Archivio rubriche 2015

Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia (2/2015)

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia).

 

 

La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente. La lettera di addebito circoscrive la materia del contendere, cosicché, nell’ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire nell’iniziativa, l’oggetto della procedura non può essere ulteriormente ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un termine per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE).  Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può deferire il caso alla Corte di Giustizia, avviando in tal modo la fase «contenziosa» della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce - la natura della sentenza che accerta l’infrazione è, infatti, meramente dichiarativa - che lo Stato membro in questione è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto UE, a tale Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in contrasto con il Trattato, mentre, se del caso, esso dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto UE (art. 260.1 TFUE). Di regola, tali provvedimenti non sono indicati dalla sentenza, ma spetta invece allo Stato membro inadempiente individuare le misure necessarie più appropriate. L’esecuzione deve iniziare immediatamente e deve concludersi nel più breve tempo possibile.

In caso di mancata esecuzione, la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione, secondo quanto previsto dall’art. 260.2 TFUE, che si rifà sostanzialmente alla disciplina della prima procedura di infrazione, ma che ha come oggetto la violazione dell’obbligo di eseguire la sentenza. Dunque, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza e, se il termine fissato nel parere scade senza che lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure, la Commissione potrà nuovamente adire la Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha tuttavia previsto, in questa seconda procedura, la possibilità per la Commissione di adire direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere previamente il parere motivato. In questa seconda azione, la Commissione precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità[1] da versare (all’Unione) da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguate alle circostanze. Per calcolare l’entità della somma, la Commissione fa riferimento ad una serie di parametri riportati nella comunicazione SEC[2005]1658. La proposta della Commissione non vincola tuttavia la Corte di giustizia, che può stabilire una somma sia superiore che inferiore, che peraltro viene calcolata con riferimento a parametri parzialmente diversi, quali la durata dell’infrazione, la sua gravità e la capacità finanziaria dello Stato inadempiente. Un’ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell’omessa comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE). In questo caso, la somma proposta dalla Commissione vincola la Corte di giustizia, nel senso che costituisce per quest’ultima un tetto massimo. Sebbene l’ipotesi appena considerata sia molto specifica, essa è tuttavia rilevante nella prassi, poiché un numero significativo di inadempimenti riguarda proprio l’omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.

Ulteriori informazioni e statistiche relative all’attività della Commissione di controllo del rispetto del diritto Ue sono reperibili ai seguenti indirizzi:

-  pagina ufficiale della Commissione dedicata alla procedura di infrazione: http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_it.htm

-  Eur-infra (archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato dal Dipartimento Politiche Europee): http://eurinfra.politichecomunitarie.it/ElencoAreaLibera.aspx

EU Pilot

EU Pilot è un progetto, operativo dall’aprile 2008, che mira a favorire la cooperazione tra Stati membri e Commissione al fine di risolvere problemi (soprattutto quelli sollevati da cittadini e imprese) relativi alla (non) corretta applicazione del diritto UE e alla (non) conformità con quest’ultimo del diritto nazionale,  prima della apertura di una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE. Il fine ultimo di EU Pilot è dunque quello di evitare, quando ciò sia possibile, il ricorso ad una formale procedura di infrazione. La comunicazione avviene tramite una piattaforma on-line - EU Pilot, appunto - che consente di sottoporre la richiesta di informazioni al servizio competente della Commissione, che provvederà poi a inoltrarla allo Stato membro interessato, con ogni eventuale indicazione o domanda che lo stesso abbia identificato come rilevante. Le risposte devono venire trasmesse alla persona fisica o giuridica che le ha richieste entro 20 settimane dalla richiesta stessa (si considera un termine di 10 settimane per la trattazione a livello nazionale ed un termine uguale per la trattazione da parte della Commissione).

All’avvio del progetto, gli Stati membri che avevano accettato di parteciparvi erano 15. EU Pilot è attualmente operativo in tutti i 28 Stati membri.

Sin dall’avvio del progetto, l’Italia figura tra i paesi con il più alto numero di richieste sottoposte.

Ulteriori informazioni e statistiche relative alla performance di EU Pilot sono reperibili ai seguenti indirizzi:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_it.htm

http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm

Di seguito, si riporta una sintetica panoramica delle procedure d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia, suddivise per stadio, con aggiornamento alla seduta della Commissione europea del 18 giugno 2015. Nel periodo considerato sono state archiviate una procedura EU Pilot e quattro procedure di infrazione (tra cui quella relativa alla non conformità al diritto UE della legge 13 aprile 1988, n. 117 sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati). Nel contempo, la Commissione ha aperto 11 nuove procedure di infrazione, delle quali una per violazione dell’obbligo dello Stato membro di conformarsi ad una precedente sentenza di inadempimento della Corte di giustizia. Alla data dell’ultima seduta considerata, il numero delle procedure d'infrazione a carico del nostro Paese si attesta a 98 casi, di cui 75 per violazione del diritto dell'Unione e 23 per mancato recepimento di direttive.

Tutti i dati sono tratti da Eur-infra, la banca dati delle procedure di infrazione che riguardano l’Italia del Dipartimento delle politiche europee.

Seduta del 18.06.2015

La Commissione europea ha deciso per quanto riguarda l'Italia una costituzione in mora ex art. 260 TFUE e un parere motivato complementare ex art. 258 TFUE.   

Lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE

  • 2015/2067 - Mancato recupero dell'aiuto di Stato concesso dalla Repubblica Italiana a favore del settore della navigazione in Sardegna – Inadempimento della sentenza UE del 21 marzo 2013, causa C-613/11.

Parere motivato complementare ex art. 258 TFUE

  • 2011/2215 - Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia.

Seduta del 28.05.2015

La Commissione europea ha deciso un'archiviazione di una procedura di infrazione, un'archiviazione di un caso EU Pilot e 6 costituzioni in mora ex art. 258 TFUE.   

Archiviazione procedura di infrazione

  • 2013/2260 - Diritti dei passeggeri nei trasporti via autobus - Mancato rispetto degli obblighi di notifica delle misure nazionali previste dal regolamento (UE) n° 181/2011.

 

Archiviazione caso EU Pilot

  • EU Pilot 5940/13/MOVE - Mancato rispetto in Italia della Direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle Ferrovie.

Lettera di messa in mora ex art. 258 TFUE

  • 2014/4170 - Divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-caseari.
  • 2015/2043 - Qualità dell'aria ambientale per un'aria più pulita in Europa - Valori limite di biossido di azoto (NO2) - Attuazione della direttiva 2008/50/CE.
  • 2015/0199 - Mancato recepimento della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) OMNIBUS.
  • 2015/0200 - Mancato recepimento della direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionale e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).
  • 2015/0201 - Mancato recepimento della direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.
  • 2015/0202 - Mancato recepimento della direttiva 2013/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione.

Seduta del 29.04.2015

La Commissione europea ha deciso l'archiviazione di 1 procedura di infrazione.   

  • 2007/4147 - Contenzioso relativo al rimborso dei diritti di visita sanitaria. Tassa d’effetto equivalente ad un dazio doganale - Durata ragionevole del procedimento giudiziario.

Seduta del 26.03.2015

La Commissione europea ha deciso l'archiviazione di 2 procedure di infrazione e l'apertura di 4 nuovi casi.

Archiviazioni

  • 2009/2230 - Non conformità al diritto UE della legge 13 aprile 1988, n. 117 relativo al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.
  • 2010/4227 - Non corretto recepimento della direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

 

Messe in mora ex art. 258 TFUE

  • 2015/4014 - Attuazione nell'ordinamento italiano della direttiva 2009/19/CE che stabilisce l'obbligo per gli stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (ex caso EU Pilot 6839/14/ENER).
  • 2014/2265 - Regolamento EU n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile. Accordi preliminari (ex caso EU Pilot 5595/13/MOVE).
  • 2015/0144 - Mancato recepimento della direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi.
  • 2015/0145 - Mancato recepimento della direttiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.


[1] Ma nella prassi è prevista la possibilità di comminare - in relazione a violazioni di particolare gravità - sia una somma forfettaria che una penalità.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633