanziarie atte ad assicurare tale livello di servizi;
  • effettua il monitoraggio della mobilità regionale favorendo lo scambio di informazioni tra gli enti locali, le aziende e gli utenti del trasporto pubblico" (Articolo 1, comma 2).

Successivamente l'art. 3 bis del DL 138/2011 e s.m.i. ha disposto che le Regioni organizzassero lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei, istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi.

Con DGR 2048/2013 la Regione ha istituito i Bacini territoriali ottimali del TPL ed ha diramato le direttive agli enti affidanti per la costituzione dei relativi enti di governo.

Nell'ambito di tale quadro normativo si inserisce la necessità da parte della Regione di adoperarsi con maggior slancio in relazione alla emergenza pandemica in atto, al fine di coordinare le opportune azioni finalizzate a contemperare le esigenze di domanda di mobilità con quelle delle Aziende del trasporto pubblico locale viste le rilevanti prescrizioni ed i vincoli esistenti in tema di trasporti.

Si rappresenta a tal proposito che da ultimo ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, e in particolare dell'articolo 1, comma 1, lett. ff), il Presidente della Regione con propria ordinanza n 45 del 3 maggio 2020, ha disposto agli Enti competenti, tra l'altro, la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. L'erogazione di tali sevizi deve essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

Con tale ordinanza infatti vengono richiamati i contenuti dell'allegato n. 8 al DPCM 26 aprile 2020: "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica" e dell'allegato n. 9 al DPCM 26 aprile 2020: "Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico". Con tali allegati, si dettano specifiche misure in merito alla modalità di effettuazione dei servizi di trasporto, che vincolano in modo rilevante la possibile offerta di trasporto, riducendola drasticamente rispetto ai livelli ordinari pre-emergenziali, ponendo forti limitazioni alla capacità dei mezzi di trasporto.

Si tratta ora di garantire un maggior monitoraggio da parte della Regione dell'andamento dei servizi erogati, ma anche di valutare tutte le necessarie azioni di coordinamento con il mondo produttivo finalizzate ad evitare il sovraffollamento sui mezzi indicato dalla norma, anche in relazione alle profonde modificazione derivanti dalla domanda di trasporto connesse ad esempio dall'ingresso differenziato attuato dalle aziende, nonché dalle sempre più diffuse modalità di lavoro agile.

Tali azioni infatti sono state promosse da più interventi normativi governativi e da ultimo richiamate dal DPCM del 26 aprile sopra indicato, che prevede che "l'articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro ...omissis... E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto pubblico".

Si ritiene, in quest'ottica di dover altresì valutare quelle necessarie azioni finalizzate allo studio di futuri scenari in vista di una progressiva riapertura delle attività produttive, ma anche delle attività scolastiche oggi svolte perlopiù in modalità telematica.

Alla luce di quanto sopra illustrato, emerge la necessità di intensificare i rapporti di coordinamento tra i diversi soggetti interessati, nell'auspicio di contribuire a rafforzare un confronto costruttivo e responsabile tra i soggetti a vario titolo portatori di interesse sulla questione.

Si propone pertanto di istituire un "Tavolo tecnico", di ausilio alla Giunta regionale ed all'operato dei diversi Enti coinvolti con funzioni:

  • di coordinamento tra le diverse esigenze manifestate dai vari soggetti coinvolti nel TPL regionale;
  • di definizione e/o revisione delle modalità di fruizione dei mezzi pubblici del TPL regionale;
  • di mappatura degli orari di accesso alle attività produttive e scolastiche, al fine di monitorare l'andamento dell'ora di punta;
  • di predisposizione di linee guida di settore.

Conseguentemente, si propone che il Tavolo tecnico, convocato periodicamente dal Direttore dell'Area della Infrastrutture e Lavori Pubblici, che ne cura il coordinamento, sia così composto da:

  • il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
  • un rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI);
  • un rappresentante della Città Metropolitana di Venezia;
  • un rappresentante di ANCI Veneto;
  • un rappresentante, per ogni modalità (ferro, gomma, acqua) delle Aziende di Trasporto su gomma;
  • un rappresentante della Società Infrastrutture Venete S.r.l.

Si prevede altresì che detto Tavolo tecnico possa eventualmente essere integrato con i rappresentanti di Enti Statali, Locali, Amministrazioni, Società, Associazioni di categoria, di consumatori, sindacali di volta in volta interessati ed individuati dal Direttore dell'Area Infrastrutture e Lavori Pubblici, anche ricadenti in Regioni limitrofe, ovvero che lo stesso possa essere convocato, per alcune tematiche specifiche, in forma ristretta, qualora ritenuto opportuno.

Per la partecipazione al Tavolo non è prevista alcuna indennità a carico della Regione; ne consegue che non vi sono spese da imputarsi al Bilancio regionale per il funzionamento dello stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il legge 15 marzo 1997, n. 59 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i.; VISTO il decreto legge 138/2011 e s.m.i

VISTA la legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 s.m.i.; VISTO la DGR 2048/2013;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020;

VISTO l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di costituire, per le motivazioni indicate in premessa, il "Tavolo tecnico" di coordinamento in materia di Trasporto Pubblico Locale, in relazione all'emergenza pandemica in atto, composto da: (task force) (enti locali) (trasporto)

♦ il Direttore dell'Area Infrastrutture e Lavori Pubblici, che ne cura il Coordinamento;

♦ il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;

♦ un rappresentante dell'Unione Province Italiane (UPI);

♦ un rappresentante della Città Metropolitana di Venezia;

♦ un rappresentante di ANCI Veneto

♦ un rappresentante, per ogni modalità (ferro, gomma, acqua) delle Aziende di Trasporto su gomma;

♦ un rappresentante della Società Infrastrutture Venete S.r.l.;

  1. di disporre che detto Tavolo tecnico possa eventualmente essere integrato con i rappresentanti di Enti Statali, Locali, Amministrazioni, società, Associazioni di categoria, di consumatori, sindacali di volta in volta interessati, anche ricadenti in Regioni limitrofe, ovvero che lo stesso possa essere convocato, per alcune tematiche specifiche, in forma ristretta; (associazioni di categoria) (enti locali)
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
  3. di incaricare l'Area Infrastrutture e Lavori pubblici dell'esecuzione dell'atto;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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