Archivio rubriche 2012

Sent. TAR LAZIO, Roma, sez. II, 20.1.2012, n. 679

Di fronte all’impugnazione del decreto del sindaco di nomina dei componenti della giunta tutti di sesso maschile, il Tar Lazio, tra i vari profili esaminati, afferma innanzitutto l’immediata applicabilità del principio sancito dall’art. 51 Cost., inteso come parametro di legittimità sostanziale di attività amministrative discrezionali, rispetto alle quali si pone come limite conformativo. (Il TAR ripercorre comunque anche le molte norme di carattere primario che danno attuazione al principio costituzionale).

Ribadisce che la libertà statutaria è circoscritta entro i confini naturali dei principi posti dal tessuto costituzionale, quindi non oltre la rimozione di ostacoli all’uguaglianza sostanziale, in modo che uomini e donne siano posti nelle medesime condizioni di accesso agli uffici collegiali ed alle cariche pubbliche.

Sent. TAR Trentino Alto Adige, Trento, sez. I, 9.3.2012, n. 80

Il “testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige” stabilisce che “nei comuni privi di figure dirigenziali, oltre al segretario comunale, lo statuto può prevedere disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori o all’organo esecutivo il potere di adottare atti anche di natura tecnico-gestionale”. Dato che l’art. 9 dello statuto del comune di Campitello di Fassa prevede che il sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale ha il potere di emettere
ordinanze per disporre l'osservanza da parte dei cittadini, di norme di legge e di
regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari
dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni e che l’art. 21 delle N.A. del P.R.G. demanda al sindaco l’adozione di interventi diretti al recupero di situazioni di degrado, non è viziata da incompetenza l’ordinanza sindacale di demolizione di un box abusivamente realizzato.


Sent. TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste sez. I, 3 maggio 2012, n. 153

L'art. 54, comma 3, del TU degli enti locali (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 6 del d.l. n. 92/2008), in deroga alla regola generale, dispone che "in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici..., adottando i provvedimenti di cui al comma 2", ossia atti emessi nella forma di ordinanze contingibili e urgenti.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 9.3.2012, nn. 3763 – 3764 – 3765 – 3766 – 3767 - 3768; CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 13.4.2012, nn. 5833 – 5835

La sezione tributaria di fronte ad una divergenza interpretativa relativa ad una norma di un regolamento comunale per l’applicazione dell’accertamento con adesione all’ICI, predilige l’interpretazione coerente coi principi dettati dalla giurisprudenza relativamente all’omologo istituto dettato per i tributi statali (sebbene l’altra interpretazione prospettata sia comunque sorretta da un argomento logico-razionale).

Sent. TAR Toscana, sez. III, 9.7.2012, n. 1294

 

Nell’arco temporale tra la data di entrata in vigore della l. n. 142 del 1990 e l’entrata in vigore della l. n. 191 del 1998 (c.d. Bassanini ter) l’ambito delle attribuzioni dirigenziali, quanto alle attività gestionali di rilevanza esterna non espressamente emergenti dal dato normativo, come nella materia delle sanzioni edilizie, necessitava della mediazione statutaria. Pertanto ove lo statuto non prevedeva una attribuzione ai dirigenti, la competenza ad assumere le relative determinazioni doveva ritenersi ancora sussistente in capo al sindaco.

Link web:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%203/1998/199802369/Provvedimenti/201201294_01.XML

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 26.03.2012, n. 4784

La disciplina degli artt. 6, 50 e 107 dell'ordinamento degli enti locali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, interpretati dalla Corte alla luce della successiva evoluzione normativa, ed in particolare della riforma dell'art. 114 Cost., comma 2 e della L. 5 giugno 2003, n. 131, art. 4 di attuazione di tale riforma, comporta che la rappresentanza processuale del comune spetta in via generale al sindaco, senza necessità di preventiva autorizzazione della giunta: perciò non più atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione; con la conseguenza che all'organo suddetto è attribuito direttamente dalla legge anche il conseguente potere di conferire al difensore del comune la procura alle liti (Cass. 13968/2011; 13968/2010; 10099/2007). E siccome il ricorrente non ha documentato la sussistenza, nello statuto dell'ente, di indicazioni di contenuto diverso, non vi è stata alcuna violazione dell’art 83 c.p.c., né una mancanza di legittimazione processuale del comune nel giudizio di appello.

Cfr. anche sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. V, 7.2.2012, n. 650

Sent. TAR Trentino-Alto Adige, Trento, sez. I, 22.3.2012, n. 96

L’art. 3 del “testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige”, recita: "Nei comuni della provincia di Trento, il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo...Il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione".

Sent. TAR TOSCANA, sez. III, 30.1.2012, n. 197

La controversia ha ad oggetto un provvedimento di demolizione di un fabbricato adottato il 30.4.1996 dall’assessore delegato dal sindaco. Di fronte alla doglianza del ricorrente sull’incompetenza dell’organo politico, in quanto il provvedimento rientra nelle attribuzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 51 della l. n. 142/1990, il giudice amministrativo precisa che il dirigente è legittimato ad emanare gli atti di gestione non per effetto diretto dell'art. 51 della legge n. 142/1990, ma sulla base di adeguamenti dello statuto comunale al principio di separazione delle competenze tra organi elettivi e burocratici, secondo quanto statuito dal comma 2 del citato art. 51 (Cons. Stato, I, 28.4.1999, n. 535; TAR Lombardia, Milano, III, 2.2.2000, n. 492). Pertanto la suddetta norma non è immediatamente operativa, ma richiede la mediazione statutaria.

Link web:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%203/1996/199602360/Provvedimenti/201200197_01.XML

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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