Piemonte - Atti della Giunta regionale

D.G.R. Piemonte 20 marzo 2020, n. 14-1150 - Misure emergenziali per far fronte all’epidemia COVID 19. Modalita’ di attivazione di posti letto in RSA autorizzate o accreditate. Integrazione alla DGR n. 12-1124 del 13 marzo 2020

Pubblicata nel BUR n. 15 suppl. ord. n. 5 del 10 aprile 2020

  • Il presente atto dispone la possibilità di attivare posti letto in RSA autorizzate o accreditate per implementare il numero dei posti letto disponibili nella Regione.

Parole di interesse: posti letto; sanità;

REGIONE PIEMONTE BU15S5 10/04/2020

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

Deliberazione della Giunta Regionale 20 marzo 2020, n. 14-1150

Misure emergenziali per far fronte all’epidemia COVID 19. Modalita’ di attivazione di posti letto in RSA autorizzate o accreditate. Integrazione alla DGR n. 12-1124 del 13 marzo 2020

A relazione dell'Assessore Icardi

L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza  di  sanità  pubblica  di  rilevanza  internazionale  e,  in  conseguenza  del  rischio  sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il Consiglio dei Ministri, con  delibera del 31 gennaio  2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 20 del 22 febbraio 2020 è stata attivata l'Unità di  Crisi  ai  sensi  del  Decreto  del  Presidente  della Giunta  regionale  18  ottobre  2004  n.  8/R,  e  con Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  n.  32  del  16  marzo  2020  è  stato  nominato  il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19.

Con  la  nota  del  Ministero  della  Salute  GAB  0002619-P-29/02/2020,  recante “Linee  di  indirizzo assistenziali  del  paziente  critico  affetto  da  covid-19” si  impone,  tra  l’altro,  alle  Regioni  di “individuare   opportune   soluzioni   organizzative   che consentano   di   soddisfare   il   potenziale incremento  della  necessità  di  ricovero  in  tale  ambito  assistenziale.  Fermo  restando  che  ogni Regione  deve  identificare  prioritariamente  una  o  più  strutture/stabilimenti  da  dedicare  alla gestione  esclusiva  del  paziente  affetto  da  COVID-19  ("COVID  Hospital")  in  relazione  alle dinamiche  epidemiologiche,  dovranno  intanto  essere predisposte  pianificazioni  per  ognuno  degli ambiti  territoriali  che  prevedano:  ...  (omissis)  ...•  la  previsione  di  ampliare  la  capacità  di  ogni singola  struttura  ospedaliera  mediante  l'attivazione  di  posti  letto  di  area  critica  attualmente  non funzionanti e/o procedere ad una rimodulazione dell'attività programmata”.

Con  la  nota  del  Ministero  della  Salute  GAB  12713-P-05/03/2020,  con  allegata  nota  prot.  GAB. 2627 del 1 marzo 2020, recante “Incremento disponibilità posti letto del SSN e ulteriori indicazioni relative  alla  gestione  dell’emergenza  COVID-19” si  “ritiene  necessario  che,  nel  minor  tempo possibile,  in  strutture  pubbliche  e  in  strutture  private  accreditate,  sia:  ...  (omissis)  ...  attivato  a livello  regionale,  nel  minor  tempo  possibile,  un  incremento  delle  disponibilità  di  posti  letto  come segue:

  • del 50 % del numero dei posti letto in terapia intensiva (TI);
  • del 100 % del numero dei posti letto in unità operative di pneumologia e in unità operative di malattie infettive,   isolati   e   allestiti   con   la   dotazione   necessaria   per   il   supporto ventilatorio (inclusa la respirazione assistita) e con la possibilità di attuare quanto previsto dalle "Linee di indirizzo assistenziali del paziente critico affetto da COVID-19" emanate in data 29 febbraio 2020.

L'attivazione  dei  posti  letto  dovrà  garantire  il  controllo  delle  infezioni  anche  attraverso  la rimodulazione locale delle attività ospedaliere ... (omissis).L'utilizzo  delle  strutture  private  accreditate  dovrà  essere  valutato  prioritariamente  per  ridurre  la pressione sulle strutture  pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19”.

Con   DGR   n.   12-1124   del   13   marzo   2020   recante   “Emergenza   da   COVID-19.   Variazione temporanea  nella  dotazione  dei  posti  letto  nell’ambito  delle  strutture  pubbliche  e  disposizioni transitorie  per  la  contrattualizzazione  di  eventuali  prestazioni  aggiuntive  con  le  strutture  private autorizzate ed accreditate a supporto del sistema pubblico”, la Giunta regionale, in attuazione della nota del Ministero della Salute prot. GAB. 2627 del 1 marzo 2020 – ed a recepimento delle azioni poste in essere per fronteggiare l’emergenza Covid-19 dalla Regione Piemonte e dall’Unità di crisi costituita con DPGR 22 febbraio 2020 n. 20 – ha disposto un incremento temporaneo, nei limiti del periodo di emergenza definito dalla Delibera del  Consiglio dei Ministri 31.1.2020, della dotazione dei  posti  letto  delle  strutture  pubbliche  del  SSR  con  specifico  riguardo  ai  posti  letto  in  terapia intensiva, semi-intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, nonché delle altre  attività  ospedaliere  a  supporto  delle  unità  operative  più  direttamente  interessate  a  fornire assistenza ai pazienti affetti da Covid-19.

Con  il  sopracitato  provvedimento  la  Giunta  regionale  ha  altresì  disposto  che,  a  fronte  di  ulteriori eventuali emergenze connesse all’esigenza di ridurre la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19, le Aziende Sanitarie Regionali potranno utilizzare, in conformità alla citata nota prot. GAB. 2627 del 1 marzo 2020 del Ministero della Salute, ulteriori posti letti accreditati presso gli Erogatori privati convenzionati ex art. 8 quater e 8 quinquies d.lgs. 502/92 e s.m.i., anche in deroga ai limiti di fabbisogno fissati dall’allegato B) della DGR 27 luglio 2016, n. 12-3730.

Dato   atto   che   le   misure   di   adeguamento   dell’offerta   di   posti   letto   ospedalieri   sono   state successivamente  integrate  mediante  disposizioni  dell’Unità  di  Crisi,  in  ultimo  con  la  nota  del  19 marzo 2020 a seguito dell’incontro con le Direzioni delle ASR.

Con  DGR  n.  22-1133  del  13.03.2020  recante  “Misure  emergenziali  per  far  fronte  all’epidemia COVID-19. Modalità di attivazione di posti letto COVID in strutture private” la Giunta regionale ha disposto  che,  in  urgenza,  al  fine  di  fronteggiare  adeguatamente  possibili  situazioni  di  pregiudizio sanitario  per  la  collettività,  gli  eventuali  ulteriori  fabbisogni  di  posti  letto  per  pazienti  COVID-19positivi potranno essere soddisfatti dalle ASR anche presso strutture private autorizzate all’esercizio di  attività  sanitarie  ex  art.  8  ter  del  D.Lgs.  502/1992  e  s.m.i.,  previa  l’adozione,  tramite  procedura semplificata, di provvedimenti temporanei di autorizzazione e di accreditamento limitati alla durata dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31.1.2020.

Il D.L.17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno  economico  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse  all'emergenza  epidemiologica  da COVID-19”, all’art. 3, relativo al “Potenziamento delle reti di assistenza territoriale”, prevede che, nel  caso  in  cui  la  situazione  di  emergenza   dovuta  alla  diffusione   del  COVID-19  richieda l’attuazione,  nel  territorio  regionale,  di  un  piano  di  potenziamento  dell’assistenza,  in  applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 del 1 marzo 2020, le Regioni e le aziende sanitarie, nel caso in cui emerga l’impossibilità di perseguire gli obiettivi di cui al piano nell’ambito delle strutture pubbliche e delle strutture private accreditate - mediante le prestazioni acquistate con i  contratti  in  essere  alla  data  del  decreto  -  possano  stipulare  contratti  per  l’acquisto  di  ulteriori prestazioni sanitarie, ai sensi dell’articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., in deroga al limite di  spesa  di  cui  all’articolo  45,  comma  1-ter,  del  decreto  legge  26  ottobre  2019,  n.  124,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Il  comma  2  del  citato  art.  3,  prevede  altresì  che “Qualora  non  sia  possibile  perseguire  gli obiettivi  di  cui  al  comma  1  mediante  la  stipula  di contratti  ai  sensi  del  medesimo  comma,  le regioni,  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  e  le  aziende  sanitarie,  in  deroga  alle disposizioni di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate  a  stipulare  al  medesimo  fine  contratti con  strutture  private  non  accreditate,  purché autorizzate ai sensi dell’articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.”

Rilevato   che,   nonostante   le   misure   già   poste   in   essere   -   attraverso   i   citati   provvedimenti amministrativi  -  per  fronteggiare  la  situazione  di emergenza,  risulta  necessario,  data  l’evoluzione della  situazione  epidemiologica  che  attesta  una  continua  crescita  dei  fabbisogni  di  p.l.  dedicati  a pazienti  COVID  (e  non  COVID,  per  la  parte  di  ampliamento  delle  attività  COVID  nelle  strutture pubbliche),    definire    ulteriori    misure    di    carattere straordinario    finalizzate    ad    assicurare un’implementazione del piano di assistenza da garantire a livello regionale. Ritenuto, a tal fine, necessario reperire posti letto anche nell’ambito di RSA autorizzate all’esercizio di  attività  socio-sanitarie  ex  art.  8  ter  del  D.Lgs.  502/1992  e  s.m.i.,  oppure  accreditate  ai  sensi dell’art.  8  quater  e  contrattualizzate  ex  art.  8  quinquies  del  medesimo  Decreto  Legislativo, prevedendo che:

  • le Aziende Sanitarie   Locali   potranno   utilizzare   i   posti   letto   di   RSA   accreditati  contrattualizzati  ex  artt.  8  quater  e  8  quinquies  del  D.Lgs.  502/92  e  s.m.i.  oppure contrattualizzare,  ai  sensi  dell’art.  3  comma  2  del  D.L.  17.3.2020  n.  18,  i  posti  letto autorizzati  ex  art.  8  ter  del  D.Lgs.  502/92  e  s.m.i.,  allo  scopo  di  ridurre  la  pressione  sulle strutture pubbliche attraverso la presa in carico temporanea di pazienti con bisogni sanitari compatibili con l’assistenza in RSA - non affetti da COVID-19;
  • le Aziende Sanitarie Locali  potranno  reperire,  nell’ambito  di  RSA  autorizzate  ex  art.  8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., posti letto dedicati a pazienti attualmente COVID positivi con bisogni sanitari compatibili con l’assistenza in RSA. I pazienti saranno inseriti secondo  specifici  percorsi  dedicati  definiti  a  livello  nazionale/regionale.  L’ASL  competente  per territorio provvederà prontamente alla stipula del contratto, a condizione che gli organismi preposti   alla   vigilanza   certifichino   prontamente,   per   le   RSA   in   possesso   della   sola autorizzazione   alla   realizzazione,   il   possesso   dei requisiti   strutturali,   tecnologici   ed organizzativi  previsti  dalla  normativa  vigente  per l’esercizio  dell’attività  proposta,  e,  per tutte, la conformità ai percorsi definiti per i pazienti COVID dai competenti enti nazionali e regionali  (netta  separazione  degli  spazi,  percorsi e  personale  dedicati).  La  certificazione relativa   al   possesso   dei   requisiti   autorizzativi   di   esercizio   configurerà   “ex   se”   un provvedimento temporaneo di autorizzazione all’esercizio che costituirà, ai sensi dell’art. 3 comma    2    del    D.L.    17.3.2020    n.    18,    titolo    valido    per    la    successiva    pronta contrattualizzazione  ex  art.  8  quinquies  del  D.Lgs.  502/1992  e  s.m.i.  .  Per  la  messa  a disposizione di posti letto COVID i gestori delle RSA dovranno far pervenire dichiarazione di disponibilità mediante apposita comunicazione (recante numero e tipologia di posti letto resi  disponibili)  all’ASL  sul  cui  territorio  insiste  la  struttura  ed  all’Unità  di  Crisi  della Regione Piemonte nonché al Settore Programmazione Servizi sanitari e socio sanitari della Direzione Sanità e Welfare.

Rilevato, altresì, con riguardo alle prestazioni assistenziali da erogare nell’ambito delle RSA ed all’attivazione dei posti letto, che:

  • le prestazioni dovranno  essere  erogate  nel  rispetto  dei  requisiti  strutturali,  tecnologici  e organizzativi di autorizzazione previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia; • l’assistenza medica degli utenti inseriti in nuclei RSA/COVID è affidata alle Unità Speciali di Continuità assistenziale di cui all’art. 8 del D.L. 9 marzo 2020 n. 14;
  • l’assistenza protesica e  integrativa  siano  garantite  ai  sensi  di  quanto  previsto  dalla  DGR  n. 85-6287 del 2 agosto 2013 e, in quanto applicabili, dalla DGR n. 47-7790 del 30.10.2018 e s.m.i.   nonché   dagli   atti   attuativi   delle   suddette   deliberazioni   predisposti   dal   Settore competente della Direzione Sanità e Welfare;
  • l’assistenza farmaceutica sia  garantita  ai  sensi  della  normativa  vigente  e,  in  particolare,  di quanto previsto dalla DGR n. 85-6287 del 2.8.2013, in quanto applicabili;
  • al termine del  periodo  di  inserimento  in  struttura l’utente  dovrà  obbligatoriamente  lasciare libero il posto letto tenuto conto che lo stesso è stato messo a contratto per far fronte ad una situazione di straordinaria emergenza sanitaria e deve essere appropriatamente utilizzato per le finalità alle quali è stato destinato;
  • l’effettiva attivazione dei posti letto contrattualizzati verrà disposta dall’A.S.L. di residenza del paziente - sentita l’Unità di Crisi - e sarà soggetta a dettagliata rendicontazione da parte dell’A.S.L. inviante, che  verrà  finanziata,  con  fondi  dedicati,  sulla   base  delle  spese sostenute.

Considerato che il corrispettivo da riconoscere alle RSA sia quello di cui alla DGR n. 85-6287 del 2 agosto 2013 e che l’onere derivante dagli inserimenti è interamente a carico dell’ASL di residenza dell’utente. Le ASL provvederanno al riconoscimento alle RSA-COVID della copertura degli oneri connessi alla predisposizione delle misure di protezione individuale, a seguito della rendicontazione delle spese sostenute.  

Ritenuto, infine, necessario disporre, ad integrazione della DGR n. 12-1124 del 13 marzo 2020, che, a  fronte  di  un  ulteriore  eventuale  aggravamento  dell’emergenza,  attesa  l’esigenza  di  ridurre  la pressione sulle strutture pubbliche mediante trasferimento e presa in carico di pazienti non affetti da COVID-19,  le  Aziende  Sanitarie  Locali  sono  autorizzate,  ai  sensi  del  comma  2  dell’art  3  del  D.L. 17 marzo 2020, n. 18, a stipulare contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate nella tipologia di p.l. richiesta, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

Dato  atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  aggiuntivi  a  carico  del  bilancio regionale  in  quanto  l’attuazione  del  medesimo  trova  copertura  nell’ambito  delle  risorse  assegnate annualmente alle Aziende sanitarie di cui agli atti di riparto del Fondo sanitario e delle risorse di cui al  D.L.  17  marzo  2020,  n.  18,  e  sarà  oggetto  di  specifica  rendicontazione  -  quale  spesa  per l’emergenza COVID19 - sui fondi all’uopo destinati dallo Stato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale unanime

delibera   (posti letto) (sanità)

  • di disporre, allo  scopo  di  garantire  un’ulteriore  implementazione  del  piano  di  assistenza  da assicurare  a  livello  regionale  a  fronte  dell’emergenza  COVID-19,  che  le  Aziende  Sanitarie Locali, potranno stipulare, in conformità alle previsioni di cui all’art. 3, comma 2, del D.L. 17  marzo  2020  n.  18,  appositi  contratti  ex  art.  8  quinquies  D.Lgs.  502/92  e  s.m.i.  con Erogatori privati gestori  di RSA autorizzate ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., oppure accreditate ai sensi dell’art. 8 quater del medesimo Decreto Legislativo;
  • di disporre che  le  Aziende  Sanitarie  Locali  potranno  utilizzare  i  posti  letto  di  RSA accreditati contrattualizzati ex artt. 8 quater e 8 quinquies del D.Lgs. 502/92 e s.m.i. oppure contrattualizzare,  ai  sensi  dell’art.  3  comma  2  del  D.L.  17.3.2020  n.  18,  i  posti  letto autorizzati  ex  art.  8  ter  del  D.Lgs.  502/92  e  s.m.i.,  allo  scopo  di  ridurre  la  pressione  sulle strutture pubbliche attraverso la presa in carico temporanea di pazienti con bisogni sanitari compatibili con l’assistenza in RSA - non affetti da COVID-19;
  • di disporre che  le  Aziende  Sanitarie  Locali  potranno  reperire,  nell’ambito  di  RSA autorizzate ex art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., posti letto dedicati a pazienti COVID positivi con bisogni sanitari compatibili con l’assistenza in RSA. I pazienti saranno inseriti secondo   specifici   percorsi   dedicati,   definiti   a   livello   nazionale/regionale.   L’ASL competente  per  territorio  provvederà  prontamente  alla  stipula  del  contratto,  a  condizione che gli organismi preposti alla vigilanza certifichino prontamente, per le  RSA in possesso della  sola  autorizzazione  alla  realizzazione,  il  possesso  dei  requisiti  strutturali,  tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per l’esercizio dell’attività proposta, e, per tutte, la conformità ai percorsi  definiti per i pazienti COVID dai competenti enti nazionali e regionali  (netta  separazione  degli  spazi,  percorsi e  personale  dedicati).  La  certificazione relativa   al   possesso   dei   requisiti   autorizzativi   di   esercizio   configurerà   “ex   se”   un provvedimento temporaneo di autorizzazione all’esercizio  che costituirà, ai sensi dell’art. 3 comma    2    del    D.L.    17.3.2020    n.    18,    titolo    valido    per    la    successiva    pronta contrattualizzazione  ex  art.  8  quinquies  del  D.Lgs.  502/1992  e  s.m.i.  .  Per  la  messa  a disposizione di posti letto COVID i gestori delle RSA dovranno far pervenire dichiarazione di disponibilità mediante apposita comunicazione (recante numero e tipologia di posti letto resi  disponibili)  all’ASL  sul  cui  territorio  insiste  la  struttura  -  ed  all’Unità  di  Crisi  della Regione  Piemonte  -  nonché  al  Settore  Programmazione  Servizi  sanitari  e  socio  sanitari della Direzione Sanità e Welfare;
  • di disporre che il suddetto rapporto contrattuale, instaurato dall’ASL sul cui territorio insiste la struttura, potrà avere durata massima sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio  dei  ministri  del  31  gennaio 2020  e,  comunque,  fino  al  perdurare  del fabbisogno rilevato a livello regionale;
  • di disporre che  il  corrispettivo  da  riconoscere  alle  RSA  sia  quello  di  cui  alla  DGR  n.  85-6287  del  2  agosto  2013  e  che  l’onere  derivante  dagli  inserimenti  è  interamente  a  carico dell’ASL  di  residenza  dell’utente.  Le  ASL  provvederanno  al  riconoscimento  alle  RSA-COVID della copertura degli oneri connessi alla predisposizione delle misure di protezione individuale, a seguito della rendicontazione delle spese sostenute;
  • di disporre, ad  integrazione  della  DGR  n.  12-1124  del  13  marzo  2020,  che,  a  fronte  di  un ulteriore  eventuale  aggravamento  dell’emergenza,  attesa  l’esigenza  di  ridurre  la  pressione sulle  strutture  pubbliche  mediante  trasferimento  e presa  in  carico  di  pazienti  non  affetti  da COVID-19,  le  Aziende  Sanitarie  Locali  sono  autorizzate,  ai  sensi  del  comma  2  dell’art.  3 del  D.L.  17  marzo  2020,  n.  18,  a  stipulare  contratti  con  strutture  private  non  accreditate, purché autorizzate nella tipologia di p.l. richiesta, ai sensi dell’art. 8 ter del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
  • di disporre che  alla  data  di  dichiarazione  di  fine emergenza  o  di  cessazione  del  fabbisogno rilevato  da  specifici  provvedimenti  regionali  perdono  efficacia  le  autorizzazioni  dei  posti letto  COVID-19  di  cui  alla  presente  deliberazione  e  gli  Erogatori  privati  non  potranno avanzare pretese su autorizzazioni a carattere definitivo di tali posti letto;
  • di richiamare, con  riguardo  alle  modalità  di  attivazione  dei  posti  letto  ed  alle  prestazioni assistenziali  da  erogare,  le  condizioni  definite  nelle  premesse  al  presente  provvedimento, che  verranno  ulteriormente  dettagliate  con  specifiche  comunicazioni  alle  ASR,  fermo restando  la  possibilità  di  procedere  in  condizione di  urgenza  sin  dall’approvazione  del presente provvedimento;
  • di dare atto  che  il  presente  provvedimento  non  comporta  oneri  aggiuntivi  a  carico  del bilancio  regionale  in  quanto  l’attuazione  del  medesimo  trova  copertura  nell’ambito  delle risorse  assegnate  annualmente  alle  Aziende  sanitarie  di  cui  agli  atti  di  riparto  del  Fondo sanitario  e  delle  risorse  di  cui  al  D.L.  17  marzo  2020,  n.  18,  e  sarà  oggetto  di  specifica rendicontazione  -  quale  spesa  per  l’emergenza  COVID19  sui  fondi  all’uopo  destinati  dallo Stato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

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