Friuli Venezia Giulia - Atti del Presidente della Giunta

  • Le misure di limitazione della libertà di circolazione e alle attività produttive vengono ulteriormente allentate. Si individuano le situazioni in cui è consentita la deroga all’obbligo di indossare protezioni delle vie respiratorie, si consentono gli spostamenti su tutto il territorio regionale, e si stabilisce la riapertura, a determinate condizioni, di numerosi luoghi o attività (tra cui parchi, biblioteche, centri sportivi).

  • Si allentano le misure di sicurezza precedentemente stabilite, consente la vendita di cibo e bevande da asporto, l’attività motoria nel territorio dei Comuni di residenza e le attività di manutenzione di imbarcazioni.

  • Si dispone il rinnovo delle precedenti norme sull’accesso ai servizi commerciali, di ristorazione e ai mercati all’aperto, e si introduce l’obbligo di coprire naso e bocca per chiunque si sposti sul territorio regionale, mentre viene meno il divieto di circolazione per attività motorie.

Titolo completo "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Conferma delle disposizioni contenute nell’Ordinanza contingibile e urgente n. 2/PC del 13 marzo 2020, dell’Ordinanza contingibile e urgente n. 5/PC del 25 marzo 2020, già prorogate con Ordinanza contingibile e urgente n. 6/PC del 3 aprile 2020 in materia di trasporto pubblico locale e regionale, fino al 3 maggio 2020"

  • Si dispone la proroga della validità delle precedenti ordinanze in tema di trasporto pubblico locale.

  • Ad integrazione della precedente Ordinanza n. 7/PC si stabilisce la chiusura delle attività commerciali nella giornata del 13 aprile (Lunedì di Pasqua) e si individuano misure di distanziamento e protezione da adottarsi sui mezzi di trasporto aperti al pubblico (trasporto pubblico di linea e non).

  • Con l’ordinanza si rinnovano le misure di limitazione della libertà di circolazione sul territorio regionale in riferimento agli spostamenti e all’attività sportiva e le già stabilite chiusure festive delle attività commerciali. Inoltre si delineano le condizioni per l’apertura dei mercati all’aperto, subordinata all’iniziativa dei sindaci dei singoli comuni.

  • L’ordinanza n. 5/PC proroga la validità dell’ordinanza n. 2/PC fino al 3 aprile 2020, e, oltre a prendere atto delle misure limitative del servizio adottate da Trenitalia SpA, demanda alle singole Aziende di trasporto la definizione ed attuazione di ulteriori puntuali rimodulazioni dei servizi di trasporto pubblico locale, previa autorizzazione della Direzione Centrale competente della Regione Friuli Venezia Giulia.

  • Inasprendo le misure precedentemente adottate, si vieta alla popolazione lo svolgimento, all’aperto in luoghi pubblici, di qualunque attività motoria, sportiva o di passeggiata, anche in forma individuale. In riferimento agli esercizi commerciali, tra quelli cui è consentita l’apertura domenicale si aggiungono gli esercizi nelle aree di servizio lungo la rete autostradale ed a servizio di porti e interporti. Fa cessare la validità dell’ordinanza n. 3/PC.

  • In attuazione delle disposizioni nazionali intervenute, l’ordinanza vieta lo svolgimento di attività motorie in aree frequentate da più persone, disponendo l’obbligo per i Sindaci della Regione di chiudere gli accessi a parchi e giardini pubblici ed aree che possano attrarre la presenza della popolazione. Si impone, inoltre, che l’accesso agli esercizi pubblici per i necessari approvvigionamenti avvenga da parte di un solo componente per nucleo familiare, e la chiusura domenicale di tutti gli esercizi commerciali, salvo farmacie, parafarmacie ed edicole.

  • Emanata in riferimento al settore del trasporto pubblico locale, l’ordinanza prescrive alle aziende esercenti una forte limitazione dei servizi differenziata per area territoriale di riferimento, e l’adozione di misure precauzionali quali la distanza tra viaggiatori e la sanificazione dei mezzi. Si dispone, altresì, la creazione di una Cabina di Regia coordinata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio con le aziende esercenti e le OO.SS. L’ordinanza è valida fino al 25 marzo 2020, salvo proroghe successive.

  • L’ordinanza impone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università e delle attività formative e la limitazione delle visite nelle aree di degenza delle strutture sanitarie e nelle strutture per anziani. Cessa di efficacia con il 9 marzo 2020.

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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