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Le nuove norme sul Sistema Europeo Comune di Asilo (3/2013)

Il 26 giugno 2013 sono stati adottati quattro atti - due regolamenti e due direttive - che procedono ad un riassetto del Sistema Europeo Comune di Asilo, accomunati dall’intento di stabilire - secondo quanto si legge nel MEMO/13/862 della Commissione europea, ‘EU action in the fields of migration and asylum’, 9 ottobre 2013:  - «common high standards and stronger co-operation to ensure that asylum seekers are treated equally in an and fair system – wherever they apply». 

Di seguito si riportano gli estremi dei quattro atti, con indicazione della data di entrata in vigore, del dies a quo si produce l’effetto di abrogazione dei preesistenti atti in materia, e, nel caso delle due direttive, del termine per il recepimento.

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1) Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 (...) e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

G.U.U.E. 2013 L 180, p. 1–30

Entrata in vigore, decorrenza dell’applicazione e effetto dell’abrogazione: il regolamento é in vigore  dal 21 luglio 2013 e si applica a decorrere da 20 luglio 2015, data a partire dalla quale sono abrogati  il  regolamento (CE) n. 2725/2000 (che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino, G.U.U.E. 2000 L 316, p. 1–10) e il regolamento (CE) n. 407/2002 (che definisce talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2725/2000, G.U.U.E. 2002 L 62, p. 1–5) (articoli 44, 45 e 46)

Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0001:01:IT:HTML

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2) Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (cd. Regolamento ‘Dublino III’)

G.U.U.E. 2013 L 180, p. 31–59

Entrata in vigore, decorrenza dell’applicazione e effetto dell’abrogazione: il regolamento è in vigore dal 21 luglio 2013 e si applica alle domande di protezione internazionale presentate a partire dal primo giorno del sesto mese successivo alla sua entrata in vigore e, da tale data, si applica ad ogni richiesta di presa in carico o di ripresa in carico di richiedenti indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. Per le domande presentate prima di tale data, lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale è individuato conformemente ai criteri enunciati nel regolamento (CE) n. 343/2003. Il regolamento (CE) n. 343/2003 (cd. Dublino II, G.U.U.E. 2003 L 50, p. 1–10) è abrogato, l’articolo 11, paragrafo 1, e gli articoli 13, 14 e 17 del regolamento (CE) n. 1560/2003 (recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003, G.U.U.E. 2003 L 222, p. 3) sono abrogati.

Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:01:IT:HTML

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3) Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

G.U.U.E. 2013 L 180, p. 60–95

Entrata in vigore: 21 luglio 2013, ma gli articoli 47 e 48 si applicano dal 21 luglio 2015 (art. 54)

Termine per il recepimento: 20 luglio 2015 (Art. 51(1)), fatta eccezione per le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 31, paragrafi 3, 4 e 5, che devono essere adottate entro il 20 luglio 2018 (Art. 51(2))

Effetto di abrogazione:  la vigente ‘Direttiva procedure’ (Direttiva 2005/85/CE) è abrogata con effetto dal 21 luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento della direttiva nel diritto interno di cui all’allegato II, parte B (Art. 53)

Disposizioni transitorie: le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’articolo 51, paragrafo 1, si applicano alle domande di protezione internazionale presentate e alle procedure di revoca della protezione internazionale avviate dopo il 20 luglio 2015 o ad una data precedente. Alle domande presentate prima del 20 luglio 2015 e alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate ai sensi della direttiva 2005/85/CE.

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui all’articolo 51, paragrafo 2, si applicano alle domande di protezione internazionale presentate dopo il 20 luglio 2018 o ad una data precedente. Alle domande presentate prima di tale data si applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ai sensi della direttiva 2005/85/CE (Art. 52).

Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0060:01:IT:HTML

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4) Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

G.U.U.E. 2013 L 180, p. 96–116

Entrata in vigore: 21 luglio 2013, ma gli articoli 13 e 29 si applicano dal 21 luglio 2015 (art. 33).

Termine per il recepimento: entro il 20 luglio 2015 (art. 31)

Effetto di abrogazione: la direttiva 2003/9/CE è abrogata per gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva con effetto dal 21 luglio 2015, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi al termine di recepimento nel diritto interno di cui all’allegato II, parte B.

Testo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:01:IT:HTML

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Si riporta di seguito il testo del citato MEMO/13/862, nella parte relativa alla nuove regole in materia di asilo:

«New EU rules have now been agreed, setting out common high standards and stronger co-operation to ensure that asylum seekers are treated equally in an and fair system – wherever they apply. In short:

• The revised Asylum Procedures Directive aims at fairer, quicker and better quality asylum decisions. Asylum seekers with special needs will receive the necessary support to explain their claim and in particular there will be greater protection of unaccompanied minors and victims of torture.

• The revised Reception Conditions Directive ensures that there are humane material reception conditions (such as housing) for asylum seekers across the EU that the fundamental rights of the concerned persons are fully respected. It also ensures that detention is only applied as a measure of last resort.

  • The revised Qualification Directive clarifies the grounds for granting international protection and therefore will make asylum decisions more robust. It will improve the access to rights and integration measures for beneficiaries of international protection

[si tratta della Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, G.U.U.E. 2011 L 337, p. 9–26, il cui termine di trasposizione scade il 21 dicembre 2013]

• The revised Dublin Regulation enhances the protection of asylum seekers during the process of establishing the State responsible for examining the application and clarifies the rules governing the relations between states. It creates a system to detect early problems in national asylum or reception systems, and add their root causes before they develop into fully fledged crises.

• The revised EURODAC Regulation will allow law enforcement access to the EU database of the fingerprints of asylum seekers under strictly limited circumstances in order to prevent, detect or investigate the most serious crimes, such as murder, and terrorism».

Osservatorio sulle fonti

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