Piemonte - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Piemonte 20 marzo 2020, n. 10-1147 - Emergenza epidemiologica da COVID -19. Modifica della deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 22-1041

Titolo completo "Emergenza epidemiologica da COVID -19. Modifica della deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 22-1041 per la presentazione delle domande di sostegno relative al Bando B 2019 concernente gli “Investimenti per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature” della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.2 - Operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”
Pubblicata nel BUR n. 13 suppl. ord. n. 3 del 26 marzo 2020

  • Il presente atto dispone, nel campo delle imprese agricole, la proroga dei termini per la presentazione di specifiche domande.

Parole di interesse: imprese; proroga termini; sostegni economici

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2020, n. 10-1147

Emergenza epidemiologica da COVID -19. Modifica della deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 22-1041 per la presentazione delle domande di sostegno relative al Bando B 2019 concernente gli “Investimenti per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature” della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.2 - Operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”.

A relazione dell'Assessore Protopapa

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;

i successivi Regolamenti di applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1306/2013, in particolare, il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, e il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

i Regolamenti europei sopra citati i quali prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale disciplinandone, altresì, l’articolazione del contenuto; il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte (di seguito PSR), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 e dalla Giunta regionale con deliberazione 9 novembre 2015, n. 29-2396 e successive integrazioni e modificazioni;

vista la determinazione dirigenziale 24 luglio 2018, n.786 del Settore Programmazione e coordinamento sviluppo rurale ed agricoltura sostenibile contenente le condizioni generali di validità dei regimi di aiuto previsti dal PSR 2014-2020 e di ammissibilità delle operazioni soggette alle regole sugli aiuti di stato;

considerato che con nota del 10 gennaio 2020 l'Autorità di Gestione in merito ai regolamenti di transizione per lo sviluppo rurale ed al documento "DG Agri general replies" e in particolare il punto 4) The implementation period of the current RDPs, ha chiarito che il periodo di implementazione dell'attuale PSR 2014-2020 dura sino al 31 dicembre 2023 comportando la possibilità di continuare ad assumere impegni giuridicamente vincolanti (ammissioni a finanziamento) anche oltre la fine del 2020, compatibilmente con la necessità di effettuare i pagamenti entro fine del 2023;

visto lo stato di emergenza deliberato il 31 gennaio 2020 dal Presidente del Consiglio dei ministri per l’emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

dato atto che con decreto del Presidente della Giunta regionale del 22 febbraio 2020, n. 20, in relazione all’emergenza Coronavirus COVID 19, è stata disposta l’attivazione di un’ Unita' di Crisi U.C.R. ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 ottobre 2004, n. 8/R, successivamente modificato con DPGR del 6 marzo 2020, n. 27 e con DPGR 16 marzo 2020, n. 32;

richiamata l’Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministro della Salute in concerto con il Presidente della Regione Piemonte datata 23 febbraio 2020;

richiamati i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati a far data dal 23 febbraio 2020 ed, in particolare, quello emanato l’11 marzo 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale;

tenuto conto che, a seguito dei suddetti decreti, sono state imposte restrizioni dapprima limitate alla popolazione di alcune province piemontesi successivamente estese a tutto il territorio regionale e nazionale;

preso atto delle richieste presentate dalle organizzazioni professionali rappresentative del mondo agricolo e cooperativo (note dell’ 11, del 12 e del 17 marzo 2020), agli atti della direzione Agricoltura e Cibo, in cui tra le altre, si evidenzia la richiesta di prorogare i termini individuati nei provvedimenti assunti dalla Giunta regionale, motivandola con lo stato emergenziale sopra richiamato;

preso atto della nota trasmessa all’Autorità di gestione dal responsabile del settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile della direzione regionale Agricoltura e Cibo, conservata agli atti della stessa, in cui risultano evidenziate le difficoltà, peraltro notorie, incontrate dai richiedenti a procedere alla presentazione delle domande di sostegno relativamente al bando B riferito all’anno 2019 “Investimenti per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature” della Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.2 - Operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli” approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2019, n. 19-644 il quale prevede la scadenza per l’invio delle domande di sostegno al 20 marzo 2020, così come prorogata con deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 22-1041;

visto il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19” (decreto Cura-Italia) ed, in particolare, l’articolo 103, comma 1 che prevede, tra l’altro, che “Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentiali, finali ed esecutivi relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.”;

dato atto dell’applicazione dei contenuti del suddetto articolo 103, comma 1 del d.l. 18/2020 ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, riferiti al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 i quali s’intendono ricompresi nelle ipotesi previste dalla norma le cui disposizioni sono applicabili anche a favore dei termini posti a carico dei privati;

tenuto conto che il comma 1 dell’articolo 103 disciplina soltanto la sospensione dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, e preso atto dei contenuti espressi nella suddetta nota dal responsabile del settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile ed, in particolare, della necessità di differire al 5 giugno 2020 il termine per le difficoltà riscontrate dai richiedenti nella presentazione delle domande di sostegno, termine indicato e valutato congruo dallo stesso responsabile, in considerazione dei contenuti e della durata delle restrizioni espresse nei citati provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri;

ritenuto, per quanto sopra espresso, di modificare il punto 11 della deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2019, n. 19-644, già modificato con la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 22-1041 differendo al 5 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno relative al bando B Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”- Sottomisura 4.2, Operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli"; sentita l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) quale organismo pagatore regionale; visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche amministrazioni”;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio gestionale provvisorio 2020-2022;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046.

La Giunta regionale a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA (imprese) (sostegni economici) (proroga termini)

di modificare, sulla base della nota del responsabile del settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali ed energia rinnovabile, citata in premessa, il punto 11 della deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2019, n. 19-644, già modificato con la deliberazione della Giunta regionale 21 febbraio 2020, n. 22-1041, differendo al 5 giugno 2020 il termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno relative al bando B Misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”- Sottomisura 4.2- Operazione 4.2.1 “Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli";

di dare atto dell’applicazione dei contenuti del comma 1 dell’ articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18 ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data e riferiti al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 i quali s’intendono ricompresi nelle ipotesi previste dalla norma e le cui disposizioni sono applicabili anche a favore dei termini posti a carico dei privati.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio gestionale provvisorio 2020-2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché, ai sensi dell’articolo 26 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

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