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Un caso anomalo di delegificazione regionale (3/2019)

Sentenza n. 178/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/7/2019 – Pubblicazione in G.U. 24/7/2019 n. 30

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 178/2019, accogliendo parzialmente un ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali varie disposizioni della legge della Regione Puglia 16 luglio 2018, n. 32 (Disciplina in materia di emissioni odorigene).

A lungo la legislazione statale, e in particolare il codice dell’ambiente, non ha preso in considerazione il tema degli impatti olfattivi determinati dalle emissioni derivanti da attività antropiche. L’art. 272-bis del codice – introdotto dal d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183 in attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del 25 novembre 2015 – non ha introdotto una disciplina organica ed esaustiva delle emissioni odorigene, lasciando alle Regioni il compito di regolamentare il settore; il legislatore statale si è però riservato la possibilità d’introdurre valori limite e prescrizioni generale destinati a valere uniformemente per l’intero territorio nazionale.
In questa sede interessa soffermarsi sulle censure formulate a proposito dell’art. 6 della l. reg. Puglia n. 32/2018, di cui il Presidente del Consiglio dei ministri nel suo ricorso ha lamentato l’incompatibilità con l’art. 123 Cost., in relazione all’art. 44, commi 1 e 2, dello statuto regionale, e con l’art. 117, sesto comma, Cost., in relazione agli artt. 7, comma 7, e 7-bis, comma 8, del codice dell’ambiente.
La disposizione censurata attribuisce alla Giunta regionale il compito di provvedere, con una propria deliberazione all’aggiornamento dell’allegato annesso tecnico alla legge stessa: questo stabilisce e specifica i metodi di monitoraggio e di determinazione degli impatti olfattivi e della loro accettabilità, nonché i criteri di valutazione sul territorio. Ad avviso del ricorrente, si tratta di un’ipotesi di delegificazione, che si pone però in contrasto con lo statuto regionale e con alcune disposizioni del codice dell’ambiente in tema di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di valutazione d’impatto ambientale (VIA). In base all’art 44, comma 1, secondo periodo, dello statuto pugliese, la legge regionale indica le norme da delegificare e i principi che la Giunta regionale deve osservare nei regolamenti di delegificazione. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate. La disposizione censurata, invece, fa riferimento a una deliberazione di Giunta e risulterebbe del tutto carente sotto il profilo dell’indicazione dei principi che dovrebbero guidare la Giunta stessa nell’attività di delegificazione. Infine, lo strumento della delegificazione è adoperato in violazione del divieto statutario riguardante le materie di legislazione concorrente, che dovrebbe ritenersi esteso, a fortiori, a quelle di legislazione esclusiva statale.
La Corte muove dal presupposto che il legislatore regionale pugliese, inglobando l’allegato tecnico all’interno della l. reg. n. 32/2018, ha dato forza di legge alle relative disposizioni. La previsione che incarica la Giunta di aggiornare l’allegato tecnico si risolve nell’attribuzione alla stessa della potestà d’innovare il dato legislativo, com’è tipico dei fenomeni di delegificazione. Lo statuto, dal canto suo, ha dettato il procedimento da seguire in caso di delegificazione all’interno della disposizione relativa alla potestà regolamentare della Giunta regionale (art. 44, commi 1, primo periodo, e 2); e lo ha fatto sulla falsariga del procedimento previsto all’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 al fine di evitare le delegificazioni in bianco. La veste formale della delegificazione, stando allo statuto pugliese, è insomma il regolamento, sottoposto al parere preventivo delle commissioni consiliari permanenti competenti per materia e destinato a essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
La disposizione impugnata, invece, prevede strumenti diversi dal regolamento per l’attività di delegificazione. Essa, inoltre, omette di menzionare i principi di massima chiamati a delimitare l’operato della Giunta in sede di delegificazione: appaiono eccessivamente generici, da questo punto di vista, i riferimenti, presenti al comma 2 dell’art. 6, alla minimizzazione dell’impatto olfattivo nel rispetto dei principi di adeguatezza e di proporzionalità. L’art. 6 risulta perciò incostituzionale per violazione dell’art. 123 Cost. in relazione alla fonte statutaria interposta.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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