Statuto e rappresentanza processuale dell’ente locale (1/2010)

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. II, 20.10.2009, n. 22229

La sentenza ribadisce l‘orientamento, che può definirsi consolidato a partire dalla nota sentenza Cass. SS.UU. n. 12868 del 2005, per il quale ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l’autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione, perché spetta allo statuto comunale stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio.

Nel caso oggetto del giudizio emerge dallo statuto (art. 51 bis) del  comune di Civitavecchia che, in tutti i casi in cui il Comune si avvale per la difesa tecnica di propri dipendenti, non è richiesta autorizzazione a stare in giudizio o altro atto autorizzativo, comunque denominato, della giunta o di altro organo comunale monocratico o collegiale.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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