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UE - Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale* (1/2011)

Con la decisione 2010/405/UE del Consiglio, del 12 luglio 2010, è stata autorizza una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione legale. Il regolamento n. 1259/2010 provvede, quindi, alla istituzione di un quadro giuridico in materia di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale negli Stati membri partecipanti il cui obiettivo è garantire ai cittadini soluzioni adeguate per quanto concerne la certezza del diritto, la prevedibilità e la flessibilità e impedire le situazioni in cui un coniuge domanda il divorzio prima dell’altro per assicurarsi che il procedimento sia regolato da una legge che ritiene più favorevole alla tutela dei suoi interessi.

Il regolamento si applica, in presenza di un conflitto di leggi, al divorzio e alla separazione personale. Non si applica, tuttavia, alle materie della capacità giuridica delle persone fisiche; l’esistenza, la validità e il riconoscimento di un matrimonio; l’annullamento di un matrimonio; il nome dei coniugi; gli effetti patrimoniali del matrimonio; la responsabilità genitoriale; le obbligazioni alimentari; i trust o le successioni, anche laddove esse si presentano come questioni preliminari nell’ambito di un procedimento di divorzio o separazione personale. Ai sensi dell’art. 4, la legge designata in conformità al regolamento si applica anche laddove non si tratti della legge di uno degli Stati che partecipano alla cooperazione rafforzata.

I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti: della legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; della legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; della legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; ovvero della legge del foro. L’accordo che designa la legge applicabile può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale. Tuttavia, se previsto dalla legge del foro, i coniugi possono designare la legge applicabile nel corso del procedimento dinanzi all’autorità giurisdizionale, nel qual caso quest’ultima mette agli atti tale designazione in conformità alla legge del foro (art. 5).

L’accordo che determina la legge applicabile deve essere redatto in forma scritta, contenere l’indicazione della data ed essere firmato da entrambi i coniugi (art. 7). L’esistenza e la validità di un accordo sulla scelta della legge o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del regolamento se l’accordo o la disposizione fossero validi; tuttavia un coniuge, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, può riferirsi alla legge del paese in cui ha la residenza abituale nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l’effetto del suo comportamento secondo la regola di cui sopra (art. 6).

Nel caso in cui i coniugi non determinino, tramite accordo, la legge applicabile, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza, dell’ultima residenza abituale dei coniugi, sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza, dello Stato di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza, dello Stato in cui è adita l’autorità giurisdizionale (art. 8). Nel caso in cui la legge applicabile ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 8 non preveda il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro (art. 10).

L’applicazione di una norma della legge designata in virtù regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulta manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro (art. 12). A tal proposito, il considerando 25 del regolamento recita che ‘considerazioni di interesse pubblico dovrebbero dare alle autorità giurisdizionali degli Stati membri la possibilità, in circostanze eccezionali, di disapplicare una disposizione della legge straniera qualora in una data fattispecie sia manifestamente contraria all’ordine pubblico del foro. Tuttavia, le autorità giurisdizionali non dovrebbero poter applicare l’eccezione di ordine pubblico allo scopo di non tenere conto di una disposizione della legge di un altro Stato qualora ciò sia contrario alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare all’articolo 21, che vieta qualsiasi forma di discriminazione. L’art. 13 precisa che nessuna disposizione del regolamento obbliga le autorità giurisdizionali di uno Stato membro partecipante – la cui legge non prevede il divorzio o non considera valido il matrimonio in questione ai fini del procedimento di divorzio – ad emettere una decisione di divorzio in virtù dell’applicazione del regolamento.

Il regolamento si applica a decorrere dal 21 giugno 2012, ad eccezione dell’articolo 17 – relativo agli obblighi di comunicazione degli Stati membri alla Commissione – che si applica a decorrere dal 21 giugno 2011.

 


Note

* In GU L 343 del 29.12.2010 p. 10 – 16.

 

Osservatorio sulle fonti

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