Archivio rubriche 2016

Panoramica sullo stadio raggiunto dalle procedure di infrazione aperte nei confronti dell’Italia (3/2016)

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente. La lettera di addebito circoscrive la materia del contendere, cosicché, nell’ipotesi in cui la Commissione decida di proseguire nell’iniziativa, l’oggetto della procedura non può essere ulteriormente ampliato. Allo Stato interessato è assegnato un termine per presentare delle osservazioni (art. 258.1 TFUE). Valutate tali osservazioni ovvero decorso vanamente il termine per la loro presentazione, la Commissione può inviare un parere motivato allo Stato in questione, indicando le misure che lo stesso dovrebbe adottare per porre fine all’inadempimento e assegnando un termine entro il quale provvedere (art. 258.1 TFUE). Ove il parere sia emesso, se lo Stato non si conforma ad esso nel termine fissato dalla Commissione, quest’ultima può deferire il caso alla Corte di Giustizia, avviando in tal modo la fase «contenziosa» della procedura (art. 258.2 TFUE). Se la Corte di Giustizia riconosce - la natura della sentenza che accerta l’infrazione è, infatti, meramente dichiarativa - che lo Stato membro in questione è venuto meno ad uno degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto UE, a tale Stato è fatto divieto di applicare le disposizioni dichiarate in contrasto con il Trattato, mentre, se del caso, esso dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per adempiere ai propri obblighi derivanti dal diritto UE (art. 260.1 TFUE). Di regola, tali provvedimenti non sono indicati dalla sentenza, ma spetta invece allo Stato membro inadempiente individuare le misure necessarie più appropriate. L’esecuzione deve iniziare immediatamente e deve concludersi nel più breve tempo possibile.

In caso di mancata esecuzione, la Commissione può avviare una seconda procedura di infrazione, secondo quanto previsto dall’art. 260.2 TFUE, che si rifà sostanzialmente alla disciplina della prima procedura di infrazione, ma che ha come oggetto la violazione dell’obbligo di eseguire la sentenza. Dunque, la Commissione, dopo aver dato allo Stato membro la possibilità di presentare le sue osservazioni, può formulare un parere motivato che precisa i punti sui quali lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza e, se il termine fissato nel parere scade senza che lo Stato membro abbia adottato le necessarie misure, la Commissione potrà nuovamente adire la Corte di giustizia. Il Trattato di Lisbona ha tuttavia previsto, in questa seconda procedura, la possibilità per la Commissione di adire direttamente la Corte di giustizia dopo aver messo lo Stato membro nelle condizioni di presentare le proprie osservazioni, senza necessità di emettere previamente il parere motivato. In questa seconda azione, la Commissione precisa l'importo della somma forfetaria o della penalità da versare (all’Unione) da parte dello Stato membro in questione, che consideri adeguate alle circostanze (ma nella prassi è prevista la possibilità di comminare - in relazione a violazioni di particolare gravità - sia una somma forfettaria che una penalità). Per calcolare l’entità della somma, la Commissione fa riferimento ad una serie di parametri riportati nella comunicazione SEC[2005]1658. La proposta della Commissione non vincola tuttavia la Corte di giustizia, che può stabilire una somma sia superiore che inferiore, che peraltro viene calcolata con riferimento a parametri parzialmente diversi, quali la durata dell’infrazione, la sua gravità e la capacità finanziaria dello Stato inadempiente. Un’ulteriore novità prevista dal Trattato di Lisbona consiste nella possibilità di comminare la sanzione pecuniaria già nel caso del ricorso per inadempimento qualora tale inadempimento consista nell’omessa comunicazione, da parte di uno Stato membro, delle «misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa» (art. 260.3 TFUE). In questo caso, la somma proposta dalla Commissione vincola la Corte di giustizia, nel senso che costituisce per quest’ultima un tetto massimo. Sebbene l’ipotesi appena considerata sia molto specifica, essa è tuttavia rilevante nella prassi, poiché un numero significativo di inadempimenti riguarda proprio l’omessa comunicazione delle misure nazionali di attuazione.


Ulteriori informazioni e statistiche relative all’attività della Commissione di controllo del rispetto del diritto Ue sono reperibili ai seguenti indirizzi:
- pagina ufficiale della Commissione dedicata alla procedura di infrazione
- Eur-infra (archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione realizzato dal Dipartimento Politiche Europee) 

EU Pilot
EU Pilot è un progetto, operativo dall’aprile 2008, che mira a favorire la cooperazione tra Stati membri e Commissione al fine di risolvere problemi (soprattutto quelli sollevati da cittadini e imprese) relativi alla (non) corretta applicazione del diritto UE e alla (non) conformità con quest’ultimo del diritto nazionale, prima della apertura di una procedura di infrazione ex art. 258 TFUE. Il fine ultimo di EU Pilot è dunque quello di evitare, quando ciò sia possibile, il ricorso ad una formale procedura di infrazione. La comunicazione avviene tramite una piattaforma on-line - EU Pilot, appunto - che consente di sottoporre la richiesta di informazioni al servizio competente della Commissione, che provvederà poi a inoltrarla allo Stato membro interessato, con ogni eventuale indicazione o domanda che lo stesso abbia identificato come rilevante. Le risposte devono venire trasmesse alla persona fisica o giuridica che le ha richieste entro 20 settimane dalla richiesta stessa (si considera un termine di 10 settimane per la trattazione a livello nazionale ed un termine uguale per la trattazione da parte della Commissione).
All’avvio del progetto, gli Stati membri che avevano accettato di parteciparvi erano 15. EU Pilot è attualmente operativo in tutti i 28 Stati membri.
Sin dall’avvio del progetto, l’Italia figura tra i paesi con il più alto numero di richieste sottoposte.

Ulteriori informazioni e statistiche relative alla performance di EU Pilot sono reperibili ai seguenti indirizzi:
- http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/application_monitoring_it.htm
- http://ec.europa.eu/internal_market/scoreboard/performance_by_governance_tool/eu_pilot/index_en.htm

Di seguito si riporta una sintetica panoramica delle procedure d’infrazione pendenti nei confronti dell’Italia, suddivise per stadio, con aggiornamento alla seduta della Commissione europea del 29 settembre 2016.
I dati sono tratti dalla sezione dedicata alle procedure di infrazione nel sito del Dipartimento delle Politiche Europee. Per ciascuna seduta viene riportato un link al relativo aggiornamento fornito dal Dipartimento, che comprende, in particolare, delle tabelle riepilogative in cui le procedure aperte nei confronti dell’Italia sono suddivise per settore e per stadio della procedura.
Chiude la panoramica la sentenza in cui la Corte di giustizia (Grande sezione) ha constatato l’inadempimento da parte dell’Italia degli obblighi ad essa incombente in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.

Seduta del 29 settembre 2016
Nella seduta del 29 settembre 2016, la Commissione europea ha disposto l'archiviazione di 7 procedure di infrazione, nonché di un caso EU Pilot. Allo stesso tempo, è stata disposta una costituzione in mora complementare (ex art. 258 TFUE) ed è stata assunta una decisione di ricorso (ex art. 258 TFUE).
Il numero delle procedure a carico dell’Italia è quindi sceso a 72, di cui 57 per violazione del diritto dell'Unione e 15 per mancato recepimento di direttive: http://www.politicheeuropee.it/attivita/15141/dati.
Archiviazione di procedure d'infrazione
2014/2286 – Non corretto recepimento delle Direttive 2009/72/CE sull'energia elettrica e 2009/73/CE sul gas naturale (Terzo pacchetto Energia).
2016/0377 – Mancato recepimento della direttiva delegata (UE) 2015/13 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica l'allegato III della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua.
2016/0373 – Mancato recepimento della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura.

2016/0372 – Mancato recepimento della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.
2016/0376 – Mancato recepimento della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
2016/0371 – Mancato recepimento della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
2016/0369 – Mancato recepimento della direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.

EU PILOT 5714/13ENV – Applicazione dei fattori di correzione delle condizioni climatiche locali per gli inceneritori, stabiliti unilateralmente dall'Italia

Costituzione in mora (ex art. 258 TFUE)
2016/2095 – Mancato recepimento delle Decisioni 2008/615 e 2008/616/GAI del Consiglio riguardanti il potenziamento della cooperazione transfrontaliera soprattutto con riferimento alla lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (Decisioni PRUM).

Seduta del 22.07.2016
Nella seduta del 22 luglio 2016, la Commissione europea ha archiviato 4 procedure di infrazione, ha inviato una 1 costituzione in mora complementare (ex art. 258 TFUE) e 1 parere motivato complementare (ex art. 258 TFUE).
A tale data, risultano aperte nei confronti dell’Italia 78 procedure, delle quali 58 per violazione del diritto dell'Unione e 22 per mancato recepimento di direttive: http://www.politicheeuropee.it/attivita/19935/infrazioni-aggiornamento-del-22-luglio-2016.
Archiviazione di procedure d'infrazione
2015/0307 – Ambiente – Mancato recepimento della direttiva 2014/77/UE della Commissione, del 10 giugno 2014, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
2012/4128 – Libera circolazione dei lavoratori – Giocatori formati nei vivai nazionali che devono essere iscritti nel foglio gara delle squadre di pallacanestro in occasione delle competizioni nazionali.
2014/4168 – Lavoro e affari sociali – Applicazione della sentenza "Gardella" della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (causa C-233/12), relativa al riconoscimento, a fini contributivi, dei periodi di lavoro svolti da un cittadino UE presso un'organizzazione internazionale, in vista dell'ottenimento di una pensione italiana.
2014/0134 – Giustizia – Mancato recepimento della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
Costituzioni in mora complementare (ex art. 258 TFUE)
2015/2174 – Salute - Xylella fastidiosa in Italia – Violazione del diritto UE.
Parere motivato complementare (ex art. 258 TFUE)
2013/0276 – Affari interni – Mancato recepimento della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l’ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale.

Sentenze emesse dalla Corte di giustizia al termine di procedure di infrazione nei confronti dell’Italia
Sentenza della Corte (Grande sezione) dell’11 ottobre 2016, causa C-601/14, Commissione europea c. Repubblica italiana (ECLI:EU:C:2016:759)
Oggetto: Direttiva 2004/80/CE – Articolo 12, paragrafo 2 – Sistemi di indennizzo nazionali delle vittime di reati intenzionali violenti che garantiscono un indennizzo equo ed adeguato – Sistema nazionale che non copre tutti i reati intenzionali violenti commessi sul territorio nazionale.
Dispositivo: La Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, è venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato.

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