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UE - L’ammissione al gratuito patrocinio delle persone giuridiche alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali: la sentenza della Corte di giustizia nella causa C_279_09, DEB Deutsche Energiehandels und Beratungsgesellschaft (1/2011)

 La DEB (Deutsche Energiehandels und Beratungsgesellschaft), intenzionata a promuovere un’azione di responsabilità nei confronti della Germania per il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo nella attuazione di alcune direttive, chiedeva di essere ammessa al gratuito patrocinio. La DEB, infatti, non possedeva i mezzi finanziari per farsi rappresentare da un avvocato – il cui patrocinio nell’azione di responsabilità è obbligatorio – né poteva sostenere l’anticipo sulle spese giudiziali previsto dalla legge tedesca sulle spese di giustizia. Secondo il diritto tedesco, infatti, le persone giuridiche o le associazioni in grado di stare in giudizio, costituite e stabilite in Germania, sono ammesse al gratuito patrocinio se né esse né i soggetti che hanno un interesse economico nella controversia sono in grado di sostenere tali spese; occorre, inoltre, che risulti contrario all’interesse generale che dette persone rinuncino all’azione o alla difesa in giudizio. La domanda della DEB è stata, però, rigettata, poiché si è ritenuto che nel caso di specie la rinuncia della DEB all’esercizio del suo diritto non era contraria all’interesse generale. Tuttavia, il giudice dell’appello, considerato che tale diniego impediva completamente alla ricorrente di esercitare un’azione di responsabilità contro lo Stato in applicazione del diritto dell’Unione, decideva di sospendere il procedimento per sottoporre alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale sulla compatibilità del rifiuto con il principio di effettività, quale garantito dall’ordinamento dell’Unione.

La Corte di giustizia ha dapprima ritenuto di dover riformulare la questione pregiudiziale nel senso che essa verteva sull’interpretazione del principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali. Secondo la Corte si richiedeva, in particolare, di chiarire se, in un procedimento per responsabilità dello Stato introdotto ai sensi del diritto dell’Unione, l’art. 47 della Carta osta a una normativa nazionale che subordina l’esercizio dell’azione giudiziaria al pagamento di un anticipo sulle spese e prevede che non possa essere accordato il gratuito patrocinio ad una persona giuridica, benché essa non sia in grado di provvedere a tale anticipo (par. 33). La Corte ha infatti osservato che, quanto ai diritti fondamentali, dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona è necessario tener conto che la Carta ha «lo stesso valore giuridico dei trattati» (par. 30). L’art. 47, par. 3, stabilisce espressamente che a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia (par. 31). La spiegazione relativa all’articolo 47, par. 3, della Carta menziona la sentenza Airey c. Irlanda del 9 ottobre 1979 (Corte europea dei diritti dell’uomo, serie A n. 32, p. 11), secondo la quale il gratuito patrocinio deve essere accordato quando, a non concederlo, verrebbe vanificata la garanzia di un accesso effettivo alla giustizia. Tuttavia, poiché non è precisato se tale aiuto debba essere concesso anche ad una persona giuridica né quali spese copra, la Corte ha ritenuto di dover interpretare tale disposizione nel suo contesto, alla luce degli altri testi del diritto dell’Unione, del diritto degli Stati membri e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (parr. 36-37).

La Corte ha innanzitutto osservato che, sebbene le spiegazioni relative alla Carta non precisino nulla in proposito, l’impiego del termine «Person» nella versione linguistica tedesca dell’art. 47, in opposizione al termine «Mensch» – che ricorre in numerose altre disposizioni, quali gli artt. 1, 2, 3, 6, 29, 34 e 35 della Carta – può significare che le persone giuridiche non sono escluse dall’ambito di applicazione dell’art 47. Inoltre, i diritti del titolo VI della Carta, dedicati alla «Giustizia» – di cui l’art. 47 fa parte – trovano indistintamente applicazione alle persone fisiche e a quelle giuridiche. Ed ancora, il fatto che il diritto di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato non sia enunciato nel titolo IV della Carta, dedicato alla «Solidarietà», denota che tale diritto non è concepito primariamente sub specie di aiuto sociale, come invece accade nel diritto tedesco. Il suo inserimento nell’articolo dedicato al diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad un giudice indica, invece, che la valutazione della necessità della concessione di tale aiuto deve essere effettuata partendo dal diritto della stessa persona i cui diritti e libertà garantiti dal diritto dell’Unione sono stati violati; non si deve, invece, partire dall’interesse generale della società, per quanto tale interesse possa rilevare anch’esso ai fini della valutazione (parr. 39 – 42).

La Corte ha poi ritenuto non decisivo il fatto che altri testi del diritto dell’Unione – in particolare, la direttiva 2003/8 ed i regolamenti di procedura del Tribunale e del Tribunale della funzione pubblica – non prevedono la concessione del gratuito patrocinio alle persone giuridiche, poiché essi si riferiscono a categorie specifiche di controversie (par. 43). Quanto al diritto degli Stati membri, la Corte si è limitata a richiamare la considerazione dell’Avvocato generale secondo cui l’esame comparato dei diritti nazionali evidenzia l’assenza di un principio condiviso in materia di concessione del gratuito patrocinio alle persone giuridiche; al contrario, emerge che gli Stati membri che ammettono al gratuito patrocinio le persone giuridiche prevedono una distinzione tra le persone giuridiche con scopo di lucro e quelle senza scopo di lucro (par. 44).

La Corte ha quindi proceduto ad un esame della giurisprudenza della Corte europea in materia di ammissione al gratuito patrocinio: in base all’art. 52, par. 3, della Carta, infatti, le norme della stessa che tutelano diritti già garantiti dalla Convenzione europea, devono ricevere la stessa interpretazione, quanto a significato e portata, dei corrispondenti diritti garantiti dalla Convenzione europea (par. 35) (1). Da tale esame risulta (par. 48) che la Corte di Strasburgo ha ritenuto che il gratuito patrocinio può coprire sia l’assistenza legale (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze Airey c. Irlanda, cit., par. 26; McVicar c. Regno Unito, 7 maggio 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002‑III, par. 48 e 49; P., C. e S. c. Regno Unito del 16 luglio 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002‑VI, par. 91, e Steel e Morris c. Regno Unito, del 15 febbraio 2005, par. 61) che l’esonero dal pagamento delle spese giudiziali (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenze Tolstoy-Miloslavsky c. Regno Unito del 13 luglio 1995, serie A n. 316‑B, par. 59‑67, e Kreuz c. Polonia del 19 giugno 2001, Recueil des arrêts et décisions 2001‑VI, par. 54 e 55). Quanto alla questione dell’ammissione al gratuito patrocinio delle persone giuridiche, la Corte europea ha ritenuto che essa non può essere esclusa in via di principio, ma deve essere valutata con riferimento alle norme applicabili e alla situazione della società interessata; in particolare, si deve tenere conto dell’oggetto della controversia, la sua rilevanza economica e la capacità finanziaria della persona giuridica (da determinarsi con riferimento alla forma della società, la capacità finanziaria dei suoi soci, l’oggetto sociale, le sue modalità di costituzione ed il rapporto tra i mezzi dispiegati e l’attività considerata; parr. 52-54).

A tal proposito, l’Autorità di vigilanza EFTA – intervenuta nel procedimento dinanzi alla Corte – osservava che, per il diritto tedesco, una società non può soddisfare le condizioni per ottenere il gratuito patrocinio se non è riuscita a stabilirsi effettivamente, con dipendenti e altre infrastrutture. La Corte ha ritenuto che un tale elemento deve essere preso in considerazione dai giudici nazionali, i quali tuttavia devono ricercare un giusto equilibrio al fine di assicurare l’accesso alla giustizia ai ricorrenti che invocano il diritto dell’Unione, senza però avvantaggiarli rispetto ad altri ricorrenti (par. 56).

Riguardo al fatto che nel caso di specie la Germania figurava, da un lato, come l’autore del danno subito dalla ricorrente e, dall’altro, come soggetto tenuto a garantire alla DEB una tutela giurisdizionale effettiva, la Corte ha osservato che ‘il diritto dell’Unione non osta a che uno Stato membro sia al contempo legislatore, amministratore e giudice, purché tali funzioni siano esercitate nel rispetto del principio della separazione dei poteri che caratterizza il funzionamento di uno Stato di diritto’. Tuttavia, la Corte ha rilevato che, nel caso di specie – quindi, senza escludere, in un caso successivo, la possibilità di un proprio controllo su tale aspetto –, non era stata lamentata alcuna violazione del suddetto principio (par. 58).

Per tali motivi, la Corte ha concluso che il principio della tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall’art. 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che non è escluso che possano invocarlo persone giuridiche e che l’aiuto concesso in sua applicazione può comprendere sia l’esonero dal pagamento anticipato delle spese giudiziali che (in via alternativa o cumulativa) l’assistenza legale. Spetta al giudice nazionale verificare che le condizioni di concessione del gratuito patrocinio non costituiscano una limitazione del diritto di accesso alla giustizia tale da ledere la sostanza stessa di tale diritto, e che tendano a uno scopo legittimo; il giudice nazionale deve inoltre verificare l’esistenza di un nesso ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito. In tale accertamento si può tener conto dell’oggetto della controversia, delle ragionevoli possibilità di successo del ricorrente, della posta in gioco per quest’ultimo, della complessità del diritto, della procedura applicabile e della capacità del ricorrente di far valere effettivamente le proprie ragioni. Per valutare la proporzionalità occorre inoltre considerare l’entità delle spese giudiziali che devono essere anticipate e la natura dell’ostacolo all’accesso alla giustizia che esse potrebbero costituire, ovvero se sormontabile o insormontabile. Infine, nel caso specifico in cui la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio proviene da una persona giuridica, il giudice nazionale può tenere conto della sua situazione, quale risulta, in particolare, dalla forma e lo scopo – di lucro o meno – della persona giuridica in questione, la capacità finanziaria dei suoi soci o azionisti e la possibilità, per questi ultimi, di procurarsi le somme necessarie ad agire in giudizio.

 
 

 


Note

(1) L’art. 52, par. 3, della Carta recita: ‘Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa’. La spiegazione di questo articolo precisa che ‘[I]l riferimento alla CEDU riguarda sia la convenzione che i relativi protocolli. Il significato e la portata dei diritti garantiti sono determinati non solo dal testo di questi strumenti, ma anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla Corte di giustizia dell'Unione europea’.

 

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