Archivio rubriche 2012

Sent. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 29.9.2011, n. 2371

I presupposti necessari per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti sono, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altro momento in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (da cui il carattere dell'urgenza), dall'altro, l'inattuabilità degli ordinari mezzi offerti dalla normativa (da cui la contingibilità). Con specifico riferimento, poi, ai provvedimenti in materia di sanità ed igiene, si è poi precisato che l'esercizio, da parte del sindaco, del potere di emanare ordinanze è condizionato all'esistenza dell'attualità od imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; è poi necessario il preventivo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo e di danno e della mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento, visto il carattere extra ordinem del potere sindacale (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 18 giugno 2009 n. 1070; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 14 ottobre 2005, n. 16477).

TAR SARDEGNA Cagliari sez. I, 3.11.2011, n. 1049

Le ordinanze contingibili e urgenti, oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza nei casi di pericolo attuale od imminente, presentano quello della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e ad efficacia temporalmente limitata. Non sono, quindi, ammissibili per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti, ovvero per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi permanenti. Pertanto non possono, nell'esercizio del potere di cui all'art. 54, comma 4, t.u.e.l., essere introdotte stabilmente norme sulle modalità di raccolta dei rifiuti urbani con relative sanzioni per l'inosservanza delle prescrizioni stesse.


Sent. TAR TOSCANA, sez. I, 22.12.2011, n. 2016

Le ordinanze contingibili ed urgenti, come quelle emanate dal sindaco ai sensi dell'art. 54 del d.lg. n. 267 del 2000, sono espressione di un potere amministrativo extra ordinem e presuppongono quindi, come primo ed ineliminabile presupposto della loro legittimità, che siano funzionali ad affrontare situazioni di urgente necessità rispetto alle quali risultino inutilizzabili gli strumenti ordinari che l'ordinamento pone a disposizione dell'Amministrazione. Ne discende che esse risultano illegittime ogniqualvolta l'Amministrazione ben avrebbe potuto fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri, ovvero la situazione possa essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento.

Sent. TAR Campania, sez. VII, 28 ottobre 2011, n. 5030

Il TAR ribadisce una consolidata giurisprudenza, di cui si è dato ampiamente conto nei precedenti numeri di questa Rivista, per la quale ai Comuni non spetta disciplinare, nei loro regolamenti, l'installazione degli impianti di telefonia mobile con limitazioni o divieti generalizzati e tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, e ciò specificamente quando tale potere sia palesemente rivolto a tutelare aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati; mentre al comune è consentito solo (ai sensi dell'art. 8 co. 6 L. 35/2001) regolamentare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti" e, dettare prescrizioni volte a "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".

Sent. TAR MARCHE Ancona, sez., I, 17.12.2011, n. 939

Un regolamento comunale in materia di polizia rurale non è tenuto a rispettare le disposizioni del d.p.r. 8.2.1954, n. 320 di polizia veterinaria, in quanto l'art. 117 Cost. riserva la materia della polizia amministrativa locale alla legislazione regionale; e nel caso di specie era stato adottato un decreto del presidente della giunta regionale.

Sent. TAR LOMBARDIA Brescia, sez. II, 15.12.2011, n. 1741

La disposizione del regolamento comunale di polizia urbana di Mantova che disciplina la collocazione di addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari, non viola alcuna libertà costituzionalmente garantita, in quanto tende a garantire quel decoro della città che sarebbe compresso se chiunque potesse esporre qualsivoglia bandiera, stendardo o drappo; inoltre suddetta disposizione non può ritenersi integrare una disparità di trattamento, rispetto a determinate categorie (es. partiti) che possono necessitare di rendere visibile la loro presenza per ragioni istituzionali.

Sent. TAR PUGLIA Lecce, sez. II, 25.10.2011, n. 1847

La determinazione da parte del consiglio comunale dei criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'art. 42, comma 2, lett. a) del t.u.el. è funzionale all'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che ai sensi dell'art. 48, comma 3 è atto di competenza della giunta.

Sent. TAR CALABRIA sez. Reggio Calabria 26.10.2011, n. 750

Il giudice amministrativo annulla il decreto sindacale di nomina della giunta del comune di Scilla, in quanto composta da soli uomini, in violazione dell'art. 51 cost. e delle disposizioni dello statuto. Sia la norma costituzionale che quella statutaria che sanciscono la necessità del promovimento delle pari opportunità tra donne e uomini, sono da intendersi come norme immediatamente precettive e non meramente programmatiche.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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