Legge statutaria provinciale n. 3 del 2008 contenente “Disposizioni sull’elezione del Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano per l’anno 2008”

In occasione delle elezioni indette per il 26 ottobre 2008, in attuazione della legge Cost. n. 2 del 2001, nonché dell’art. 47 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, la Provincia Autonoma di Bolzano ha nuovamente esercitato la propria competenza in materia di legislazione elettorale del Consiglio Provinciale.

In particolare, è opportuno segnalare come con la legge in esame, articolata in due sole disposizioni, sia stata individuata, quale disciplina da applicare alle consultazioni elettorali provinciali del 2008, quella transitoriamente valida emanata per le precedenti elezioni tenutesi nell’ottobre del 2003.

In realtà, la Provincia autonoma di Bolzano ha perso l’occasione di esercitare mediante legge statutaria l’intero ambito di competenze attribuitale dall’art. 4 della legge Cost. 2 del 2001, estese fino a ricomprendere la possibile determinazione della forma di governo della Provincia.

Infatti, sia prima dell’emanazione della legge provinciale n. 4 del 2003, sia in quest’ultima occasione, si è assistito all’arenamento di qualsiasi proposta di disciplina organica, quale, in ultimo, il disegno di legge provinciale 117/2007, parzialmente innovativo rispetto alla regolamentazione del sistema elettorale individuato dalla legge cost. n. 2 del 2001.

Il Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano ha preferito, pertanto, limitarsi a regolare dettagliatamente il procedimento elettorale regionale.

Rispetto al 2003, la legge provinciale n. 3 del 2008 innova esclusivamente rispetto a due singole previsioni rispettivamente contenute ai commi 2 e 3 dell’art.1.

La prima novità riguarda lo strumento di comunicazione dell’andamento del voto e dell’esito degli scrutini avvenuti nei seggi elettorali. Si prevede, infatti, che il Commissariato di Governo, a cura della Ripartizione provinciale Servizi centrali, possa trasmettere tali notizie al Ministero dell’Interno anche per via telematica.

Il secondo comma, poi, stabilisce l’obbligo per ciascun candidato di allegare alla dichiarazione di accettazione della candidatura, un certificato o una dichiarazione di appartenenza o aggregazione ad un gruppo linguistico, irrevocabile per tutta la durata dell’eventuale mandato.

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