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Leggi d’interpretazione autentica, giusto processo e tentativi d’influenzare la soluzione di una controversia (3/2019)

Sentenza n. 174/2019 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 12/7/2019 – Pubblicazione in G.U. 17/7/2019 n. 29 

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 174/2019 la Corte costituzionale ha accolto una questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, commi da 28 a 30, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018). La disposizione impugnata offre l’interpretazione autentica degli artt. 142 e 143 della l. reg. Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e nega così rilievo, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, al servizio prestato con rapporto a tempo determinato di diritto privato.

I parametri costituzionali invocati sono gli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, 36 e 38, secondo e quarto comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione: quest’ultimo è invocato in relazione all’art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La Corte muove dalla considerazione che le disposizioni impugnate si applicano a fattispecie perfezionatesi anteriormente all’entrata in vigore della l. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 33/2015. Si tratta dunque di considerare l’incidenza retroattiva di tale disciplina. Al di fuori della materia penale, osserva il giudice delle leggi, il legislatore è libero di emanare disposizioni retroattive, anche d’interpretazione autentica, ma la retroattività deve risultare adeguatamente giustificata sul piano della ragionevolezza (sent. n. 73/2017). I principi in gioco sono l’eguaglianza, la ragionevolezza, la tutela del legittimo affidamento, la coerenza e certezza dell’ordinamento giuridico e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. Interpretando l’art. 6 CEDU, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ripetutamente affermato che in linea di principio sul legislatore non incombe un divieto d’introdurre disposizioni retroattive nella materia civile. Se però non sussistono motivi d’interesse generale, i principi di preminenza del diritto e del giusto processo precludono ingerenze del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia qualora il fine evidente sia quello d’influenzare la soluzione di una controversia (sent. Anna de Rosa e altri c. Italia). Quanto ai motivi imperativi d’interesse generale, i motivi finanziari, considerati isolatamente, non bastano a giustificare un intervento legislativo destinato a ripercuotersi sui giudizi in corso (sent. Cabourdin c. Francia).
Al fine di accertare un uso distorto della funzione legislativa, la giurisprudenza costituzionale, in armonia con le enunciazioni della Corte di Strasburgo, assegna un rilievo significativo al metodo e alla tempistica dell’intervento legislativo contestato, che vede lo Stato o l’amministrazione pubblica parti di un processo già radicato e si colloca a notevole distanza temporale dall’entrata in vigore delle disposizioni oggetto d’interpretazione autentica (sent. n. 12/2018). Quanto al contesto, la legge del 1981 non contempla il conferimento d’incarichi dirigenziali, mentre le disposizioni impugnate conferiscono efficacia retroattiva alla disciplina relativa ai trattamenti di fine servizio. Per di più, la l. reg. n. 33/2015 è stata approvata in pendenza di un giudizio in cui la Regione stessa era parte. La Corte afferma perciò che il proposito di vincolare un numero limitato di cause già pendenti contrasta con la nozione di motivi imperativi d’interesse generale. Del tutto generici, inoltre, appaiono i riferimenti alla tutela dell’equilibrio finanziario regionale; né sono ravvisabili le esigenze di rimediare alle imperfezioni tecniche del testo normativo originario, ai profili d’incostituzionalità della disciplina anteriore o ancora alle manifeste sperequazioni determinate da istituti extra ordinem di eccezionale favore.
La Corte ha perciò dichiarato incostituzionali le disposizioni impugnate per violazione degli artt. 111 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU.

Osservatorio sulle fonti

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