Archivio editoriali

In questa sezione sono contenuti gli editoriali apparsi nei numeri precedenti dell'Osservatorio on-line.

Andrea Simoncini

Oltre la riforma costituzionale

1. Il secondo fascicolo dell'Osservatorio sulle fonti di questo tormentato anno 2016 si trova a uscire in un momento storico per il sistema costituzionale italiano. L'attenzione di tutti - specialisti e cittadini comuni - è completamente assorbita dal tema della riforma costituzionale in corso. I riflettori sono accesi sulla proposta di modifica della Parte II della nostra Costituzione approvata dal Parlamento lo scorso 12 aprile. In attesa del referendum, le discussioni sono quasi del tutto monopolizzate - anche in virtù dell'inevitabile semplificazione mediatica - dal grande tema "simbolo" della transizione verso un sistema bicamerale imperfetto. L'Osservatorio non poteva certamente sottrarsi a questo dibattito e ha offerto un rilevante contributo all'approfondimento di questi temi dedicando loro ampio spazio tra i saggi pubblicati negli ultimi tre fascicoli (n. 2/2015, n. 3/2015 e n. 1/2016).

Anche in questo numero il tema della "grande" riforma mantiene una sua eco rilevante, attraverso il contributo di Giovanni Piccirilli che torna sulla questione - dibattuta "a distanza" con Paolo Carnevale - della qualificazione del testo approvato dal Parlamento come "legge costituzionale" ovvero come "legge di revisione costituzionale". Tutto fuorché una sottigliezza da giuristi, se è vero che da questa diversa qualificazione deriva la differente formulazione del quesito referendario e, dunque, un'opzione che finisce per influenzare la consapevolezza e le condizioni pratiche in cui il popolo si esprimerà sul progetto di modifica costituzionale.

caretti paolo mod

Pizzorusso, studioso delle fonti del diritto

1. Lo scorso 13 dicembre Alessandro Pizzorusso ci ha lasciato. Non è mia intenzione qui ricordarne la figura scientifica ed umana che altri molto meglio di me avrà occasione di fare nei mesi che verranno. Con queste brevi note, tenendo conto dell’indirizzo specifico dell’”Osservatorio”, vorrei richiamare l’attenzione sul contributo di straordinario rilievo che Pizzorusso ha dato allo studio del sistema delle fonti normative.

A questo tema egli ha dedicato gran parte del suo impegno scientifico, il quale si è tradotto, oltre che in innumerevoli saggi, in due opere fondamentali: i due Commenti agli artt. 1-9 delle Disposizioni sulla legge in generale, nel quadro del Commentario del Codice Civile a cura di Antonio Scialoja e Giuseppe Branca: il primo edito nel 1977, il secondo nel 2011 (Zanichelli – Il foro Italiano). Credo che non ci sia studioso che occupandosi di fonti non abbia tratto da questi due testi preziose indicazioni, spunti di riflessione, stimoli ad ulteriori approfondimenti. Ma, più che un esame del merito delle tesi sostenute da Pizzorusso ciò che vorrei sottolineare sono soprattutto i tratti principali del suo insegnamento metodologico, le linee guida che fin dal primo commento tracciava per i futuri studiosi: innanzitutto l’esigenza di adottare una prospettiva non solo sincronica, ma diacronica; in secondo luogo, l’esigenza di tener conto dell’esperienza di altri ordinamenti in una prospettiva comparata (non a caso, uno dei primi paragrafi del secondo commento è intitolato “diacronia, sincronia e comparazione”); in terzo luogo, l’esigenza di ancorare lo studio delle fonti al diritto costituzionale e, più in particolare, allo studio della forma di governo.

Giusto Puccini

Anche al di là di certe più immediate apparenze, la serie di saggi pubblicati in questo numero della Rivista risulta contrassegnata, nel suo complesso, da un comune denominatore tematico senz’altro meritevole di particolare considerazione.

Esso, infatti, attiene ad un genere di questioni di grande attualità e, insieme, di notevole rilievo dal punto di vista dello studio delle fonti del diritto, le quali del resto, non a caso, hanno già ripetutamente e ampiamente formato oggetto di trattazione nei precedenti numeri della Rivista: le questioni inerenti cioè all’impatto che la riforma costituzionale attualmente all’esame del Parlamento sarebbe eventualmente destinata ad avere sull’assetto del nostro sistema delle fonti, e sulle sue concrete modalità di funzionamento.

Peraltro, vale la pena osservare come tutti i saggi qui considerati, in modo più o meno diretto, più o meno esplicito e più o meno consapevole, chiamino in causa una serie di profili problematici diversi da quelli che, in materia, hanno finora campeggiato nel dibattito scientifico, e che hanno avuto per oggetto, in specie, le novità inerenti alla disciplina del procedimento legislativo statale, alla tipologia delle leggi parlamentari, alla disciplina della decretazione d’urgenza, a quella dei rapporti fra leggi statali e leggi regionali e a quella degli istituti di democrazia diretta, a cominciare da quello referendario.

foto roselli

Leggendo il saggio di Riccardo Guastini, Interpretare, costruire, argomentare, pubblicato in questo numero, mi sono venute in mente alcune considerazioni svolte da Tullio Ascarelli negli anni '30 del Novecento sul quesito (non risolvibile una volta per tutte) di che cosa sia il diritto ed un ordinamento giuridico.

Scriveva Ascarelli, all'epoca in modo eversivo, che caratteristica di un ordinamento giuridico è la sua incompletezza; che il diritto è dato dalla disposizione più la sua interpretazione; che l'interpretazione è l'esito di "continue valutazioni onde fissare la regola e l'eccezione, determinare nell'unità del sistema la portata di un principio giuridico, valutazioni che hanno luogo in base a tutti i dati logici, storici, politici, economici, risultanti dal sistema, in base alla generale concezione dell'interprete del sistema giuridico e del fenomeno sociale, del suo sviluppo storico, del senso della sua evoluzione", non è, in altre parole, l'esito di un mero procedimento logico; che nelle fasi di consolidamento di un ordinamento giuridico la funzione dell'interprete si riduce per dilatarsi nelle epoche di transizione.

Foto Corsi

È con grande piacere che apro l'editoriale di questo numero dell'Osservatorio sulle fonti dando conto dell'intervento di Ugo De Siervo che riproduce la sua Lectio magistralis dal titolo Perché occuparsi ancora delle fonti del diritto?, tenutasi il 26 novembre scorso all'Università di Firenze.

Non devo certo ricordare ai nostri lettori che la prima pubblicazione del rapporto annuale sullo stato delle fonti nel nostro ordinamento (il primo Osservatorio sulle fonti) fu promossa da De Siervo quasi vent'anni fa; mi piace, invece, ricordare e ringraziare per gli insegnamenti proprio in materia di fonti del diritto (ed ovviamente non solo) che ho ricevuto da De Siervo, più di vent'anni fa, quando era Coordinatore del dottorato di ricerca in Diritto pubblico, allorché io mi apprestavo a lavorare alla mia tesi di dottorato sull'autonomia statutaria dei comuni e delle province.

Da allora sono trascorsi molti anni, ma i motivi per i quali continuare a porre particolare attenzione al settore delle fonti normative continuano ad essere tanti, come ci ha ricordato De Siervo nella sua bella Lectio magistralis, e riguardano l'assetto fondamentale del nostro ordinamento: nelle fonti del diritto risiedono, infatti, le garanzie ed i limiti delle situazioni soggettive, nonché le regole di funzionamento delle istituzioni. Da qui la necessità di ribadire continuamente il primato delle norme costituzionali (pur tenendo conto delle erosioni della sovranità nazionale da parte di poteri internazionali), il rispetto delle riserve di legge e il primato delle prescrizioni legislative.

Deviazioni (basti pensare al ruolo assolutamente determinante che ha assunto l'esecutivo nella produzione legislativa), da questi ovvi, per certi versi, ma basilari principi incidono negativamente sul corretto funzionamento della nostra forma di stato e di governo.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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